diritto.io

Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea del 16 aprile 2014 che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull’MVU) (BCE/2014/17)

Testo in vigore al

Art. 23 Regime linguistico tra la BCE e le ANC

La BCE e le ANC stipulano accordi in merito alle loro comunicazioni nell’ambito dell’SSM anche in relazione alla/e lingua/e da utilizzare.

Art. 24 Regime linguistico tra la BCE e le persone giuridiche o fisiche, compresi i soggetti vigilati

1. Qualsiasi documento che un soggetto vigilato o una persona giuridica o fisica individualmente vigilata dalla BCE invia a quest’ultima può essere redatto in una delle lingue ufficiali dell’Unione, scelta dal soggetto o dalla persona vigilati.

2.

La BCE, i soggetti vigilati e ogni altra persona giuridica o fisica vigilata dalla BCE possono convenire di utilizzare esclusivamente una lingua ufficiale dell’Unione nelle loro comunicazioni scritte, anche in relazione alle decisioni di vigilanza della BCE.

La revoca di tale accordo sull’uso di una lingua ha effetto sui soli aspetti della procedura di vigilanza della BCE che non sono stati ancora trattati.

Ove i partecipanti a un’audizione richiedano di essere sentiti in una lingua ufficiale dell’Unione diversa dalla lingua della procedura di vigilanza della BCE, la richiesta è comunicata alla BCE con sufficiente preavviso in modo da consentirle di predisporre quanto necessario.

Titolo 2. Disposizioni generali relative alle garanzie procedurali per l’adozione di decisioni di vigilanza della bce

Capo 1. Procedure di vigilanza della BCE

Art. 25 Principi generali

1. Ogni procedura di vigilanza della BCE avviata in conformità all’articolo 4 e al capo III, sezione 2 del regolamento sull’MVU è condotta in conformità all’articolo 22 del regolamento sull’MVU e alle disposizioni del presente titolo.

2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano alle procedure condotte dalla Commissione amministrativa del riesame.

Art. 26 Parti

1. Le parti di una procedura di vigilanza della BCE sono:

  1. a) coloro i quali presentano una domanda;

  2. b) coloro nei cui confronti la BCE intende adottare o ha adottato una decisione di vigilanza della BCE.

2. Le ANC non sono considerate parti.

Art. 27 Rappresentanza di una parte

1. Una parte può farsi rappresentare dai propri rappresentanti legali o statutari o da ogni altro rappresentante cui sia stato conferito per iscritto il mandato a intraprendere ogni azione relativa alla procedura di vigilanza della BCE.

2. La revoca del mandato è efficace esclusivamente a seguito della ricezione, da parte della BCE, di una revoca in forma scritta. La BCE accusa ricezione della revoca.

3. Se una parte ha designato un rappresentante in una procedura di vigilanza della BCE, la BCE contatta, nell’ambito di tale procedura di vigilanza, esclusivamente il rappresentante designato, salvo che particolari circostanze richiedano che la BCE contatti direttamente la parte. In tale ultimo caso, il rappresentante ne è informato.

Art. 28 Obblighi generali della BCE e delle parti di una procedura di vigilanza della BCE

1. Una procedura di vigilanza della BCE può essere avviata d’ufficio o su istanza di parte. Fatto salvo il paragrafo 3, la BCE determina i fatti che saranno pertinenti per l’ adozione della sua decisione finale in ogni procedura di vigilanza d’ufficio della BCE.

2. Nella propria valutazione, la BCE tiene conto di tutte le circostanze pertinenti.

3. Fatto salvo il diritto dell’Unione, le parti sono tenute a partecipare a una procedura di vigilanza della BCE e a fornire supporto al fine di chiarire i fatti. Nelle procedure di vigilanza della BCE avviate su istanza di parte, la BCE può limitare la propria determinazione dei fatti alla richiesta formulata nei confronti della parte di fornire le informazioni fattuali pertinenti.

Art. 29 Regime probatorio nelle procedure di vigilanza della BCE

1. Al fine di accertare le circostanze di fatto di un caso, la BCE si avvale degli elementi di prova che, a seguito di debita valutazione, reputa appropriati.

