Approvazione del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano
Testo in vigore al
Art. 9 Quadro di qulificazione e classificazione
1. Per ciascuna zona censuaria viene compilato un quadro di qualificazione classificazione che deve indicare le categorie riscontrate nella zona censuaria ed il numero delle classi II) cui ciascuna categoria e' stata divisa, e contenere i dati di identificazione e la descrizione dalle unita' immobiliari scelte come tipo per ciascuna classe.
2. Tale quadro dall'Ufficio tecnico erariale e' inviato per l'esame alla Commissione censuaria comunale.
3. La Commissione censuraria comunale accusa ricevuta dell'avvenuta comunicazione redige processo verbale per fare constatare il proprio accordo con l'Ufficio tecnico erariale ovvero per far constatare i punti sui quali esistono dissensisi e le ragioni di questi.
4. Del proprio accordo la Commissione censuaria, comunale di comunicazione all'Ufficio tecnico erario le entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta comunicazione. In caso contrario il processo verbale viene redatto in triplice esemplare di cui uno deve essere trasmesso all'Ufficio tecnico erariale, ed un altro alla Commissione censuaria provinciale entro il termine suddetto.
5. La comunicazione del processo verbale prescritto nel precedente comma vale come presentazione di ricorso.
Art. 10 Decisione della Commissione censuaria provinciale
1. Nel caso previsto dall'ultimo comma del precedente articolo la Commissione censuaria provinciale accusa ricevuta dell'avvenuta comunicazione ed entro sessanta giorni successivi al termine assegnato alla Commissione censuaria comunale pronuncia la sua decisione in ordine ai punti controversi.
2. La decisione della Commissione censuaria provinciale deve essere comunicata all'Ufficio tecnico centrale ed alla Commissione censuaria comunale entro il termine di trenta, giorni dalla data della decisione stessa. Qualora la decisione non venga pronunciata nel termine stabilito, l'Ufficio tecnico erariale o la Commissione censuaria comunale ritira gli atti, rilasciandone ricevuta, e li trasmette alla Direzione generale del catasto e dei servizi tecnici erariali, la quale provvede a presentare il ricorso direttamente alla Commissione censuaria centrale. La Commissione censuaria centrale entro il termine di novanta giorni dalla presentazione del ricorso, pronuncia in via definitiva la sua decisione in ordine al punti controversi, sostituendosi alla Commissione censuaria provinciale.
Art. 11 Verbale della, Commissione censuaria, provinciale
1. Qualora entro il termine di trenta giorni, indicato nell'art. 9, la Commissione censuaria comunale non si sia espressa in ordine all'approvazione del quadro delle categorie e classi, l'Ufficio tecnico erariale ritira gli atti rilasciandone ricevuta e li trasmette alla Commissione censuaria provinciale.
2. La Commissione censuaria provinciale accusa ricevuta dell'avvenuta comunicazione ed entro sessanta giorni successivi al termine fissato per la Commissione censuaria comunale, sostituendosi a questa, redige processo verbale in tre esemplari per fare constatare dell'accordo esistente tra essa e l'Ufficio tecnico erariale, ovvero dei punti sui quali esistono dissensi, le ragioni di questi ed esprime la propria decisione in merito.
3. Un esemplare del verbale viene trasmesso all'Ufficio tecnico erariale ed alla Commissione censuaria comunale entro il termine di trenta giorni dalla data della decisione stessa.
Art. 12 Ricorso alla Commissione censuaria centrale
1. Contro le decisioni della Commissione censuaria provinciale, la Commissione censuaria comunale e l'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali hanno facolta' di ricorrere, entro sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione, alla Commissione censuaria centrale, la quale decide in via definitiva, nel termine di novanta giorni dal ricevimento del ricorso.
Art. 13 Revisione dei quadri di categorie e classi
1. L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali ha facolta' di rivedere il quadro delle categorie e classi in determinate zone censuarie, quando la revisione si renda opportuna per sopravvenute variazioni di carattere permanente nell'accertamento dello stato delle unita' immobiliari.
2. I nuovi quadri delle categorie e classi sono soggetti all'approvazione delle Commissioni censuarie con la procedura indicata nell'art. 9 e seguenti.
Capo IV. Della formazione delle tariffe
Art. 14 Definizione e determinazione delle tariffe
1. La tariffa, esprime la rendita catastale per unita' di consistenza computata secondo le norme contenute nel presente regolamento.
