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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 94 del 1984

Decisione
decisa il 1984-04-03, depositata il 1984-04-05
ECLI
ECLI:IT:COST:1984:94
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 12826

  • Stupefacenti e sostanze psicotrope
  • Legge 22 dicembre 1975 n. 685, art. 72
  • Detenzione di quantità modiche di stupefacenti, quale che sia la destinazione che la gente intenda dar loro
  • Sanzione
  • Questione analoga ad altra già dichiarata non fondata (sent. n. 170/1982)
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 della legge 22 dicembre 1975 n. 685, nella parte in cui, con l'inciso "per uso personale non terapeutico di terzi", limita l'applicabilità della più tenue sanzione ivi prevista alla detenzione di modiche quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope a fine di spaccio, escludendola invece per la detenzione di eguali quantitativi delle medesime sostanze per uso esclusivamente personale; e ciò perché la norma impugnata prevede una più tenue sanzione per la detenzione di modiche quantità di stupefacenti, quale che sia la destinazione che l'agente intende dar loro, in quanto il legislatore ha avuto riguardo all'oggettiva pericolosità dell'accumulazione delle sostenze, il cui eventuale uso personale è rimesso a una scelta del detentore.

Norme impugnate

  • art. 72 legge 22 dicembre 1975, n. 685

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1982 dal Tribunale di Sassari nel procedimento penale a carico di Valentini Marco Fabio ed altro, iscritta al n. 550 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25 del 1983. Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1984 il Giudice relatore Leopoldo Elia.
punto 1
Ritenuto che il giudice a quo con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nella parte in cui, con l'inciso "per uso personale non terapeutico di terzi", limita la applicabilità della più tenue sanzione ivi prevista alla fatti - specie di detenzione di modiche quantità di sostanze stupefacenti o psicotrope a fine di spaccio, escludendola invece in ordine alla fattispecie di detenzione di eguali quantitativi delle medesime sostanze per uso esclusivamente personale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
punto 2
Considerato che in realtà la norma impugnata prevede una più tenue sanzione per la detenzione di modiche quantità di stupefacenti, quale che sia la destinazione che l'agente intende dar loro, giacché il legislatore ha avuto riguardo alla oggettiva pericolosità dell'accumulazione di sostanze tossiche, il cui eventuale uso soltanto personale è rimesso ad una scelta del tutto libera e sempre modificabile del detentore; che analoga questione sollevata con riguardo a tale disciplina è già stata dichiarata infondata con sentenza n. 170/1982.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi la Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 72 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 aprile 1984. F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORA - SANITI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze