Sez. 3, Sentenza n. 8577 del 09/04/2013 (Rv. 625877 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Sentenza di primo grado - Rigetto dell'eccezione d'incompetenza e accoglimento la domanda attorea sul presupposto dell'avvenuto spontaneo adempimento dell'obbligazione, sebbene con riserva, da parte del convenuto - Accoglimento in appello dell'eccezione d'incompetenza e ordine all'attore di restituzione di quanto percepito - Natura di decisione solo sulla competenza - Sussistenza - Conseguenze - Esperibilità del regolamento necessario di competenza.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Qualora nel corso del giudizio di primo grado il convenuto abbia spontaneamente adempiuto la propria obbligazione con riserva, mantenendo la contestazione sia in rito, sulla competenza, che nel merito, e successivamente il giudice di prime cure abbia accolto la domanda dell'attore pur sul presupposto dell'avvenuto spontaneo soddisfacimento della sua pretesa, la sentenza d'appello che accolga l'eccezione d'incompetenza e provveda a norma dell'art. 44 cod. proc. civ. deve ritenersi decisione soltanto sulla competenza, da impugnare ai sensi dell'art. 42 cod. proc. civ. e non con ricorso per cassazione, sebbene la stessa rechi anche la condanna dell'attore a restituire quanto in precedenza pagato dal convenuto, essendo tale statuizione una conseguenza necessitata della declaratoria d'incompetenza del primo giudice.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)