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Sez. U - , Ordinanza n. 11454 del 08/04/2022 (Rv. 664666 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Regolamento preventivo di giurisdizione - Procedimento per convalida di sfratto - Provvedimenti emessi all’esito della fase preliminare - Preclusione - Esclusione.
Stato
decisa il 2022-04-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664666-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

Nel procedimento per convalida di sfratto di cui agli artt. 657 e segg. c.p.c., i provvedimenti resi dal giudice nella fase preliminare, in quanto aventi carattere provvisorio, non integrano decisione nel merito e, pertanto, non ostano alla proponibilità del ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione di cui all'art. 41 c.p.c.

Cod. Proc. Civ. art. 357, Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 665 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)