Sez. 2, Sentenza n. 1612 del 02/10/1984 Ud. (dep. 16/02/1985) Rv. 167944 - 01
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE - AZIONE CRIMINOSA - CARATTERI - UNITÀ E INSCINDIBILITÀ - DESISTENZA VOLONTARIA DI UNO DEI CONCORRENTI - NATURA DI ESIMENTE - CONDIZIONI.*
REO - CONCORSO DI PERSONE NEL REATO - IN GENERE - AZIONE CRIMINOSA - CARATTERI - UNITÀ E INSCINDIBILITÀ - DESISTENZA VOLONTARIA DI UNO DEI CONCORRENTI - NATURA DI ESIMENTE - CONDIZIONI.*
Nel caso di concorso di persone nel reato, l'Azione criminosa deve essere considerata unica e inscindibile rispetto a tutti i concorrenti e, pertanto, la desistenza volontaria di uno di essi non ha rilievo di esimente se non sia riuscita ad impedire l'Azione degli altri. Infatti, intanto, la desistenza dell'Azione costituisce causa di non punibilità, in quanto è l'espressione di ravvedimento e, perciò, si concreta nella volontaria rinuncia al compimento dell'Azione delittuosa, ossia il reato non venga commesso. Pertanto, nel caso in cui la desistenza sopra indicata, non abbia prodotto effetto sull'Azione degli altri concorrenti, può assumere, quando ne ricorrano i presupposti, il carattere e il valore di circostanza attenuante, ai sensi e per gli effetti di cui all'ultimo comma dell'art. 56 cod. pen.. (V mass n 154794; (V mass n 153420; (V mass n 151098).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 56 CORTE COST., Cod. Pen. art. 62 com. 6 CORTE COST., Cod. Pen. art. 110 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)