2. Fatto salvo il diritto dell’Unione, le parti assistono la BCE nell’accertamento delle circostanze di fatto del caso. In particolare, fatti salvi i limiti relativi alle procedure sanzionatorie ai sensi del diritto dell’Unione, le parti riferiscono fedelmente i fatti a loro noti.

3. La BCE può fissare un termine entro il quale le parti possono fornire gli elementi di prova.

Art. 30 Testimoni e periti nelle procedure di vigilanza della BCE

1. Se lo ritiene necessario, la BCE può ascoltare testimoni e periti.

2. Quando la BCE nomina un perito, essa ne definisce i compiti in un accordo e fissa un termine entro il quale il perito deve presentare la sua relazione.

3. Quando la BCE ascolta testimoni o periti, questi hanno diritto a richiedere il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. Dopo aver rilasciato le proprie dichiarazioni, i testimoni hanno diritto a un’indennità compensativa per mancato guadagno, mentre i periti hanno diritto all’onorario concordato per le loro prestazioni. La somma è attribuita in conformità alle disposizioni applicabili, rispettivamente, all’indennità compensativa per i testimoni e alla remunerazione dei periti della Corte di giustizia dell’Unione europea.

4. La BCE può richiedere che le persone menzionate all’articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sull’MVU compaiano in veste di testimoni presso gli uffici della BCE o in qualsiasi altro luogo in uno Stato membro partecipante stabilito dalla BCE. Se una persona menzionata all’articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sull’MVU è una persona giuridica, sono obbligate a comparire le persone fisiche che la rappresentano, ai sensi del periodo precedente

Art. 31 Diritto a essere sentiti

1. Prima che la BCE possa adottare, nei confronti di una parte, una decisione di vigilanza della BCE che possa incidere negativamente sui diritti della stessa, deve essere garantita alla parte la possibilità di presentare alla BCE osservazioni scritte sui fatti e sugli addebiti concernenti la decisione di vigilanza della BCE. Se la BCE lo ritiene opportuno, può concedere alle parti la possibilità di presentare osservazioni sui fatti, sugli addebiti e sui fondamenti giuridici pertinenti alla decisione di vigilanza della BCE nel corso di un incontro. La notifica attraverso la quale la BCE offre alla parte la possibilità di presentare le proprie osservazioni indica il contenuto sostanziale della decisione di vigilanza della BCE che si intenderebbe adottare, nonché i fatti rilevanti, gli addebiti e i fondamenti giuridici sui quali la BCE intende basarla. La sezione 1 del capo III del regolamento sull’MVU non è soggetta alle disposizioni del presente articolo.

2. Se la BCE offre a una parte la possibilità di presentare, nel corso di un incontro, osservazioni sui fatti, sugli addebiti e sui fondamenti giuridici relativi a una decisione di vigilanza della BCE, l’assenza della parte, salvo che sia debitamente giustificata, non costituisce motivo di rinvio dell’incontro. Se la parte è debitamente giustificata, la BCE può rinviare l’incontro o accordare alla parte la possibilità di presentare osservazioni scritte sui fatti, sugli addebiti e sui fondamenti giuridici pertinenti alla decisione di vigilanza della BCE. La BCE predispone un verbale scritto dell’incontro, che le parti sottoscrivono, e ne fornisce copia alle parti.

3.

In linea di principio, alla parte è data facoltà di presentare le proprie osservazioni scritte entro il termine di due settimane dalla ricezione di una comunicazione che espone i fatti, gli addebiti e i fondamenti giuridici sui quali la BCE intende fondare l’adozione della decisione di vigilanza della BCE.

Su domanda della parte, la BCE, se del caso, può prorogare tale termine.

In particolari circostanze, la BCE può ridurre il termine a tre giorni lavorativi. Inoltre, il termine è ridotto a tre giorni lavorativi nelle situazioni contemplate agli articoli 14 e 15 del regolamento sull’MVU.

