Sez. L, Sentenza n. 2160 del 16/03/1990 (Rv. 465971 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - PER GIUSTA CAUSA - ONERE PROBATORIO RELATIVO - INCIDENZA SUL DATORE DI LAVORO - ESENZIONE, SOLLEVATA DAL LAVORATORE, DI INEFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI MAI CONTESTATI, CONTENENTI SANZIONI DISCIPLINARI POSTE A FONDAMENTO O DEL RILIEVO - ONERE PROBATORIO DEI FATTI POSTI A FONDAMENTO DELL'ESENZIONE - INCIDENZA SUL LAVORATORE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - PER GIUSTA CAUSA - ONERE PROBATORIO RELATIVO - INCIDENZA SUL DATORE DI LAVORO - ESENZIONE, SOLLEVATA DAL LAVORATORE, DI INEFFICACIA DEI PROVVEDIMENTI MAI CONTESTATI, CONTENENTI SANZIONI DISCIPLINARI POSTE A FONDAMENTO O DEL RILIEVO - ONERE PROBATORIO DEI FATTI POSTI A FONDAMENTO DELL'ESENZIONE - INCIDENZA SUL LAVORATORE.*
Il principio per cui, ai fini di stabilire se un determinato comportamento costituisca giusta causa di licenziamento, le relative valutazioni vanno compiute non con riferimento esclusivo al fatto astrattamente considerato, bensì all'intero contesto delle circostanze ad esso relative - sia di indole oggettiva che di rilievo soggettivo - che consentano di apprezzarne la concreta incidenza sull'elemento fiduciario che impronta di sè il rapporto di lavoro, non implica modificazioni ai criteri di distribuzione degli oneri probatori. Pertanto, fermo restando a carico del datore di lavoro l'Onere di provare i fatti dedotti a giustificazione del recesso e perciò anche la sussistenza di precedenti sanzioni disciplinari all'uopo eventualmente richiamate, il lavoratore che, pur non avendo a tempo debito contestato tali provvedimenti, ne eccepisca la inefficacia ai fini suddetti ha l'Onere di provare i fatti sui quali fonda tale eccezione. (V 6749/82, mass n 424377).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)