Sez. 3, Ordinanza n. 4140 del 14/02/2024 (Rv. 670530-01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE | Disciplina di tutela del consumatore prevista dal d.lgs. n. 206 del 2005 - Tipo contrattuale e natura della prestazione oggetto del contratto -
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE
Rilevanza - Esclusione - Applicabilità a contratto singolarmente predisposto - Sussistenza - Fattispecie in tema di transazione.
172001 TRANSAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) In genere.
La disciplina di tutela prevista dal d.lgs. n. 206 del 2005, in quanto volta a garantire il consumatore dalla unilaterale predisposizione del contenuto contrattuale da parte del professionista, quale possibile fonte di abuso che impedisce al consumatore di esplicare la propria autonomia contrattuale, prescinde dal tipo contrattuale prescelto dalle parti e dalla natura della prestazione oggetto del contratto, trovando applicazione non solo in caso di predisposizione di moduli o formulari in vista dell'utilizzazione per una serie indefinita di rapporti, ma anche di contratto singolarmente predisposto dal professionista. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che aveva ritenuto inapplicabile ad un contratto di transazione la disciplina del codice del consumo, sebbene fosse stato sottoscritto da soggetti qualificabili rispettivamente come professionista e consumatore).
Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 33, Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 34
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)