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Sez. 1, Sentenza n. 1444 del 13/11/1986 Ud. (dep. 07/02/1987) Rv. 175048 - 01

ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - PORTO ABUSIVO - ARMI CLANDESTINE - OPERATIVITÀ DELLA DISCIPLINA DELL'ART. 81, COMMA PRIMO E SECONDO COD. PEN. - ATTENUANTE DEL FATTO DI LIEVE ENTITÀ - APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1986-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/175048-01

ARMI - DETENZIONE ABUSIVA - PORTO ABUSIVO - ARMI CLANDESTINE - OPERATIVITÀ DELLA DISCIPLINA DELL'ART. 81, COMMA PRIMO E SECONDO COD. PEN. - ATTENUANTE DEL FATTO DI LIEVE ENTITÀ - APPLICABILITÀ.*

È in linea di principio da ritenere incompatibile l'attenuante della lieve entità del fatto previsto dall'art. 5 della legge 2 ottobre 1967 n. 895, con i delitti indicati nell'art. 23 della legge 18 aprile 1975 n. 110, trattandosi di previsioni differenti e insuscettibili di modificazione o livellamento. Tuttavia, nel caso di operatività della disciplina dell'art. 81, commi primo e secondo, cod. pen. tra il delitto ex art. 23 della legge n. 110 del 1975 ed uno di quelli enunciati nella legge n. 895 del 1967 - non sussiste ostacolo alcuno all'applicazione dell'attenuante, posto che la violazione più grave è da individuare, sul piano del trattamento sanzionatorio, nel porto illegale o nella detenzione illegittima, e ciò perché da un lato la clandestinità è ipotesi criminosa autonoma e dall'altro essa non può, ai fini in discorso, essere considerata come qualità dell'arma, essendo l'anzidetta qualità legata ad altri coefficienti e, in particolare, alle caratteristiche tecniche, alla rapidità o precisione di tiro, alle modalità di impiego e alla potenzialità offensiva. (V mass n 166935; (Conf mass n 163243).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 11 com. 1 CORTE COST., Cod. Pen. art. 11 com. 2 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 3, Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 12 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)