Sez. 2, Sentenza n. 2139 del 16/06/1969 (Rv. 341440 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - APPLICABILITA - LIMITI - DOMANDE PROPOSTE IN GIUDIZI SEPARATI E SUCCESSIVAMENTE RIUNITI - INAPPLICABILITA.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - CUMULO OGGETTIVO - APPLICABILITA - LIMITI - DOMANDE PROPOSTE IN GIUDIZI SEPARATI E SUCCESSIVAMENTE RIUNITI - INAPPLICABILITA.*
Il criterio del cumulo delle domande, come e reso palese dalla formulazione dell'art.10 cod.proc.civ., riguarda esclusivamente le domande ab initio proposte nello stesso processo contro la medesima persona e, quindi, non puo estendersi al caso di domande proposte contro la stessa persona da distinti soggetti, e per titoli diversi, in giudizi separati, e successivamente riuniti. Il provvedimento di riunione di dette cause, disposto dal giudice, ai sensi dell'art.274 dello stesso codice, in quanto facoltativo, non puo dar luogo a spostamento di Competenza per valore, posto che la Determinazione di questa non dipende dalla discrezionalita del giudice, ne puo essere condizionata dalle mutevoli vicende processuali legate ad esigenze riflettenti l'economia dei giudizi. (V. 2632-68, mass. N. 335141 174-68, mass. N. 331027).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)