Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo in vigore al
Titolo II. Accesso
Capo I. Disposizioni generali, principi di accesso
Art. 59 Quadro di riferimento generale per l’accesso e l’interconnessione
1. Gli Stati membri provvedono affinché non vi siano restrizioni che impediscano alle imprese di un medesimo Stato membro o di differenti Stati membri di negoziare tra loro, nel rispetto del diritto dell’Unione, accordi sulle disposizioni tecniche e commerciali relative all’accesso o all’interconnessione. L’impresa che richiede l’accesso o l’interconnessione non necessita di un’autorizzazione a operare nello Stato membro in cui è richiesto l’accesso o l’interconnessione, qualora non fornisca servizi o non gestisca una rete in detto Stato membro.
2. Fatto salvo l’articolo 114, gli Stati membri revocano i provvedimenti giuridici o amministrativi che richiedono alle imprese di concedere analoghi servizi d’accesso e di interconnessione a termini e condizioni differenti in funzione delle differenti imprese per servizi equivalenti o i provvedimenti che impongono obblighi che non dipendono dai servizi di accesso e di interconnessione effettivamente prestati, fatte salve le condizioni indicate all’allegato I.
Art. 60 Diritti ed obblighi delle imprese
1. Gli operatori di reti pubbliche di comunicazione elettronica hanno il diritto e, se richiesto da altre imprese titolari di un’autorizzazione ai sensi dell’articolo 15, l’obbligo di negoziare tra loro l’interconnessione ai fini della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, allo scopo di garantire la fornitura e l’interoperabilità dei servizi in tutta l’Unione. Gli operatori offrono l’accesso e l’interconnessione ad altre imprese nei termini e alle condizioni conformi agli obblighi imposti dall’autorità nazionale di regolamentazione ai sensi degli articoli 61, 62 e 68.
2. Fatto salvo l’articolo 21, gli Stati membri esigono che le imprese che ottengono informazioni da un’altra impresa prima, durante o dopo il negoziato sugli accordi in materia di accesso o di interconnessione utilizzino tali informazioni esclusivamente per i fini per i quali sono state fornite e osservino in qualsiasi circostanza gli obblighi di riservatezza delle informazioni trasmesse o memorizzate. Tali imprese non comunicano le informazioni ricevute ad altre parti, in particolare ad altri servizi, società consociate o partner commerciali, per i quali esse potrebbero rappresentare un vantaggio concorrenziale.
3. Gli Stati membri possono prevedere che i negoziati siano condotti mediante intermediari neutri laddove le condizioni di concorrenza lo richiedano.
Capo II. Accesso e interconnessione
Art. 61 Poteri e competenze delle autorità nazionali di regolamentazione e di altre autorità competenti in materia di accesso e di interconnessione
1. Nel perseguire gli obiettivi stabiliti dall’articolo 3, le autorità nazionali di regolamentazione o, nei casi di cui al paragrafo 2, primo comma, lettere b) e c), del presente articolo, le autorità nazionali di regolamentazione o altre autorità competenti incoraggiano e, se del caso, garantiscono, in conformità della presente direttiva, un adeguato accesso, un’adeguata interconnessione e l’interoperabilità dei servizi, esercitando le rispettive competenze in modo tale da promuovere l’efficienza, una concorrenza sostenibile, lo sviluppo di reti ad altissima capacità, investimenti efficienti e l’innovazione e recare il massimo vantaggio agli utenti finali. Esse forniscono orientamenti e rendono disponibili al pubblico le procedure per ottenere l’accesso e l’interconnessione, garantendo che piccole e medie imprese e operatori aventi una portata geografica limitata possano trarre beneficio dagli obblighi imposti.
2. In particolare, fatte salve le misure che potrebbero essere adottate nei confronti di imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato ai sensi dell’articolo 68, le autorità nazionali di regolamentazione o, nei casi di cui alle lettere b) e c) del presente comma, le autorità nazionali di regolamentazione o altre autorità competenti possono imporre:
a) nella misura necessaria a garantire la connettività da punto a punto, obblighi alle imprese soggette all’autorizzazione generale che controllano l’accesso agli utenti finali, compreso, in casi giustificati, l’obbligo di interconnessione delle rispettive reti qualora non sia già prevista;
b) in casi giustificati e nella misura necessaria, obblighi per le imprese soggette all’autorizzazione generale che controllano l’accesso agli utenti finali, onde rendere interoperabili i propri servizi;
c) in casi giustificati, se la connettività da punto a punto tra gli utenti finali è compromessa a causa della mancanza di interoperabilità tra i servizi di comunicazione interpersonale e nella misura necessaria a garantire la connettività da punto a punto tra utenti finali, obblighi per i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero che abbiano un significativo livello di copertura e di diffusione tra gli utenti, onde rendere interoperabili i propri servizi;
d) nella misura necessaria a garantire l’accessibilità per gli utenti finali ai servizi di diffusione radiotelevisiva in digitale e servizi complementari correlati specificati dallo Stato membro, l’obbligo agli operatori di garantire l’accesso alle altre risorse di cui all’allegato II, parte II, a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie.
Gli obblighi di cui al primo comma, lettera c), sono imposti soltanto:
i) nella misura necessaria a garantire l’interoperabilità dei servizi di comunicazione interpersonale e possono comprendere obblighi proporzionati per i fornitori di tali servizi di pubblicare e autorizzare l’uso, la modifica e la ridistribuzione delle informazioni pertinenti da parte delle autorità e di altri fornitori o di impiegare o attuare le norme o specifiche di cui all’articolo 39, paragrafo 1, o di altre pertinenti norme europee o internazionali;
ii) qualora la Commissione, dopo aver consultato il BEREC e aver preso nella massima considerazione il suo parere, abbia riscontrato la presenza di una notevole minaccia alla connettività da punto a punto tra utenti finali in tutta l’Unione o in almeno tre Stati membri e abbia adottato misure di attuazione che specificano le caratteristiche e la portata degli obblighi che possono essere imposti.