2. Le tariffe sono determinate con riferimento ai prezzi medi correnti nel periodo censuario fissato per legge.
3. Gli elementi per la determinazione delle tariffe si desumono con riferimento per ciascuna classe ad unita' immobiliari, le quali non abbiano speciali caratteristiche che possano elevare od attenuare la misura del reddito rispetto a quella ordinaria, per la rispettiva, classe.
4. Non devono essere presi in considerazione i redditi occasionali dipendenti da situazioni particolari del Proprietario o del locatario.
Art. 15 Del reddito lordo
1. Il reddito lordo e' rappresentato dal canone annuo di fitto, ordinariamente ritraibile dall'unita' immobiliare, calcolato ai termine di ciascun anno.
2. Tuttavia quando le spese non relative al capitale fondiario non gravano per intero sul locatario senza altri oneri a carico di esso, al canone di fitto devono apportarsi le aggiunte o le detrazioni necessarie per ricondurlo a rappresentare il reddito lordo relativo al capitale fondiario.
Art. 16 Aggiunte al canone di fitto
1. Fra le aggiunte da, apportarsi, ove del caso, al canone di fitto per ricondurlo a rappresentarne il reddito lordo annuo del capitale fondiario, sono compresi:
a) l'interesse dei depositi di garanzia o delle somme anticipate dal locatario senza decorrenza di interessi a suo favore;
b) le spese di manutenzione ordinaria che, oltre quelle previste dall'art. 1609 del Codice civile, siano, per patto contrattuale o per consuetudine;- locale, attribuite al locatario, nonche' le quote corrispondenti al costo dei miglioramenti facenti carico, per particolari condizioni contrattuali, allo stesso locatario;
c) gli altri speciali oneri eventualmente assunti dal locatario e la rimunerazione di prestazioni che il locatario fornisca per convenzione al proprietario.
Art. 17 Detrazioni al canone di fitto
1. Fra le detrazioni da apportarsi, ove del caso, al canone di fitto per ricondurlo a rappresentare il reddito lordo annuo del capitale fondiario sono comprese:
a) le spese sostenute dal proprietario per fornitura di acqua potabile, per il servizio di portineria, per l'illuminazione delle scale e dell'androne e simili, per il funzionamento dell'ascensore, per la fornitura di riscaldamento ed acqua calda e simili, quando esse non vengano rimborsate dal locatario;
b) le spese di manutenzione previste dall'art. 1609 del Codice civile quando per accordo tra le parti siano poste a carico del proprietario;
c) il corrispettivo dell'uso di mobili od arredi di cui il proprietario abbia, eventualmente fornito l'immobile;
d) la somma compresa nel fitto a titolo di rimborso di spese sostenute dal proprietario per adattare l'unita' immobiliare a particolari esigenze del locatario.
Art. 18 Misura delle detrazioni o delle aggiunte
1. Le aggiunte o le detrazioni per le spese indicate nei precedenti articoli 16 e 17 si determinano nella misura nella quale esse vengono ordinariamente sostenute dal proprietario o dal locatario per le unita' immobiliari urbane di quella categoria o classe.
Art. 19 Determinazione della rendita catastale in base al reddito lordo
1. Per la determinazione della rendita catastale il reddito lordo annuo va depurato da tutte le spese e perdite eventuali, escluse soltanto quelle relative all'imposta, fabbricati, alle relative sovraimposte ed ai contributi di ogni specie, nonche' a decime, canoni, livelli, debiti e pesi ipotecari e censuari.
Art. 20 Spese e perdite eventuali
1. Le spese e perdite eventuali indicate nell'articolo precedente sono quelle che si riferiscono:
a) all'amministrazione, alla manutenzione ed alla conservazione del capitale fondiario;
b) agli fitti ed alle rate di fitto dovute e non pagate.
Art. 21 Spese di amministrazione
1. Le spese di amministrazione si determinano sulla base della relativa contabilita' nel caso in cui la gestione dell'immobile sia affidato dal proprietario a terzi.
2. Nell'ipotesi di gestione da parte del proprietario tali spese si calcolano preventivamente, con riferimento agli immobili della stessa categoria e classe la cui gestione sia affidata a terzi.
