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Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229

Testo in vigore al

Titolo V. Erogazione di servizi pubblici

Capo I. Servizi pubblici

Art. 101 Norma di rinvio

1. Lo Stato e le regioni, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono i diritti degli utenti dei servizi pubblici attraverso la concreta e corretta attuazione dei principi e dei criteri previsti della normativa vigente in materia.

2. Il rapporto di utenza deve svolgersi nel rispetto di standard di qualita' predeterminati e adeguatamente resi pubblici.

3. Agli utenti e' garantita, attraverso forme rappresentative, la partecipazione alle procedure di definizione e di valutazione degli standard di qualita' previsti dalle leggi.

4. La legge stabilisce per determinati enti erogatori di servizi pubblici l'obbligo di adottare, attraverso specifici meccanismi di attuazione diversificati in relazione ai settori, apposite carte dei servizi.

Parte IV. Sicurezza e qualita'

Titolo I. Sicurezza dei prodotti

Art. 102 Finalita' e campo di applicazione

1. Il presente titolo intende garantire che gli operatori economici immettano o mettano a disposizione sul mercato solo prodotti sicuri.

2. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i prodotti definiti dal regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, anche oggetto di vendita online o tramite altri canali di vendita a distanza. Ciascuna disposizione del presente titolo si applica laddove non esistono, nell'ambito della normativa vigente, disposizioni specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti.

3. Se taluni prodotti sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti dal diritto dell'Unione europea, le disposizioni del presente titolo si applicano unicamente per gli aspetti e i rischi o le categorie di rischio non soggetti a tali requisiti.

4. Ai prodotti soggetti a specifici requisiti di sicurezza prescritti dalla normativa di armonizzazione elencata nell'allegato I al regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, e da qualsiasi altra normativa dell'Unione europea che armonizza le condizioni di commercializzazione dei prodotti non si applicano gli articoli 104 e 106, comma 1.

5. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai prodotti elencati nell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/988.

Art. 103 Definizioni

1. Fatte salve le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, ai fini del presente titolo si intende per:

  1. a) "regolamento": il regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio;

  2. b) "autorita' di vigilanza del mercato": autorita' designate a norma dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, quali responsabili dell'organizzazione e dell'esecuzione della vigilanza del mercato nel territorio italiano;

  3. c) "autorita' di controllo": autorita' designate a norma dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 157 del 2022, quali autorita' incaricate del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione europea;

  4. d) "ufficio unico di collegamento": la struttura di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 157 del 2022.

Art. 104 Obblighi e informazione degli operatori economici

1. Gli operatori economici si assicurano che il prodotto sia conforme all'obbligo generale di sicurezza previsto dall'articolo 102, comma 1.

2. Gli operatori economici, in relazione ai rispettivi ruoli nella catena di fornitura, sono tenuti al rispetto degli obblighi stabiliti dal capo III del regolamento e alla cooperazione con le autorita' di vigilanza del mercato.

3. Gli operatori economici si assicurano che qualsiasi avvertenza o informazione di sicurezza, che deve essere apposta sul prodotto o accompagnarlo, sia in lingua italiana ben visibile. Gli operatori si assicurano, inoltre, che gli eventuali avvisi di richiamo e i relativi servizi di informazione per i consumatori siano in lingua italiana.

4. Gli operatori economici, su loro richiesta e a titolo gratuito, possono richiedere informazioni sull'attuazione del regolamento e sulle norme nazionali sulla sicurezza dei prodotti di cui al presente titolo al punto di contatto per i prodotti, di cui al regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, individuato nel Ministero delle imprese e del made in Italy.

Art. 106 Ufficio unico di collegamento, autorita' di vigilanza del mercato e procedure di coordinamento

1. Ai fini del presente titolo, e' designato quale ufficio unico di collegamento il Ministero delle imprese e del made in Italy.