Le misure di attuazione di cui al punto ii) del secondo comma sono adottate secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 118, paragrafo 4.
3. In particolare, e fatti salvi i paragrafi 1 e 2, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre, in base a una richiesta ragionevole, gli obblighi di concedere l’accesso al cablaggio e alle risorse correlate all’interno degli edifici o fino al primo punto di concentrazione o di distribuzione determinato dall’autorità nazionale di regolamentazione qualora tale punto sia situato al di fuori dell’edificio. Ove giustificato dal fatto che la replicazione di tali elementi di rete sarebbe economicamente inefficiente o fisicamente impraticabile, tali obblighi possono essere imposti ai fornitori di reti di comunicazione elettronica o ai proprietari del cablaggio e delle risorse correlate se non sono fornitori di reti di comunicazione elettronica. Le condizioni di accesso imposte possono comprendere norme specifiche sull’accesso a tali elementi di rete e alle risorse e ai servizi correlati, su trasparenza e non discriminazione e sulla ripartizione dei costi di accesso, se del caso adattate per tener conto dei fattori di rischio. Qualora un’autorità nazionale di regolamentazione concluda, relativamente, se applicabile, agli obblighi risultanti da eventuali analisi di mercato pertinenti, che l’obbligo imposto in conformità del primo comma non è sufficiente a sormontare forti ostacoli fisici o economici non transitori alla replicazione alla base di una situazione del mercato, esistente o emergente, che limita significativamente i risultati concorrenziali per gli utenti finali, può estendere, a condizioni eque e ragionevoli, l’imposizione di siffatti obblighi di accesso oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione fino a un punto che determina essere il più vicino agli utenti finali, in grado di ospitare un numero di connessioni degli utenti finali sufficiente per essere sostenibile sul piano commerciale per chi richiede accesso efficiente. Nel determinare la portata dell’estensione oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione, l’autorità nazionale di regolamentazione tiene nella massima considerazione le pertinenti linee guida del BEREC. Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre obblighi di accesso attivo o virtuale, se giustificati da motivazioni tecniche o economiche. Le autorità nazionali di regolamentazione non impongono a fornitori di reti di comunicazione elettronica obblighi a norma del secondo comma qualora stabiliscano che:
a) il fornitore possiede le caratteristiche elencate all’articolo 80, paragrafo 1, e mette a disposizione di qualsiasi impresa, a condizioni eque, non discriminatorie e ragionevoli, un mezzo alternativo, analogo ed economicamente sostenibile per raggiungere gli utenti finali fornendo accesso a una rete ad altissima capacità; le autorità nazionali di regolamentazione possono estendere tale esenzione ad altri fornitori che offrono, a condizioni eque, non discriminatorie e ragionevoli, l’accesso a una rete ad altissima capacità; oppure
b) l’imposizione di obblighi comprometterebbe la sostenibilità economica o finanziaria dell’installazione di una nuova rete, in particolare nell’ambito di progetti locali di dimensioni ridotte.
In deroga al terzo comma, lettera a), le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre obblighi ai fornitori di reti di comunicazione elettronica che soddisfano i criteri di cui a tale lettera se la rete interessata è finanziata con fondi pubblici.
Entro il 21 dicembre 2020, il BEREC pubblica linee guida volte a promuovere un’applicazione coerente del presente paragrafo definendo i pertinenti criteri per determinare:
a) il primo punto di concentrazione o di distribuzione;
b) il punto, oltre il primo punto di concentrazione o di distribuzione, in grado di ospitare un numero di connessioni degli utenti finali sufficiente a consentire a un’impresa efficiente di superare i significativi ostacoli alla replicabilità individuati;
c) quali installazioni di rete possano essere considerate nuove;
d) quali progetti possano essere considerati di piccole dimensioni; e
e) quali ostacoli economici o fisici alla replicazione siano elevati e non transitori.
4. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, gli Stati membri assicurano che le autorità competenti abbiano la facoltà di imporre, alle imprese che forniscono o sono autorizzate a fornire reti di comunicazione elettronica, obblighi in relazione alla condivisione delle infrastrutture passive o l’obbligo di concludere accordi di accesso in roaming localizzato, in entrambi i casi se direttamente necessari per la fornitura locale di servizi che comportano l’uso dello spettro radio, in conformità del diritto dell’Unione e purché non sia messo a disposizione delle imprese un mezzo alternativo di accesso agli utenti finali analogo e economicamente sostenibile, a condizioni eque e ragionevoli. Le autorità competenti possono imporre tali obblighi solo ove tale possibilità sia stata chiaramente prevista in sede di assegnazione dei diritti d’uso dello spettro radio e se ciò è giustificato dal fatto che, nel settore soggetto a tali obblighi, la realizzazione guidata dalle esigenze del mercato delle infrastrutture per la fornitura di reti o servizi che comportano l’uso dello spettro radio incontra ostacoli economici o fisici insormontabili e pertanto l’accesso alle reti o ai servizi da parte degli utenti finali è gravemente carente o assente. Nei casi in cui l’accesso e la condivisione delle infrastrutture passive da soli non sono sufficienti ad affrontare la situazione, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre obblighi sulla condivisione delle infrastrutture attive. Le autorità competenti tengono conto dei seguenti fattori:
a) la necessità di massimizzare la connettività in tutta l’Unione, lungo le principali vie di trasporto e in particolare negli ambiti territoriali, e la possibilità di migliorare notevolmente la scelta e la qualità del servizio per gli utenti finali;
b) l’uso efficiente dello spettro radio;
c) la fattibilità tecnica della condivisione e le relative condizioni;
d) lo stato della concorrenza basata sulle infrastrutture e sui servizi;
e) l’innovazione tecnologica;
f) l’esigenza superiore di sostenere l’incentivo dell’operatore ospitante a dispiegare prima di tutto l’infrastruttura.
