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Sez. 3, Sentenza n. 40438 del 28/09/2006 Ud. (dep. 12/12/2006) Rv. 235461 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE | Sentenza di condanna per violazione dell'art. 349 cod. pen. - Sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione del manufatto - Illegittimità - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235461-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PRIVATI - VIOLAZIONE DI SIGILLI - IN GENERE

Nel caso di condanna per il solo reato di cui all'art. 349 cod. pen., violazione di sigilli, apposti ad un manufatto realizzato in assenza del permesso di costruire o in totale difformità dallo stesso, il giudice non può concedere la sospensione condizionale della pena subordinata alla demolizione dell'opera eseguita, atteso che la costruzione abusiva non può essere considerata quale conseguenza dannosa o pericolosa da eliminare in relazione al reato di cui al citato art. 349, e che inoltre l'ordine di demolizione è tipizzato normativamente dall'art. 31, comma nono, d.P.R. n. 380 del 2001 per ipotesi di reato diverse da quella in questione.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 349 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)