Sez. 1, Sentenza n. 3131 del 19/10/1972 (Rv. 360913 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITA, RISARCIMENTO DEL DANNO - TRASFORMAZIONE DELL'IMMOBILE - CONVERSIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA NEL DIRITTO DI CREDITO DI RISARCIMENTO - RISARCIMENTO - DETERMINAZIONE - CRITERI - INTERESSI - DECORRENZA - LIQUIDAZIONE - CONDIZIONI.*
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - INDENNITA, RISARCIMENTO DEL DANNO - TRASFORMAZIONE DELL'IMMOBILE - CONVERSIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETA NEL DIRITTO DI CREDITO DI RISARCIMENTO - RISARCIMENTO - DETERMINAZIONE - CRITERI - INTERESSI - DECORRENZA - LIQUIDAZIONE - CONDIZIONI.*
Qualora l'immobile detenuto senza titolo dalla pa sia stato trasformato per la costruzione di un'opera pubblica, il diritto di proprieta preesistente non e suscettibile di reintegrazione in Forma specifica, per l'impossibilita che sia posta nel nulla l'attivita discrezionale della pa. Per effetto della conversione del diritto di proprieta in un diritto di credito di risarcimento, il proprietario provato definitivamente del bene puo far valere in giudizio unicamente il suo diritto alla corresponsione, a titolo di risarcimento, della somma corrispondente al valore venale del bene (giusto prezzo che esso avrebbe avuto in una libera contrattazione), oltre gli interessi compensativi dal giorno dello evento dannoso (costruzione dell'opera pubblica permanente). Tali interessi non sono liquidabili, se il creditore omette di chiedere la liquidazione della sorte capitale.*
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 46 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1147, Cod. Civ. art. 1148
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)