Nel quadro della risoluzione delle controversie, le autorità competenti possono tra l’altro imporre al beneficiario dell’obbligo di condivisione o di accesso, l’obbligo di condividere lo spettro radio con l’operatore ospitante dell’infrastruttura nell’ambito territoriale interessato.
5. Gli obblighi e le condizioni imposti ai sensi dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo devono essere obiettivi, trasparenti, proporzionati e non discriminatori e sono attuati secondo le procedure di cui agli articoli 23, 32 e 33. Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità competenti che hanno imposto detti obblighi e condizioni ne valutano i risultati entro cinque anni dall’adozione della precedente misura adottata in relazione alle stesse imprese e valutano se sia opportuno revocarli o modificarli in funzione dell’evolvere della situazione. Tali autorità comunicano l’esito della loro valutazione secondo le procedure di cui agli articoli 23, 32 e 33.
6. Ai fini dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, gli Stati membri provvedono affinché l’autorità nazionale di regolamentazione sia autorizzata a intervenire di propria iniziativa ove giustificato per garantire il conseguimento degli obiettivi politici previsti all’articolo 3, ai sensi della presente direttiva e, in particolare, secondo le procedure di cui agli articoli 23 e 32.
7. Entro il 21 giugno 2020 al fine di contribuire a una definizione coerente dell’ubicazione dei punti terminali di rete da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, il BEREC, previa consultazione delle parti interessate e in stretta collaborazione con la Commissione, adotta linee guida sugli approcci comuni all’identificazione del punto terminale di rete in diverse topologie di rete. Le autorità nazionali di regolamentazione tengono nella massima considerazione dette linee guida per la definizione dell’ubicazione dei punti terminali di rete.
Art. 62 Sistemi di accesso condizionato e altre risorse
1. Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni di cui all’allegato II, parte I, si applichino in relazione all’accesso condizionato ai servizi radiotelevisivi digitali trasmessi ai telespettatori e agli ascoltatori dell’Unione, a prescindere dai mezzi di trasmissione.
2. Qualora, in base a un’analisi di mercato effettuata in conformità dell’articolo 67, paragrafo 1, l’autorità nazionale di regolamentazione appuri che una o più imprese non dispongono di un significativo potere di mercato sul mercato pertinente, può modificare o revocare le condizioni per tali imprese conformemente alle procedure previste agli articoli 23 e 32 solo se:
a) l’accessibilità per gli utenti finali a programmi radiofonici e televisivi e a canali e servizi di diffusione specificati ai sensi dell’articolo 114 non risulti pregiudicata da tale modifica o revoca; e
b) le prospettive di un’effettiva concorrenza nei mercati seguenti non risultano pregiudicate da tale modifica o revoca:
i) servizi di diffusione radiotelevisiva digitale al dettaglio; e
ii) sistemi di accesso condizionato e altre risorse correlate.
Le parti a cui si applica la modifica o la revoca di tali obblighi sono informate entro un lasso di tempo appropriato.
3. Le condizioni applicate in virtù del presente articolo lasciano impregiudicata la facoltà degli Stati membri di imporre obblighi relativi alla presentazione delle EPG e di analoghi menu e interfacce di navigazione.
4. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri possono consentire all’autorità nazionale di regolamentazione, appena possibile dopo il 20 dicembre 2018 e successivamente con cadenza periodica, di riesaminare le condizioni applicate in virtù del presente articolo attraverso un’analisi di mercato conformemente all’articolo 67, paragrafo 1, per determinare se mantenere, modificare o revocare le condizioni applicate.
Capo III. Analisi di mercato e significativo potere di mercato
Art. 63 Imprese che dispongono di un significativo potere di mercato
1. Quando la presente direttiva prescrive alle autorità nazionali di regolamentazione di accertare se le imprese dispongano di un significativo potere di mercato, secondo la procedura di cui all’articolo 67, si applicano le disposizioni del paragrafo 2 del presente articolo.
2. Si presume che un’impresa disponga di un significativo potere di mercato se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente a una posizione dominante, ossia una posizione di forza economica tale da consentirle di comportarsi in misura notevole in modo indipendente dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori. In particolare, le autorità nazionali di regolamentazione, nel valutare se due o più imprese godono congiuntamente di una posizione dominante sul mercato, procedono nel rispetto del diritto dell’Unione e tengono nella massima considerazione le linee guida per l’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato pubblicati dalla Commissione a norma dell’articolo 64.
3. Se un’impresa dispone di un significativo potere in un mercato specifico, può parimenti essere definita come avente un significativo potere in un mercato strettamente connesso qualora le connessioni tra i due mercati consentano di far valere sul mercato strettamente connesso il potere detenuto nel mercato specifico, rafforzando in tal modo il potere di mercato complessivo dell’impresa. Pertanto, a norma degli articoli 69, 70, 71 e 74, possono essere applicate misure correttive volte a prevenire tale influenza sul mercato strettamente connesso.