4. Se una decisione urgente appare necessaria al fine di impedire danni significativi al sistema finanziario, nonostante quanto disposto dal paragrafo 3 e fatto salvo il paragrafo 5, la BCE può adottare, nei confronti di una parte, una decisione di vigilanza della BCE suscettibile di incidere direttamente e negativamente sui diritti di tale parte senza offrire a quest’ultima la possibilità di presentare, prima della sua adozione, osservazioni sui relativi fatti, addebiti e fondamenti giuridici.

5. Se è adottata una decisione urgente di vigilanza in conformità al paragrafo 4, alla parte è offerta, senza indebito ritardo e a seguito dell’adozione della decisione, la possibilità di presentare osservazioni scritte sui fatti, sugli addebiti e sui fondamenti giuridici relativi alla decisione di vigilanza della BCE. In linea di principio, alla parte è data facoltà di presentare le proprie osservazioni scritte entro un termine di due settimane dalla ricezione della decisione di vigilanza della BCE. Su richiesta della parte, la BCE può prorogare tale termine; tuttavia esso non può essere superiore a sei mesi. Alla luce delle osservazioni della parte la BCE effettua un riesame della decisione di vigilanza della BCE e può confermarla, revocarla, modificarla, ovvero revocarla e sostituirla con una nuova decisione di vigilanza della BCE.

6. Per le procedure di vigilanza della BCE relative a sanzioni ai sensi dell’articolo 18 del regolamento sull’MVU e della parte X del presente regolamento, i paragrafi 4 e 5 non trovano applicazione.

Art. 32 Accesso al fascicolo in una procedura di vigilanza della BCE

1. Nelle procedure di vigilanza della BCE i diritti alla difesa delle parti interessate sono pienamente garantiti. A tal fine, e a seguito dell’avvio di una procedura di vigilanza della BCE, le parti hanno diritto di accedere al fascicolo della BCE, fatto salvo l’interesse legittimo delle persone giuridiche e fisiche diverse dalla parte interessata alla tutela del segreto commerciale. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate. Le ANC inoltrano alla BCE, senza indebito ritardo, ogni richiesta relativa all’accesso a fascicoli collegati a procedure di vigilanza della BCE ad esse pervenuta.

2. I fascicoli sono composti da tutti i documenti ottenuti, prodotti o raccolti dalla BCE nel corso di una procedura di vigilanza della BCE, indipendentemente dal mezzo di archiviazione.

3. Nessuna disposizione del presente articolo osta a che la BCE o l’ANC divulghino e facciano uso delle informazioni necessarie a provare la sussistenza di una violazione.

4. La BCE può decidere che l’accesso al fascicolo sia concesso in una o più delle modalità seguenti, tenuto conto delle capacità tecniche delle parti:

  1. a) attraverso uno o più CD-ROM o qualunque altro dispositivo elettronico di archiviazione dei dati che possa rendersi disponibile in futuro;

  2. b) attraverso copie del fascicolo accessibile in forma cartacea, inviate loro per posta;

  3. c) invitandole a esaminare il fascicolo accessibile presso gli uffici della BCE.

5. Ai fini del presente articolo, le informazioni riservate possono includere i documenti interni della BCE o di un’ANC e la corrispondenza tra la BCE e un’ANC o tra ANC.

Capo 2. Decisioni di vigilanza della BCE

Art. 33 Motivazione delle decisioni di vigilanza della BCE

1. Fatto salvo il disposto di cui al paragrafo 2, una decisione di vigilanza della BCE è accompagnata dall’indicazione dei motivi di tale decisione.

2. La motivazione espone i fatti rilevanti e le ragioni giuridiche su cui la decisione di vigilanza della BCE è fondata.

3. Fatto salvo l’articolo 31, paragrafo 4, la BCE fonda le proprie decisioni di vigilanza esclusivamente su fatti e addebiti sui quali la parte ha avuto la possibilità di presentare osservazioni.

Art. 34 Effetto sospensivo

Fatto salvo l’articolo 278 TFUE e l’articolo 24, paragrafo 8 del regolamento sull’MVU, la BCE può decidere che l’applicazione di una decisione di vigilanza della BCE sia sospesa a) mediante statuizione nella decisione di vigilanza, o b) in casi diversi dalla richiesta di riesame da parte della Commissione amministrativa del riesame, su istanza del destinatario di una decisione di vigilanza della BCE.