2. L'autorita' di vigilanza del mercato competente per i controlli di cui all'articolo 107 e' individuata tra le autorita' di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157, sulla base dei seguenti criteri:

  1. a) destinazione d'uso e luogo prevalente di utilizzo del prodotto;

  2. b) caratteristiche intrinseche del prodotto;

  3. c) analogia con prodotti rientranti nelle normative di armonizzazione.

3. I criteri per il coordinamento dei controlli, previsti dall'articolo 107, sono stabiliti in un apposito tavolo tecnico di coordinamento fra le autorita' di vigilanza del mercato, convocato almeno due volte l'anno dal Ministero delle imprese e del made in Italy. Al tavolo tecnico partecipano anche le autorita' di controllo e le altre amministrazioni di volta in volta competenti per materia.
Per la partecipazione al tavolo tecnico di coordinamento non spettano compensi, gettoni di presenza, indennita', rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

4. Al tavolo tecnico di cui al comma 3, possono presentare osservazioni gli organismi di categoria della produzione e della distribuzione, nonche' le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti iscritte all'elenco di cui all'articolo 137, per l'elaborazione e l'esecuzione di progetti comuni di sorveglianza e prova, anche nell'ambito del commercio elettronico.

5. Il Ministero delle imprese e del made in Italy comunica gli esperti designati per la consultazione sugli atti delegati della Commissione europea e partecipa, con propri rappresentanti, alla rete europea per la sicurezza dei consumatori, informando le amministrazioni interessate.

6. Le autorita' di vigilanza tutelano le informazioni raccolte per le finalita' di cui al presente titolo, conformemente alle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

7. Ai prodotti di cui al presente titolo, si applicano, inoltre, l'articolo 3, comma 3, e gli articoli 4, 5, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, 6 e 10 del decreto legislativo 12 ottobre 2022, n. 157.

Art. 107 Vigilanza del mercato

1. Ai fini del presente titolo, le autorita' di vigilanza del mercato assicurano, ciascuna per il proprio ambito di competenza, il rispetto dell'obbligo generale di sicurezza di cui all'articolo 102, comma 1.

2. Le autorita' di vigilanza del mercato svolgono i controlli previsti dal regolamento, nell'ambito delle rispettive competenze, anche mediante i propri uffici territoriali, nonche' tramite la collaborazione con le autorita' incaricate del controllo e gli altri enti ai quali e' demandato lo svolgimento delle attivita' di vigilanza.

3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e la Guardia di finanza hanno accesso al sistema di allarme rapido «Safety Gate».

4. Le autorita' di vigilanza del mercato sono tenute a comunicare all'ufficio unico di collegamento, con cadenza annuale, i dati relativi ai controlli effettuati in applicazione del presente titolo.

5. Le amministrazioni competenti, nell'ambito delle misure adottate sulla base del principio di precauzione e, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, incoraggiano e favoriscono l'azione volontaria degli operatori economici di adeguamento agli obblighi imposti dal presente titolo, anche mediante l'eventuale elaborazione di codici di buona condotta e accordi con le categorie di settore.

6. Le autorita' di vigilanza del mercato, ciascuna per i prodotti di propria competenza, garantiscono ai consumatori la possibilita' di sporgere reclami con riguardo alla sicurezza dei prodotti, alle attivita' di controllo e vigilanza relativi a prodotti specifici nonche' ai casi in cui i rimedi offerti dai consumatori in caso di richiamo di prodotti non siano soddisfacenti, garantendo l'informazione dell'interessato in merito alle eventuali azioni intraprese.

7. Se il reclamo non e' manifestamente infondato e sussistono i presupposti per adottare un provvedimento, le autorita' di vigilanza del mercato assicurano adeguato seguito al reclamo e forniscono al reclamante informazioni riguardo le eventuali misure intraprese.

8. Per i controlli di cui all'articolo 22 del regolamento, le autorita' di vigilanza cooperano con il coordinatore dei servizi digitali di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159.