Art. 64 Procedura per l’individuazione e la definizione dei mercati
1. Previa consultazione pubblica, anche delle autorità nazionali di regolamentazione e tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC, la Commissione adotta una raccomandazione concernente i mercati rilevanti dei servizi e dei prodotti («raccomandazione»). La raccomandazione individua i mercati dei prodotti e dei servizi all’interno del settore delle comunicazioni elettroniche le cui caratteristiche siano tali da giustificare l’imposizione di obblighi di regolamentazione stabiliti dalla presente direttiva senza che ciò pregiudichi l’individuazione di altri mercati in casi specifici di applicazione delle regole di concorrenza. La Commissione definisce i mercati in base ai principi del diritto della concorrenza. La Commissione include i mercati dei prodotti e dei servizi nella raccomandazione se, dopo aver rilevato le tendenze generali nell’Unione, ritiene che sia rispettato ciascuno dei tre criteri elencati all’articolo 67, paragrafo 1. La Commissione riesamina la raccomandazione entro il 21 dicembre 2020 e in seguito periodicamente.
2. Previa consultazione del BEREC, la Commissione pubblica linee guida per l’analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato («linee guida SPM») conformi ai pertinenti principi del diritto della concorrenza. Le linee guida SPM contengono indicazioni per le autorità nazionali di regolamentazione sull’applicazione del concetto di significativo potere di mercato nel contesto specifico della regolamentazione ex ante dei mercati delle comunicazioni elettroniche, tenendo conto dei tre criteri elencati all’articolo 67, paragrafo 1.
3. Le autorità nazionali di regolamentazione, tenendo nella massima considerazione la raccomandazione e le linee guida SPM, definiscono i mercati rilevanti corrispondenti alla situazione nazionale, in particolare i mercati geografici rilevanti nel loro territorio, tenendo conto, tra l’altro, del grado di concorrenza a livello delle infrastrutture in tali aree, conformemente ai principi del diritto della concorrenza. Le autorità nazionali di regolamentazione, se del caso, tengono altresì conto dei risultati della mappatura geografica svolta in conformità dell’articolo 22, paragrafo 1. Prima di definire i mercati che differiscono da quelli individuati nella raccomandazione, applicano la procedura di cui agli articoli 23 e 32.
Art. 65 Procedura per l’individuazione della domanda transnazionale
1. Se la Commissione o almeno due autorità nazionali di regolamentazione interessate presentano una richiesta motivata e circostanziata in tal senso, il BEREC svolge un’analisi di un potenziale mercato transnazionale. Previa consultazione delle parti interessate e tenendo nella massima considerazione l’analisi svolta dal BEREC, la Commissione può adottare decisioni relative all’individuazione dei mercati transnazionali conformemente ai principi del diritto della concorrenza e tenendo nella massima considerazione la raccomandazione e le linee guida SPM adottate a norma dell’articolo 64.
2. Nel caso dei mercati transnazionali individuati a norma del paragrafo 1 del presente articolo, le autorità nazionali di regolamentazione interessate effettuano congiuntamente l’analisi di mercato, tenendo nella massima considerazione le linee guida SPM e si pronunciano di concerto in merito all’imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi di regolamentazione di cui all’articolo 67, paragrafo 4. Le autorità nazionali di regolamentazione interessate comunicano congiuntamente alla Commissione i propri progetti di misure relative all’analisi di mercato e a ogni obbligo regolamentare in conformità degli articoli 32 e 33. Due o più autorità nazionali di regolamentazione possono comunicare congiuntamente i propri progetti di misure relative all’analisi di mercato e agli obblighi regolamentari anche in assenza di mercati transnazionali, qualora ritengano che le condizioni di mercato nelle rispettive giurisdizioni siano sufficientemente omogenee.
Art. 66 Procedura per l’individuazione della domanda transnazionale
1. Il BEREC svolge un’analisi della domanda transnazionale, da parte degli utenti finali, di prodotti e servizi forniti all’interno dell’Unione in uno o più mercati elencati nella raccomandazione, qualora riceva una richiesta motivata e circostanziata della Commissione o di almeno due autorità nazionali di regolamentazione interessate da cui emerga l’esistenza di un grave problema di domanda che occorre affrontare. Il BEREC può anche svolgere tale analisi se riceve da partecipanti al mercato una richiesta motivata e sufficientemente circostanziata e ritiene che vi sia un grave problema di domanda che occorre affrontare. L’analisi del BEREC non pregiudica le risultanze relative ai mercati transnazionali in conformità dell’articolo 65, paragrafo 1, né le risultanze relative ai mercati geografici nazionali o subnazionali ottenute dalle autorità nazionali di regolamentazione conformemente all’articolo 64, paragrafo 3. L’analisi della domanda transnazionale degli utenti finali può includere prodotti e servizi forniti in mercati di prodotti o servizi che sono stati definiti in modo diverso da una o più autorità nazionali di regolamentazione tenendo conto delle circostanze nazionali, a condizione che tali prodotti e servizi siano sostituibili a quelli forniti in uno dei mercati elencati nella raccomandazione.
2. Il BEREC, se ritiene che una domanda degli utenti finali avente carattere transnazionale esista, sia significativa e non sia sufficientemente soddisfatta dall’offerta commerciale o regolamentata, emana, previa consultazione delle parti interessate e in stretta collaborazione con la Commissione, linee guida su approcci comuni per le autorità nazionali di regolamentazione, al fine di soddisfare la domanda transnazionale individuata, eventualmente anche allorché dette autorità impongono misure correttive conformemente all’articolo 68. Le autorità nazionali di regolamentazione tengono nella massima considerazione dette linee guida nell’espletamento dei propri compiti di regolamentazione all’interno della loro giurisdizione. Tali linee guida possono fornire la base per l’interoperabilità dei prodotti di accesso all’ingrosso in tutta l’Unione e possono includere orientamenti per l’armonizzazione delle specifiche tecniche dei prodotti di accesso all’ingrosso in grado di soddisfare tale domanda transnazionale identificata.
