Sez. 1, Sentenza n. 2228 del 14/04/1981 (Rv. 412958 - 01)
PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - ROGATORIE - IN GENERE - ROGATORIA CONSOLARE - ESPLETAMENTO TARDIVO E SENZA AVVISO AL PROCURATORE DELLA PARTE - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*
PROVA CIVILE - ASSUNZIONE DEI MEZZI DI PROVA IN GENERE - ROGATORIE - IN GENERE - ROGATORIA CONSOLARE - ESPLETAMENTO TARDIVO E SENZA AVVISO AL PROCURATORE DELLA PARTE - NULLITA - SANATORIA - CONDIZIONI.*
Le nullita della rogatoria consolare, per essere stata espletata tardivamente e senza avvisare il procuratore della parte della data del suo espletamento, sono sanate ove non siano tempestivamente dedotte nella prima udienza successiva al deposito dell'atto innanzi al giudice che la rogatoria ha disposto.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 203, Cod. Proc. Civ. art. 204
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)