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Sez. 3, Sentenza n. 25394 del 03/12/2009 (Rv. 611094 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - SPESE | Obblighi di fare e di non fare - Decreto ingiuntivo ex art. 614, secondo comma, cod. proc. civ. per il recupero delle spese anticipate dalla parte istante - Opposizione - Contestazione, in tale sede, della congruità delle suddette spese - Ammissibilità - Litisconsorzio necessario nei confronti del prestatore d'opera che ha eseguito i lavori - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-12-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/611094-01

ESECUZIONE FORZATA - OBBLIGHI DI FARE E DI NON FARE - SPESE

In tema di esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo emesso, ai sensi dell'art. 614, secondo comma, cod. proc. civ., per il rimborso delle spese anticipate dalla parte istante, ben può l'opponente in tale sede far valere contestazioni circa la congruità delle spese. Inoltre, poiché il rapporto processuale tra creditore e debitore è oggettivamente autonomo e scindibile rispetto a quello intercorrente tra il creditore ed il prestatore d'opera che ha eseguito i lavori, non sussiste litisconsorzio necessario nei confronti di quest'ultimo, essendo onere, se mai, del creditore medesimo chiamare in causa il terzo cui abbia anticipato le spese per esserne garantito.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 614

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)