Art. 67 Procedura per l’analisi del mercato
1. Le autorità nazionali di regolamentazione determinano se un mercato rilevante definito in conformità dell’articolo 64, paragrafo 3, sia tale da giustificare l’imposizione degli obblighi di regolamentazione di cui alla presente direttiva. Gli Stati membri provvedono affinché un’analisi sia effettuata, se del caso, in collaborazione con le autorità nazionali garanti della concorrenza. Nello svolgere tale analisi le autorità nazionali di regolamentazione tengono nella massima considerazione le linee guida SPM e seguono le procedure di cui agli articoli 23 e 32. Un mercato può essere considerato tale da giustificare l’imposizione di obblighi di regolamentazione stabiliti nella presente direttiva se sono soddisfatti tutti i criteri seguenti:
a) presenza di forti ostacoli non transitori all’accesso, di carattere strutturale, giuridico o normativo;
b) esistenza di una struttura del mercato che non tende al raggiungimento della concorrenza effettiva entro l’arco di tempo preso in esame, in considerazione della situazione della concorrenza basata sulle infrastrutture e di altro tipo, al di là degli ostacoli all’accesso;
c) insufficienza del solo diritto della concorrenza per far fronte adeguatamente ai fallimenti del mercato individuati.
Se svolge un’analisi di un mercato incluso nella raccomandazione, l’autorità nazionale di regolamentazione considera soddisfatte le condizioni di cui al secondo comma, lettere a), b) e c), salvo se l’autorità nazionale di regolamentazione constata che una o più di esse non è soddisfatta nelle specifiche circostanze nazionali.
2. Quando svolge l’analisi di cui al paragrafo 1, l’autorità nazionale di regolamentazione esamina gli sviluppi in una prospettiva futura di assenza della regolamentazione imposta a norma del presente articolo nel mercato rilevante e tiene conto di tutto quanto segue:
a) gli sviluppi del mercato che incidono sulla tendenza del mercato rilevante al raggiungimento di una concorrenza effettiva;
b) tutti i pertinenti vincoli concorrenziali, a livello della vendita all’ingrosso e al dettaglio, indipendentemente dal fatto che le cause di tali vincoli siano individuate nelle reti di comunicazione elettronica, nei servizi di comunicazione elettronica o in altri tipi di servizi o applicazioni paragonabili dal punto di vista dell’utente finale, e a prescindere dal fatto che tali restrizioni siano parte del mercato rilevante;
c) altri tipi di regolamentazione o misure imposte che influiscono sul mercato rilevante o su mercati al dettaglio correlati per tutto il periodo in esame, tra cui, a titolo esemplificativo, gli obblighi imposti in conformità degli articoli 44, 60 e 61;
d) regolamentazioni imposte in altri mercati rilevanti sulla base del presente articolo.
3. Se conclude che un mercato rilevante non giustifica l’imposizione di obblighi di regolamentazione in conformità della procedura di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, oppure allorché le condizioni indicate al paragrafo 4 del presente articolo non sono soddisfatte, l’autorità nazionale di regolamentazione non impone né mantiene nessun obbligo di regolamentazione specifico in conformità dell’articolo 68. Qualora obblighi di regolamentazione settoriali siano già stati imposti in conformità dell’articolo 68, li revoca per le imprese operanti in tale mercato rilevante. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono a che le parti interessate dalla revoca di tali obblighi ricevano un termine di preavviso appropriato, in modo da assicurare l’equilibrio tra la necessità di garantire una transizione sostenibile per i beneficiari degli obblighi e gli utenti finali, la scelta dell’utente finale e il fatto che la regolamentazione non si estenda oltre il necessario. Nel fissare tale termine di preavviso le autorità nazionali di regolamentazione possono stabilire condizioni specifiche e periodi di preavviso in relazione agli accordi di accesso esistenti.
4. Qualora accerti che, in un mercato rilevante è giustificata l’imposizione di obblighi di regolamentazione in conformità dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, l’autorità nazionale di regolamentazione individua le imprese che individualmente o congiuntamente dispongono di un significativo potere di mercato su tale mercato rilevante conformemente all’articolo 63. L’autorità nazionale di regolamentazione impone a tali imprese gli appropriati specifici obblighi di regolamentazione in conformità dell’articolo 68 ovvero mantiene in vigore o modifica tali obblighi laddove già esistano se ritiene che la situazione risultante per gli utenti finali non sarebbe effettivamente concorrenziale in loro assenza.
5. Le misure di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sono adottate secondo le procedure di cui agli articoli 23 e 32. Le autorità nazionali di regolamentazione effettuano un’analisi del mercato rilevante e notificano il corrispondente progetto di misura a norma dell’articolo 32:
a) entro cinque anni dall’adozione di una precedente misura se l’autorità nazionale di regolamentazione ha definito il mercato rilevante e stabilito quali imprese godono di un significativo potere di mercato; in via eccezionale, tale periodo di cinque anni può essere prorogato fino a un massimo di un anno, se l’autorità nazionale di regolamentazione ha notificato alla Commissione una proposta motivata di proroga non meno di quattro mesi prima del termine del periodo di cinque anni e la Commissione non ha formulato obiezioni entro un mese dalla notifica;
b) entro tre anni dall’adozione di una raccomandazione rivista sui mercati rilevanti per i mercati non notificati in precedenza alla Commissione; oppure
c) entro tre anni dalla data di adesione all’Unione europea per gli Stati membri di nuova adesione.
6. Qualora un’autorità nazionale di regolamentazione ritenga che potrebbe non completare o non completi l’analisi di un mercato rilevante individuato nella raccomandazione entro il termine fissato al paragrafo 5 del presente articolo, il BEREC fornisce, su richiesta, assistenza all’autorità nazionale di regolamentazione in questione, per completare l’analisi del mercato specifico e degli obblighi specifici da imporre. Con tale assistenza l’autorità nazionale di regolamentazione in questione notifica, entro sei mesi dal termine stabilito al paragrafo 5 del presente articolo, il progetto di misura alla Commissione a norma dell’articolo 32.
