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Sez. 2, Sentenza n. 1692 del 30/06/1966 (Rv. 323311 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO AL DIFENSORE (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA - FINALITA - POSSIBILITA DI DESUMERE LA CERTEZZA CHE IL RILASCIO DEL MANDATO SIA AVVENUTO PRIMA O CONTEMPORANEAMENTE ALLA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO ANCHE DA ELEMENTI SPECIFICI E UNIVOCI CONTENUTI NELLA COPIA NOTIFICATA.*
Stato
decisa il 1966-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323311-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO AL DIFENSORE (PROCURA) - TRASCRIZIONE NELLA COPIA NOTIFICATA - FINALITA - POSSIBILITA DI DESUMERE LA CERTEZZA CHE IL RILASCIO DEL MANDATO SIA AVVENUTO PRIMA O CONTEMPORANEAMENTE ALLA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO ANCHE DA ELEMENTI SPECIFICI E UNIVOCI CONTENUTI NELLA COPIA NOTIFICATA.*

Il principio, secondo cui la procura rilasciata a margine o in calce al ricorso per Cassazione deve essere trascritta nella copia notificata al resistente, e posto per il fine precipuo di realizzare la certezza che il mandato sia stato conferito dal ricorrente al suo difensore e che il suo rilascio sia avvenuto in data anteriore o coeva alla notificazione del ricorso.Tale certezza, pero, puo essere desunta anche da elementi specifici ed univoci che siano contenuti nella copia notificata, ed, in tal caso, il ricorso e egualmente ammissibile nonostante la mancata trascrizione della procura apposta a margine o in calce dell'originale del ricorso.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)