Art. 35 Notifica delle decisioni di vigilanza della BCE

1. La BCE può notificare una decisione di vigilanza della BCE alla parte a) verbalmente, b) notificando o consegnando a mano una copia della decisione di vigilanza, c) mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, d) via corriere espresso, e) via telefax, o f) per via elettronica, conformemente al paragrafo 10.

2. Se con mandato conferito per iscritto sono stati attribuiti poteri a un rappresentante, la BCE può notificare la decisione di vigilanza della BCE al rappresentante. In tali casi la BCE non è obbligata a notificare la decisione di vigilanza della BCE al soggetto vigilato rappresentato.

3. Nel caso di notifica verbale di una decisione di vigilanza della BCE, la notifica della decisione si intende effettuata al destinatario se un membro del personale della BCE ha informato a) la persona fisica interessata, nel caso di persona fisica ovvero b) un agente della persona giuridica autorizzato alla ricezione della decisione di vigilanza della BCE, nel caso di persona giuridica. In tal caso, a seguito della notifica verbale, al destinatario è fornita una copia in forma scritta della decisione di vigilanza della BCE, senza indebito ritardo.

4. Nel caso di notifica di una decisione di vigilanza della BCE mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, la notifica della decisione di vigilanza della BCE si intende effettuata al destinatario il decimo giorno successivo alla consegna della lettera al servizio postale, salvo che l’avviso di ricevimento indichi che la lettera è stata ricevuta in una data diversa.

5. Nel caso di notifica di una decisione di vigilanza della BCE mediante corriere espresso, la notifica della decisione di vigilanza della BCE si intende effettuata al destinatario il decimo giorno successivo alla consegna della lettera al servizio di corriere espresso, salvo che il documento di consegna del corriere espresso indichi che la lettera è stata ricevuta in una data diversa.

6. Ai fini dei paragrafi da 4 a 5, la decisione di vigilanza della BCE deve essere inviata a un indirizzo idoneo (indirizzo valido). Per indirizzo valido si intende:

  1. a) nel caso di una procedura di vigilanza della BCE iniziata su richiesta o istanza del destinatario della decisione, l’indirizzo fornito dal destinatario nella richiesta o nell’istanza;

  2. b) nel caso di un soggetto vigilato, l’ultimo indirizzo aziendale della sede principale fornito alla BCE dal soggetto vigilato;

  3. c) nel caso di una persona fisica, l’ultimo indirizzo fornito alla BCE e, se non è stato comunicato alcun indirizzo e la persona fisica è un impiegato, un dirigente o un’azionista di un soggetto vigilato, l’indirizzo aziendale del soggetto vigilato, conformemente alla lettera b).

7. Ogni persona che è parte di una procedura di vigilanza della BCE fornisce alla BCE, su richiesta, un indirizzo valido.

8. Se una persona è situata o domiciliata in uno Stato non membro, la BCE può richiedere alla parte di designare, entro un termine ragionevole, un destinatario autorizzato che sia residente in uno Stato membro o ivi possieda locali commerciali. Se, a seguito di tale richiesta, non è stato designato alcun destinatario autorizzato, e fino a che tale destinatario non sia designato, ogni comunicazione può essere notificata, in conformità ai paragrafi da 3 a 5 e al paragrafo 9, all’indirizzo della parte che la BCE ha a disposizione.

9. Se la persona destinataria di una decisione di vigilanza della BCE ha fornito alla BCE un numero di fax, questa può notificare una decisione di vigilanza della BCE trasmettendone una copia via telefax. La decisione di vigilanza della BCE si intende notificata al destinatario se la BCE ha ricevuto un rapporto di trasmissione che attesti l’avvenuta trasmissione.

10. La BCE può determinare i criteri in base ai quali una decisione di vigilanza della BCE può essere notificata attraverso mezzi di comunicazione elettronici o altri mezzi assimilabili.

