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Sez. 1, Sentenza n. 1699 del 08/07/1967 (Rv. 328534 - 01)

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - NOTIFICHE - FORME DI NOTIFICAZIONE PREVISTE PER L'ACCERTAMENTO DELLA RM - APPLICABILITA AGLI ATTI PROCESSUALI RELATIVI AD IMPOSTE DIVERSE.*
Stato
decisa il 1967-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328534-01

TRIBUTI ERARIALI - CONTENZIOSO - RICORSO ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - NOTIFICHE - FORME DI NOTIFICAZIONE PREVISTE PER L'ACCERTAMENTO DELLA RM - APPLICABILITA AGLI ATTI PROCESSUALI RELATIVI AD IMPOSTE DIVERSE.*

Le formalita di notificazione prescritte dall'art. 89 del R.d.11 luglio 1907, n. 560, (sostituito dall'art. 38 del T.U. 29 gennaio 1958, n. 645, di contenuto sostanzialmente identico), riguardanti la notificazione delle dichiarazioni e delle rettificazioni in materia di imposta di ricchezza mobile, sono applicabili anche agli Atti processuali riferentisi a materia tributaria diversa, contenendo detta norma un principio generale riferibile a tutti i procedimenti tributari. (Conf. 1330-66 1686-65 2704-64 1468-64 288-64).*

Riferimenti normativi: Legge 29/01/1958 num. 645 art. 38 CORTE COST., Legge 11/07/1907 num. 5 art. 89

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)