Art. 22 Spese di manutenzione
1. Le spese di manutenzione sono quelle ordinariamente sostenute dal proprietario per conservare l'unita' immobiliare nello stato nel quale normalmente si trovano quelle della categoria e classe.
Art. 23 Spese di conservazione
1. Le spese di conservazione sono quelle relative alla quota di assicurazione ed alla quota di perpetuita' del capitale fondiario.
2. La quota di assicurazione si determina sulla base dei contratti localmente in uso con le societa' di assicurazione e si detrae anche quando l'assicurazione non risulti stipulata per tutte le unita' immobiliari della categoria e classe o per parte di esse.
3. La quota di perpetuita' si determina sulla base del costo medio di ricostruzione per i fabbricati compresi nella categoria e classe, diminuita del valore di materiali residui e del prevedibile periodo di vita economica del fabbricato.
Art. 24 Perdita per sfitti
1. La perdita relativa agli sfitti si determina tenendo presente l'ordinario periodo di tempo intercorrente fra locazioni successive, nonche' la periodicita' e la durata dello sfitto necessario per l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria.
2. Non si tiene conto dello sfitto avente ordinario carattere periodico come quello che puo' verificarsi per ville, case di villeggiatura e simili, ragguagliandosi, in tal caso, il reddito fondiario annuo lordo alla accumulazione annua dei redditi realizzati nei periodi di effettiva utilizzazione.
3. Non si tiene neppure conto degli sfitti derivanti da cause eccezionali ed, in particolare, di quelli che danno diritto ai rimborso dell'imposta secondo l'art. 9 della legge 11 luglio 1889, n.
4. 6214 (serie 3ยช) e successive modificazioni.
Art. 25 Perdita per fitti non corrisposti
1. Le rate di fitto dovute e non pagate si accertano con riferimento al periodo censuario fissato per legge. Esse non si considerano come perdite quando il loro mancato pagamento sia dipeso da avvenimenti eccezionali.
Art. 26 Determinazione delle spese e delle perdite
1. Le spese e le perdite indicate nei precedenti articoli 21, 22, 23, 24 e 25 si determinano facendo riferimento a condizioni normali e si esprimono in una quota parte del reddito lordo.
2. In mancanza di dati espliciti, le dette quote parti si determinano con apprezzamento sintetico sulla base dei dati complessivi raccolti per unita' immobiliari analoghe.
Art. 27 Determinazione della rendita catastale in base al capitale fondiario
1. Per le unita' immobiliari per le quali nella zona censuaria la locazione non esista o abbia carattere di eccezione, la rendita catastale si determina aggiungendo alla rendita fondiaria, calcolata come interesse del capitale fondiario, le spese relative alla imposta fabbricati, alle relative sovraimposte ed ai contributi di ogni specie.
Art. 28 Del capitale fondiario
1. Il capitale fondiario e' costituito dal valore venale della, unita' immobiliare all'epoca censuaria stabilita per legge. Esso si determina di regola tenendo presenti i prezzi correnti per la vendita di unita' immobiliari analoghe.
2. Qualora non sia possibile determinare il capitale fondiario sulla base degli elementi previsti nel precedente comma, il valore venale si stabilisce con riguardo al costo di ricostruzione, applicando su questo un adeguato coefficiente di riduzione in rapporto allo stato attuale delle unita' immobiliari.
Art. 29 Saggio di interesse
1. Il saggio di interesse da attribuire al capitale fondiario per determinarne la rendita e' il saggio di capitalizzazione che risulta attribuito dal mercato ad investimenti edilizi aventi per oggetto uniti immobiliari analoghe. Qualora si tratti di unita' immobiliari che a causa delle loro caratteristiche o destinazione, siano per se stesse non suscettibili di dare un reddito in forma esplicita, si devono, invece, tener presenti i saggi di capitalizzazione che risultano attribuiti dal mercato ad investimenti concorrenti con quello edilizio.
2. Le spese o perdite eventuali, escluse soltanto quelle relative alla imposta fabbricati, alla relativa sovraimposta ed ai contributi di ogni specie, devono essere determinate con il metodo indicato nell'art. 20 e seguenti.
3. In tali casi puo' indicarsi solo la quota parte del reddito lordo che corrisponde al complesso delle dette perdite e spese eventuali, determinandolo con apprezzamento sintetico sulla base dei dati raccolti per unita' immobiliari analoghe.