Capo IV. Misure correttive di accesso imposte alla imprese detentrici di un significativo potere di mercato
Art. 68 Imposizione, modifica o revoca degli obblighi
1. Gli Stati membri garantiscono che le rispettive autorità nazionali di regolamentazione abbiano il potere di imporre gli obblighi indicati agli articoli dal 69 al 74 e dal 76 all’81.
2. Qualora, in esito all’analisi del mercato realizzata a norma dell’articolo 67, un’impresa sia designata come detentrice di un significativo potere di mercato in un mercato specifico, le autorità nazionali di regolamentazione impongono, ove ritenuto opportuno, qualsiasi obbligo previsto agli articoli da 69 a 74 e agli articoli 76 e 80. Conformemente al principio di proporzionalità, un’autorità nazionale di regolamentazione sceglie il modo meno intrusivo di affrontare i problemi individuati nell’analisi del mercato.
3. Le autorità nazionali di regolamentazione impongono gli obblighi di cui agli articoli da 69 a 74 e agli articoli 76 e 80 solo alle imprese che sono state designate come detentrici di un significativo potere di mercato in conformità del paragrafo 2 del presente articolo, fatti salvi:
a) gli articoli 61 e 62;
b) gli articoli 44 e 17 della presente direttiva, la condizione 7 di cui alla parte D dell’allegato I, quale applicata ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, della presente direttiva, gli articoli 97 e 106 della presente direttiva e le disposizioni pertinenti della direttiva 2002/58/CE che contemplano obblighi per le imprese diverse da quelle che sono state designate come detentrici di un significativo potere di mercato; oppure
c) l’esigenza di ottemperare a impegni internazionali.
In circostanze eccezionali l’autorità nazionale di regolamentazione, quando intende imporre alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato obblighi in materia di accesso o di interconnessione diversi da quelli di cui agli articoli da 69 a 74 e agli articoli 76 e 80, ne fa richiesta alla Commissione. La Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC, adotta mediante atti di esecuzione decisioni che autorizzano o impediscono all’autorità nazionale di regolamentazione di adottare tali misure. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 118, paragrafo 3.
4. Gli obblighi imposti ai sensi del presente articolo:
a) dipendono dal tipo di problema evidenziato da un’autorità nazionale di regolamentazione nella sua analisi del mercato, ove appropriato tenendo conto dell’individuazione della domanda transnazionale in conformità dell’articolo 66;
b) sono proporzionati, in considerazione, ove possibile, dei costi e dei benefici;
c) sono giustificati alla luce degli obiettivi di cui all’articolo 3; e
d) sono imposti previa consultazione ai sensi degli articoli 23 e 32.
5. In relazione all’esigenza di ottemperare a impegni internazionali di cui al paragrafo 3 del presente articolo, le autorità nazionali di regolamentazione notificano alla Commissione le proprie decisioni di imporre, modificare o revocare gli obblighi nei confronti delle imprese, conformemente alle procedure stabilite dall’articolo 32.
6. Le autorità nazionali di regolamentazione prendono in considerazione l’impatto dei nuovi sviluppi del mercato, ad esempio in relazione agli accordi commerciali, compresi gli accordi di coinvestimento, che influenzano le dinamiche della concorrenza. Se tali sviluppi non sono sufficientemente importanti da richiedere una nuova analisi di mercato ai sensi dell’articolo 67, le autorità nazionali di regolamentazione valutano senza indugio se sia necessario riesaminare gli obblighi imposti alle imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato e modificano eventuali decisioni precedenti, anche revocando obblighi o imponendone di nuovi, al fine di garantire che detti obblighi continuino a soddisfare le condizioni indicate al paragrafo 4 del presente articolo. Tali modifiche sono imposte solo previa consultazione ai sensi degli articoli 23 e 32.
Art. 69 Obbligo di trasparenza
1. Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre, ai sensi dell’articolo 68, obblighi di trasparenza in relazione all’interconnessione o all’accesso, obbligando le imprese a rendere pubbliche determinate informazioni quali informazioni di carattere contabile, prezzi, specifiche tecniche, caratteristiche della rete e relativi sviluppi previsti, nonché termini e condizioni per la fornitura e per l’uso, comprese eventuali condizioni che modifichino l’accesso a ovvero l’uso di servizi e applicazioni, in particolare per quanto concerne la migrazione dalle infrastrutture preesistenti, qualora tali condizioni siano previste dagli Stati membri conformemente al diritto dell’Unione.
2. In particolare, quando un’impresa è assoggettata a obblighi di non discriminazione, le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere che tale impresa pubblichi un’offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che le imprese non debbano pagare per risorse non necessarie ai fini del servizio richiesto. Tale offerta di riferimento contiene una descrizione delle offerte suddivisa per componenti in funzione delle esigenze del mercato, corredata di relativi termini, condizioni e prezzi. Le autorità nazionali di regolamentazione possono tra l’altro imporre modifiche alle offerte di riferimento per dare effetto agli obblighi imposti ai sensi della presente direttiva.
3. Le autorità nazionali di regolamentazione possono precisare quali informazioni pubblicare, il grado di dettaglio richiesto e le modalità di pubblicazione delle medesime.