Titolo 3. Segnalazione di violazioni

Art. 36 Segnalazione di violazioni

Chiunque, in buona fede, può effettuare una segnalazione diretta alla BCE, qualora abbia ragionevoli motivi per ritenere che tale segnalazione farà emergere violazioni degli atti giuridici di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento sull’MVU da parte di enti creditizi, società di partecipazione finanziaria, società di partecipazione finanziaria mista o autorità competenti (compresa la stessa BCE).

Art. 37 Adeguata tutela per le segnalazioni di violazioni

1. Se una persona effettua, in buona fede, una segnalazione circa presunte violazioni degli atti giuridici di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento sull’MVU da parte di soggetti vigilati o autorità competenti, la segnalazione è trattata come segnalazione protetta.

2. Tutti i dati personali riguardanti il soggetto che effettua la segnalazione protetta e il presunto responsabile di una violazione sono tutelati in conformità al quadro giuridico dell’Unione applicabile in materia di protezione dei dati.

3. La BCE non rivela l’identità di una persona che ha effettuato una segnalazione protetta senza averne preventivamente ottenuto l’espresso consenso, salvo che la divulgazione sia ordinata dall’autorità giudiziaria nel contesto di ulteriori indagini o di un successivo procedimento giudiziario.

Art. 38 Procedure per la verifica delle segnalazioni

1. La BCE valuta tutte le segnalazioni relative a soggetti vigilati significativi. Essa valuta le segnalazioni relative a soggetti vigilati meno significativi inerenti a violazioni di regolamenti o decisioni della BCE. In quest’ultimo caso, quando le ANC ricevono tali segnalazioni le inoltrano alla BCE senza comunicare l’identità della persona che ha effettuato la segnalazione, salvo che tale persona vi acconsenta espressamente.

2. Fatto salvo quanto disposto al paragrafo 1, la BCE inoltra all’ANC di riferimento le segnalazioni concernenti un soggetto vigilato meno significativo senza comunicare l’identità della persona che ha effettuato la segnalazione, salvo che tale persona vi acconsenta espressamente.

3. La BCE scambia informazioni con le ANC: a) al fine di valutare se le segnalazioni siano state inviate sia alla BCE, sia all’ANC di riferimento e di coordinare le azioni; e b) per conoscere l’esito della verifica delle segnalazioni inoltrate alle ANC.

4. La BCE fa uso di una ragionevole discrezionalità nel determinare le modalità di verifica delle segnalazioni ricevute e le azioni da intraprendere.

5. Nel caso di presunte violazioni da parte di soggetti vigilati, il soggetto vigilato interessato fornisce alla BCE tutte le informazioni e i documenti da questa richiesti al fine di valutare le segnalazioni ricevute.

6. Nel caso di presunte violazioni da parte di autorità competenti (diverse dalla BCE), la BCE richiede all’autorità competente interessata di presentare le proprie osservazioni sui fatti oggetto di segnalazione.

7. Nella propria relazione annuale, di cui all’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento sull’MVU, la BCE fornisce informazioni sulle segnalazioni ricevute in forma abbreviata o su base aggregata, in modo che i singoli soggetti vigilati o le singole persone non possano essere identificati.

Parte IV. Attribuzione della qualifica di soggetto vigilato significativo o meno significativo

Titolo 1. Disposizioni generali relative alla classificazione come significativo o meno significativo

Art. 39 Classificazione su base individuale di un soggetto vigilato come significativo

1. Un soggetto vigilato è considerato un soggetto vigilato significativo se la BCE così stabilisce in una decisione della BCE, adottata nei confronti del soggetto in questione ai sensi degli articoli da 43 a 49, in cui sono esposti i motivi posti alla base di tale decisione.

2. Un soggetto vigilato cessa di essere classificato come soggetto vigilato significativo se la BCE stabilisce, in una decisione della BCE, adottata nei confronti del soggetto in questione, in cui sono esposti i motivi posti alla base di tale decisione, che si tratta di un soggetto vigilato meno significativo o che non si tratta più di soggetto vigilato.

