Sez. 6, Sentenza n. 2005 del 05/08/1980 Cc. (dep. 18/10/1980) Rv. 146262 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - FACOLTATIVI - IN GENERE - MOTIVAZIONE - RIFERIMENTO ALLA GRAVITA DEL FATTO - PLURALITA DI SOGGETTI - PUBBLICO UFFICIALE E SOGGETTO ESTRANEO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CRITERIO APPLICATO PER ENTRAMBI - DISCRIMINAZIONE - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - FACOLTATIVI - IN GENERE - MOTIVAZIONE - RIFERIMENTO ALLA GRAVITA DEL FATTO - PLURALITA DI SOGGETTI - PUBBLICO UFFICIALE E SOGGETTO ESTRANEO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CRITERIO APPLICATO PER ENTRAMBI - DISCRIMINAZIONE - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
Il criterio della gravita del fatto che il giudice deve tener presente nell'emettere un mandato di cattura non va applicato indiscriminatamente per il pubblico ufficiale per il privato supposto concorrente, dovendosi operare una distinzione tra l'attivita del primo e quella del secondo. Inoltre, quando al privato non viene, nello stesso capo di imputazione, contestata alcuna attivita tipicamente sussumibile sotto l'ipotesi di concorso, cosi come disciplinato dall'art 110 cod pen, una simile indiscriminazione si traduce in una mancata corrispondenza del fatto concernente la imputazione alla fattispecie legale ipotizzata. (V mass n 132831).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)