9. Per armonizzare l'attivita' di controllo derivante dal presente titolo con quella attuata per i prodotti per i quali gli obblighi di sicurezza sono disciplinati dalla normativa antincendio, il Ministero dell'interno opera, per gli aspetti di coordinamento, attraverso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, antincendio ed energetica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' attraverso gli organi periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli interventi sul territorio, nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

10. Il Ministero della salute, ai fini degli adempimenti derivanti dalle norme sulla sicurezza dei prodotti e dal presente titolo, opera anche attraverso i propri uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera nell'ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Art. 108 Disposizioni procedurali

1. Il provvedimento adottato dalle Autorita' di vigilanza che limita l'immissione sul mercato di un prodotto o ne dispone il ritiro o il richiamo, deve essere adeguatamente motivato, con l'indicazione dei termini e delle Autorita' competenti cui e' possibile ricorrere e deve essere notificato entro sette giorni dall'adozione.

2. Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per la salute o per la pubblica o privata incolumita', prima dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 1, agli interessati deve essere consentito di partecipare alla fase del procedimento amministrativo e di presenziare agli accertamenti riguardanti i propri prodotti, in base agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241; in particolare, gli interessati possono presentare all'Autorita' competente osservazioni scritte e documenti.

3. Gli interessati possono presentare osservazioni scritte anche in seguito all'emanazione del provvedimento, anche quando, a causa dell'urgenza della misura da adottare, non hanno potuto partecipare al procedimento.

3-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 APRILE 2026, N. 78.

Art. 110 Sistema di allarme rapido "Safety Gate"

1. Le autorita' di vigilanza del mercato notificano le misure correttive intraprese, per i prodotti a rischio grave, tramite il sistema di allarme rapido "Safety Gate". Le misure correttive o altre azioni adottate per i prodotti di cui al primo periodo, anche in relazione ai prodotti notificati da altri Stati membri, nonche' qualsiasi altra informazione pertinente, compresi i risultati di eventuali prove o analisi effettuate, devono essere notificati dalle autorita' di vigilanza del mercato, senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro quattro giorni lavorativi dall'adozione della misura intrapresa.

2. Le autorita' di vigilanza del mercato possono inoltre notificare le misure correttive previste, anche da parte degli operatori economici, anche in relazione ai prodotti che presentano un rischio non grave.

3. Le autorita' di vigilanza del mercato notificano, inoltre, senza indebito ritardo, tramite il sistema di allarme rapido "Safety Gate" ogni aggiornamento, modifica o revoca delle misure correttive notificate.

4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, in qualita' di punto di contatto di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2019/515 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, verifica la completezza delle notifiche caricate dalle autorita' di vigilanza nazionali e garantisce la trasmissione delle medesime alla Commissione europea per la convalida, nonche' verifica l'adempimento da parte delle autorita' di vigilanza dei compiti di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Le autorita' di vigilanza verificano, inoltre, ciascuna per il proprio ambito di competenza, le decisioni eventualmente adottate dalla Commissione europea relativamente a prodotti che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori in diversi Stati membri e garantiscono, entro venti giorni o nel rispetto del termine eventualmente inferiore previsto dalla Commissione europea, l'adozione di idonei provvedimenti.

6. Se il provvedimento adottato riguarda un rischio che si ritiene limitato al territorio nazionale, il Ministero delle imprese e del made in Italy procede, anche su richiesta delle altre amministrazioni competenti, alla notifica alla Commissione europea qualora il provvedimento contenga informazioni suscettibili di presentare un interesse, quanto alla sicurezza dei prodotti, per gli altri Stati membri, in particolare se tale provvedimento risponde a un rischio nuovo, non ancora segnalato in altre notifiche.

7. Le autorita' di vigilanza del mercato, ognuna per i prodotti di propria competenza assicurano, inoltre, l'attuazione a livello nazionale degli specifici compiti stabiliti dagli atti di esecuzione dell'Unione europea e si assicurano di informare la Commissione europea delle misure intraprese.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai prodotti coperti dalla normativa di armonizzazione e dal regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019.

9. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede alle attivita' di propria competenza di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 110-bis Portali "Safety Business Gateway" e "Consumer Safety Gateway"

1. Qualsiasi operatore economico che ritiene o ha motivo di credere, sulla base delle informazioni in suo possesso, che un prodotto da lui immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore sia pericoloso, deve notificarlo tramite il portale "Safety Business Gateway" alle autorita' di vigilanza del mercato, inserendo informazioni dettagliate, in particolare, sul rischio per la salute e la sicurezza del consumatore, sulle eventuali misure correttive gia' adottate e, se disponibili, sulla quantita' dei prodotti ancora in circolazione sul mercato.

2. Le autorita' di vigilanza sono tenute, ognuno per i propri ambiti di competenza, alla verifica periodica e alla gestione delle segnalazioni notificate sul portale di cui al comma 1.

3. I consumatori e le altre parti interessate possono segnalare alla Commissione europea i prodotti che possono presentare un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori sul portale "Consumer Safety Gateway".

4. Le autorita' di vigilanza del mercato, ognuno per i propri ambiti di competenza, a seguito della verifica della Commissione europea sull'esattezza delle informazioni di cui al comma 3 garantiscono, senza indebito ritardo, adeguato seguito alle segnalazioni trasmesse tramite il portale "Consumer Safety Gateway".

5. Le autorita' di vigilanza provvedono alle attivita' di propria competenza di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 111 Responsabilita' del produttore

1. Sono fatte salve le disposizioni di cui al titolo secondo in materia di responsabilita' per danno da prodotti difettosi.

Art. 112 Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, l'operatore economico che immette sul mercato o mette a disposizione prodotti pericolosi, in violazione dell'obbligo generale di sicurezza di cui all'articolo 102, comma 1, e' punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 10.000 euro a 100.000 euro. Ove il prodotto presenti un rischio grave ai sensi dell'articolo 3, numero 5), del regolamento, la pena pecuniaria e' aumentata fino alla meta'.

2. L'operatore economico che non adempie agli obblighi di informazione previsti dall'articolo 15, paragrafi 2, 3, 4, 5 e 6, del regolamento e comunque non coopera con l'autorita' di vigilanza, in violazione dell'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento, oppure ne ostacola l'attivita' di controllo, e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato o configuri un illecito amministrativo sanzionato dalle disposizioni nazionali di recepimento o di adeguamento della normativa di armonizzazione dell'Unione europea di cui all'allegato I al regolamento (UE) 2019/1020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, gli operatori economici che violano gli obblighi stabiliti dal capo III del regolamento, in relazione ai rispettivi ruoli nella catena di fornitura, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 25.000 euro.

4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato o configuri un illecito amministrativo sanzionato dalle disposizioni nazionali di recepimento o di adeguamento della normativa di armonizzazione dell'Unione europea di cui all'allegato I al regolamento (UE) 2019/1020, l'operatore economico e il fornitore di mercato online che non ottemperano ai provvedimenti emanati dall'autorita' di vigilanza del mercato sono puniti con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 2, l'attivita' di accertamento delle violazioni previste dal presente articolo e' esercitata, nell'ambito delle rispettive competenze, dalle autorita' di vigilanza del mercato e dalle autorita' di controllo.

6. Le sanzioni sono irrogate dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 113 Rinvio

1. Sono fatte salve tutte le disposizioni del regolamento nonche' le ulteriori specifiche norme di settore che, con riferimento a particolari categorie merceologiche, obbligano a specifici standard di sicurezza.

1-bis. E' consentita la messa a disposizione dei prodotti rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, e a essa conformi, immessi sul mercato anteriormente al 13 dicembre 2024.

2. Sono fatte salve le disposizioni regionali che disciplinano i controlli di competenza.