3. Un soggetto vigilato può essere classificato come soggetto vigilato significativo sulla base di uno qualsiasi dei seguenti criteri:

  1. a) le sue dimensioni, determinate in conformità agli articoli da 50 a 55 (di seguito, il «criterio delle dimensioni»);

  2. b) la sua importanza per l’economia dell’Unione o di un qualsiasi Stato membro partecipante, determinata in conformità agli articoli da 56 a 58 (di seguito, il «criterio dell’importanza economica»);

  3. c) la sua significatività, in riferimento alle attività transfrontaliere, determinata in conformità agli articoli 59 e 60 (di seguito, il «criterio delle attività transfrontaliere»);

  4. d) il fatto di aver richiesto o ricevuto assistenza finanziaria pubblica diretta da parte del Meccanismo europeo di stabilità (MES), secondo quanto determinato in conformità agli articoli da 61 a 64 (di seguito, il «criterio dell’assistenza finanziaria pubblica diretta»);

  5. e) il fatto che il soggetto vigilato sia uno dei tre enti creditizi più significativi in uno Stato membro partecipante, conformemente agli articoli 65 e 66.

4. I soggetti vigilati significativi ricadono sotto la vigilanza diretta della BCE, salvo che circostanze particolari giustifichino la vigilanza da parte dell’ANC di riferimento, conformemente al titolo 9 della presente parte.

5. La BCE, inoltre, esercita la vigilanza diretta su un soggetto o gruppo vigilato meno significativo in virtù di una decisione della BCE adottata ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 5, lettera b), del regolamento sull’MVU, per effetto della quale la BCE esercita direttamente tutti i relativi poteri di cui all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento sull’MVU. Ai fini dell’MVU, tale soggetto o gruppo vigilato meno significativo è classificato come significativo.

6. Prima di adottare la decisione della BCE di cui al presente articolo, la BCE si consulta con le ANC di riferimento. Ogni decisione della BCE di cui al presente articolo è notificata anche alle ANC di riferimento.

Art. 40 Classificazione di soggetti vigilati appartenenti a un gruppo come significativi

1. Se uno o più soggetti vigilati fanno parte di un gruppo vigilato, i criteri per determinare la significatività sono determinati al massimo livello di consolidamento all’interno degli Stati membri partecipanti, conformemente alle disposizioni di cui ai titoli da 3 a 7 della parte IV.

2. Ciascuno dei soggetti vigilati appartenenti a un gruppo vigilato è considerato come soggetto vigilato significativo quando ricorre una qualsiasi delle seguenti circostanze:

  1. a) il gruppo vigilato al massimo livello di consolidamento all’interno degli Stati membri partecipanti soddisfa il criterio delle dimensioni, il criterio dell’importanza economica o il criterio delle attività transfrontaliere;

  2. b) uno dei soggetti vigilati facenti parte del gruppo vigilato soddisfa il criterio dell’assistenza finanziaria pubblica diretta;

  3. c) uno dei soggetti vigilati facenti parte del gruppo vigilato è uno dei tre enti creditizi più significativi in uno Stato membro partecipante.

3. Se reputa che un gruppo vigilato sia o non sia più significativo, la BCE adotta una decisione della BCE con cui dispone o revoca la classificazione di tale soggetto quale significativo e stabilisce le date di inizio e di fine della vigilanza diretta della BCE su ciascun soggetto vigilato appartenente al gruppo in questione, conformemente ai criteri e alle procedure disciplinati all’articolo 39.

Art. 41 Disposizioni specifiche in riferimento alle succursali di enti creditizi insediati in Stati membri non partecipanti

1. Tutte le succursali aperte nel medesimo Stato membro partecipante da un ente creditizio insediato in uno Stato membro non partecipante sono considerate, ai fini del presente regolamento, come un singolo soggetto vigilato.

2. Ai fini del presente regolamento, le succursali aperte in diversi Stati membri partecipanti da un ente creditizio insediato in uno Stato membro non partecipante sono trattate singolarmente come soggetti vigilati distinti.

3. Fatto salvo il paragrafo 1, le succursali di un ente creditizio insediato in uno Stato membro non partecipante sono valutate singolarmente come soggetti vigilati distinti, e separatamente rispetto alle filiazioni dello stesso ente creditizio, al fine di determinare se è soddisfatto uno qualsiasi dei criteri di cui all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento sull’MVU.