4. Entro il 21 dicembre 2019, al fine di contribuire all’applicazione coerente degli obblighi di trasparenza, il BEREC, previa consultazione delle parti interessate e in stretta collaborazione con la Commissione, formula linee guida sui criteri minimi per un’offerta di riferimento e li sottopone a riesame quando necessario al fine di adeguarli ai progressi tecnologici e all’evoluzione del mercato. Nello stabilire tali criteri minimi, il BEREC persegue gli obiettivi di cui all’articolo 3 e tiene conto delle esigenze dei beneficiari degli obblighi di accesso e degli utenti finali attivi in più di uno Stato membro nonché di eventuali linee guida del BEREC volti a individuare la domanda transnazionale conformemente all’articolo 66 e alle decisioni della Commissione correlate. Fermo restando il paragrafo 3 del presente articolo, se un’impresa è soggetta agli obblighi di cui all’articolo 72 o 73 relativi all’accesso all’ingrosso all’infrastruttura della rete, le autorità nazionali di regolamentazione assicurano la pubblicazione di un’offerta di riferimento tenendo nella massima considerazione le linee guida del BEREC sui criteri minimi per un’offerta di riferimento, assicurano, se pertinente, che siano specificati gli indicatori chiave di prestazione nonché i corrispondenti livelli dei servizi e monitorano accuratamente e ne garantiscono la conformità con essi. Le autorità nazionali di regolamentazione possono altresì, se del caso, determinare le relative penali conformemente al diritto dell’Unione e nazionale.
Art. 70 Obblighi di non discriminazione
1. Ai sensi dell’articolo 68, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre obblighi di non discriminazione in relazione all’interconnessione o all’accesso.
2. Gli obblighi di non discriminazione garantiscono, in particolare, che l’impresa applichi condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri fornitori di servizi equivalenti, e inoltre che essa fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni e un livello di qualità identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi delle proprie società consociate o dei propri partner commerciali. Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporle l’obbligo di fornire prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, compresa la propria, negli stessi tempi, termini e condizioni, incluse quelle relative ai livelli di prezzi e servizi, e attraverso gli stessi sistemi e processi, al fine di garantire l’equivalenza dell’accesso.
Art. 71 Obbligo di separazione contabile
1. Ai sensi dell’articolo 68, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre obblighi di separazione contabile in relazione a particolari attività nell’ambito dell’interconnessione o dell’accesso. In particolare, le autorità nazionali di regolamentazione possono obbligare un’impresa verticalmente integrata a rendere trasparenti i propri prezzi all’ingrosso e i prezzi di trasferimento interno, segnatamente per garantire l’osservanza di un obbligo di non discriminazione ai sensi dell’articolo 70 o, se del caso, per evitare sussidi incrociati abusivi. Le autorità nazionali di regolamentazione possono specificare il formato e la metodologia contabile da usare.
2. Fatto salvo l’articolo 20, per agevolare la verifica dell’osservanza degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione, le autorità nazionali di regolamentazione possono richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da terzi. Le autorità nazionali di regolamentazione possono pubblicare informazioni che contribuiscano a un mercato aperto e concorrenziale, in conformità del diritto dell’Unione e nazionale sulla riservatezza commerciale.
Art. 72 Accesso alle infrastrutture di ingegneria civile
1. Un’autorità nazionale di regolamentazione può imporre alle imprese, conformemente all’articolo 68, l’obbligo di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso e di uso di infrastrutture di ingegneria civile, compresi, ma non limitatamente a questi, edifici o accessi a edifici, cablaggio degli edifici, inclusi cavi, antenne, torri e altre strutture di supporto, pali, piloni, cavidotti, tubature, camere di ispezione, pozzetti e armadi di distribuzione, nei casi in cui, dopo aver esaminato l’analisi di mercato, l’autorità nazionale di regolamentazione concluda che il rifiuto di concedere l’accesso o l’imposizione di termini e condizioni non ragionevoli d’accesso o di condizioni di effetto equivalente ostacolerebbe l’emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato e non sarebbe nell’interesse dell’utente finale.
2. Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre a un’impresa l’obbligo di fornire accesso conformemente al presente articolo, indipendentemente dal fatto che le attività interessate dall’obbligo facciano parte del mercato rilevante conformemente all’analisi di mercato, a condizione che l’obbligo sia necessario e proporzionato a realizzare gli obiettivi di cui all’articolo 3.
Art. 73 Obblighi in materia di accesso e di uso di determinati elementi di rete e risorse correlate
1. In conformità dell’articolo 68, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre alle imprese l’obbligo di soddisfare richieste ragionevoli di accesso e l’uso di determinati elementi di rete e risorse correlate, in particolare qualora le autorità nazionali di regolamentazione reputino che il rifiuto di concedere l’accesso o termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbero l’emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio e sarebbero contrarie agli interessi dell’utente finale. Le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre alle imprese, tra l’altro:
a) di concedere a terzi l’accesso a specifici elementi fisici di rete e risorse correlate, nonché il relativo uso, secondo i casi, ivi compreso l’accesso disaggregato alla rete e alla sottorete locale;
b) di concedere a terzi l’accesso a specifici elementi e servizi di rete attivi o virtuali;
c) di negoziare in buona fede con le imprese che chiedono un accesso;
d) di non revocare l’accesso alle risorse concesso in precedenza;
e) di fornire specifici servizi all’ingrosso per la rivendita da parte di terzi;
f) di concedere un accesso aperto alle interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre tecnologie d’importanza decisiva, indispensabili per l’interoperabilità dei servizi o dei servizi di reti virtuali;
g) di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione associata degli impianti;
h) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l’interoperabilità punto a punto dei servizi o servizi di roaming per le reti mobili;
i) di garantire l’accesso ai sistemi di supporto operativo o a sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi;
j) di interconnettere reti o risorse di rete;
k) di fornire l’accesso a servizi correlati come quelli relativi all’identità, alla posizione e alla presenza.
