Sez. L, Sentenza n. 515 del 29/01/1985 (Rv. 438720 - 01)
ELEZIONI - SEZIONI ED UFFICI ELETTORALI - FUNZIONI ESERCITATE DA LAVORATORI - GIORNI DI FERIE RETRIBUITI EX ART. 119 DEL D.P.R. N. 361 DEL 1957 - COMPUTO - DOMENICHE, FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI E GIORNI NON LAVORATIVI CADUTI NEL PERIODO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
ELEZIONI - SEZIONI ED UFFICI ELETTORALI - FUNZIONI ESERCITATE DA LAVORATORI - GIORNI DI FERIE RETRIBUITI EX ART. 119 DEL D.P.R. N. 361 DEL 1957 - COMPUTO - DOMENICHE, FESTIVITÀ INFRASETTIMANALI E GIORNI NON LAVORATIVI CADUTI NEL PERIODO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI - ESCLUSIONE - CONSEGUENZE.*
Nel computo dei tre giorni di ferie retribuite, che, a norma dell'art. 119 T.U. Delle leggi elettorali approvato con d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361, spettano, senza pregiudizio delle ferie spettanti ai sensi di legge o di accordo sindacale o aziendale in vigore, ai lavoratori chiamati ad adempiere funzioni presso gli affari elettorali, non si deve tener conto delle domeniche, delle festività infrasettimanali e dei giorni non lavorativi (settimana corta) caduti nel periodo delle operazioni elettorali. Pertanto, il lavoratore che abbia partecipato alle funzioni elettorali in tali giorni, ha diritto ad un correlativo prolungamento delle ferie stesse per altri corrispondenti giorni lavorativi, contigui al periodo elettorale. (Conf 983/82, mass n 418852, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: DPR 30/03/1957 num. 361 art. 119 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)