Art. 42 Disposizioni specifiche in riferimento alle filiazioni degli enti creditizi insediati in Stati membri non partecipanti e in paesi terzi

1. Le filiazioni insediate in uno o più Stati membri partecipanti da un ente creditizio avente la propria sede principale in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo, sono valutate separatamente rispetto alle succursali dello stesso ente creditizio al fine di determinare se è soddisfatto uno qualsiasi dei criteri cui all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento sull’MVU.

2. Le filiazioni di seguito indicate sono valutate separatamente al fine di determinare se è soddisfatto uno qualsiasi dei criteri di cui all’articolo 6, paragrafo 4 del regolamento sull’MVU:

  1. a) quelle stabilite in uno Stato membro partecipante;

  2. b) quelle appartenenti a un gruppo la cui impresa madre ha la propria sede principale in uno Stato membro non partecipante o in un paese terzo;

  3. c) quelle non appartenenti a un gruppo vigilato negli Stati membri.

Titolo 2. Procedura per la classificazione dei soggetti vigilati come significativi

Capo 1. Classificazione di un soggetto vigilato come significativo

Art. 43 Riesame della qualifica di soggetto vigilato

1. Salvo che sia diversamente stabilito nel presente regolamento, la BCE procede, almeno su base annuale, a verificare se un soggetto o un gruppo vigilato significativo continuano a soddisfare uno qualsiasi dei criteri di cui all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento sull’MVU.

2. Salvo che sia diversamente stabilito nel presente regolamento, ogni ANC procede, almeno su base annuale, a verificare se un soggetto o un gruppo vigilato meno significativo soddisfa uno qualsiasi dei criteri di cui all’articolo 6, paragrafo 4 del regolamento sull’MVU. Nel caso di un gruppo vigilato meno significativo, tale riesame è condotto dall’ANC di riferimento dello Stato membro partecipante in cui è insediata l’impresa madre, determinata al massimo livello di consolidamento all’interno degli Stati membri partecipanti.

3. A seguito della ricezione di pertinenti informazioni, in particolare nei casi specificati dall’articolo 52, la BCE può verificare in qualunque momento a) se un soggetto vigilato soddisfa uno qualsiasi dei criteri di cui all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento sull’MVU e b) se un soggetto vigilato non soddisfa più uno qualsiasi dei criteri di cui all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento sull’MVU.

4. Se un’ANC ritiene che un soggetto o un gruppo vigilato meno significativo soddisfa uno qualsiasi dei criteri di cui all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento sull’MVU, l’ANC di riferimento ne informa la BCE, senza indebito ritardo.

5. Su richiesta della BCE o di un’ANC, la BCE e l’ANC di riferimento cooperano nel determinare se, in riferimento a un soggetto o a un gruppo vigilato, è soddisfatto uno qualsiasi dei criteri di cui all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento sull’MVU.

6. Se la BCE a) decide di assumere la vigilanza diretta su un soggetto o gruppo vigilato ovvero b) decide che debba cessare la vigilanza diretta su un soggetto o gruppo vigilato dalla BCE, la BCE e l’ANC di riferimento cooperano al fine di assicurare l’ordinato trasferimento delle competenze in materia di vigilanza. In particolare, quando la BCE assume la vigilanza diretta sul soggetto vigilato, l’ANC di riferimento predispone una relazione sui trascorsi prudenziali e sul profilo di rischio del soggetto vigilato; quando l’ANC diviene competente a esercitare la vigilanza sul soggetto interessato, tale relazione è predisposta dalla BCE.

7. La BCE determina se un soggetto o un gruppo vigilato è significativo utilizzando i criteri di cui all’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento sull’MVU nell’ordine in cui sono elencati, segnatamente: a) dimensioni; b) importanza per l’economia dell’Unione o di un qualsiasi Stato membro partecipante; c) significatività delle attività transfrontaliere; d) richiesta o ricezione di assistenza finanziaria pubblica diretta da parte dal MES; e) il fatto che si tratti di uno dei tre enti creditizi più significativi in uno Stato membro partecipante.