Le autorità nazionali di regolamentazione possono assoggettare tali obblighi a condizioni di equità, ragionevolezza e tempestività.
2. Nel valutare l’opportunità di imporre qualsiasi fra i possibili obblighi specifici di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e soprattutto le relative idoneità e modalità di imposizione conformemente al principio di proporzionalità, le autorità nazionali di regolamentazione valutano se altre forme di accesso a input all’ingrosso, nello stesso mercato all’ingrosso o in un mercato all’ingrosso connesso, sarebbero sufficienti a dare soluzione al problema individuato nell’interesse dell’utente finale. Detta valutazione comprende offerte di accesso commerciale, l’accesso regolamentato a norma dell’articolo 61 o l’accesso regolamentato esistente o previsto ad altri input all’ingrosso a norma del presente articolo. Le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto, in particolare, dei seguenti fattori:
a) fattibilità tecnica ed economica dell’uso o dell’installazione di risorse concorrenti, alla luce del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione o di accesso in questione, fra cui la fattibilità di altri prodotti di accesso upstream quale l’accesso ai condotti;
b) evoluzione tecnologica prevista che incida sulla progettazione e sulla gestione della rete;
c) necessità di garantire la neutralità tecnologica che consenta alle parti di progettare e gestire le proprie reti;
d) fattibilità della fornitura dell’accesso offerto, in relazione alla capacità disponibile;
e) investimenti iniziali del proprietario delle risorse, tenendo conto di qualsiasi investimento pubblico effettuato e dei rischi connessi a tali investimenti, con particolare riguardo agli investimenti nelle reti ad altissima capacità e ai livelli di rischio connessi;
f) necessità di tutelare la concorrenza a lungo termine, con particolare attenzione a una concorrenza infrastrutturale economicamente efficace e a modelli di business innovativi che favoriscono la concorrenza sostenibile, come quelli basati sul coinvestimento nelle reti;
g) se del caso, eventuali diritti di proprietà intellettuale applicabili;
h) fornitura di servizi paneuropei.
Qualora un’autorità nazionale di regolamentazione prenda in considerazione, conformemente all’articolo 68, di imporre obblighi sulla base dell’articolo 72 o del presente articolo, valutano se l’imposizione di obblighi a norma del solo articolo 72 sarebbe uno strumento proporzionato con cui promuovere la concorrenza e gli interessi degli utenti finali.
3. Le autorità nazionali di regolamentazione, nell’imporre a un’impresa l’obbligo di concedere l’accesso ai sensi del presente articolo, possono stabilire condizioni tecniche o operative che devono essere soddisfatte dal fornitore di servizi o dai beneficiari di tale accesso, ove necessario per garantire il funzionamento normale della rete. L’obbligo di rispettare determinate norme o specifiche tecniche è conforme alle norme e alle specifiche stabilite conformemente all’articolo 39.
Art. 74 Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi
1. Ai sensi dell’articolo 68, per determinati tipi di interconnessione o di accesso, le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controllo dei prezzi, tra cui l’obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonché l’obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi, qualora l’analisi del mercato riveli che l’assenza di un’effettiva concorrenza comporta che l’impresa interessata potrebbe mantenere prezzi a un livello eccessivamente elevato o comprimere i prezzi a scapito dell’utenza finale. Nel determinare l’opportunità di imporre obblighi di controllo dei prezzi, le autorità nazionali di regolamentazione prendono in considerazione la necessità di promuovere la concorrenza e gli interessi a lungo termine degli utenti finali relativi alla realizzazione e alla diffusione delle reti di prossima generazione, in particolare delle reti ad altissima capacità. In particolare, per incoraggiare gli investimenti effettuati dall’impresa anche nelle reti di prossima generazione, le autorità nazionali di regolamentazione tengono conto degli investimenti effettuati dall’impresa. Se considerano opportuni gli obblighi di controllo dei prezzi, le autorità nazionali di regolamentazione consentono all’impresa un ragionevole margine di profitto sul capitale investito, di volume congruo, in considerazione di eventuali rischi specifici di un nuovo progetto particolare di investimento nella rete. Le autorità nazionali di regolamentazione valutano la possibilità di non imporre né mantenere obblighi a norma del presente articolo se accertano l’esistenza di un vincolo dimostrabile sui prezzi al dettaglio e se constatano che gli obblighi imposti in conformità degli articoli da 69 a 73, inclusi, in particolare, i test di replicabilità economica imposti a norma dell’articolo 70, garantiscono un accesso efficace e non discriminatorio. Se ritengono opportuno imporre obblighi di controllo dei prezzi per l’accesso a elementi di rete esistenti, le autorità nazionali di regolamentazione tengono anche conto dei vantaggi derivanti dalla prevedibilità e dalla stabilità dei prezzi all’ingrosso per garantire un ingresso sul mercato efficiente e incentivi sufficienti per tutte le imprese alla realizzazione di reti nuove e migliorate.
2. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere la realizzazione di reti nuove e migliorate, l’efficienza e la concorrenza sostenibile e ottimizzino i vantaggi duraturi per gli utenti finali. Al riguardo le autorità nazionali di regolamentazione possono anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili.
3. Qualora un’impresa abbia l’obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, le incombe l’onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Per determinare i costi di un’efficiente fornitura di servizi, le autorità nazionali di regolamentazione possono approntare una contabilità dei costi indipendente da quella usata dagli operatori. Le autorità nazionali di regolamentazione possono esigere che un’impresa giustifichi pienamente i propri prezzi e, ove necessario, li adegui.
4. Le autorità nazionali di regolamentazione provvedono affinché, qualora sia obbligatorio istituire un sistema di contabilità dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una descrizione di tale sistema, che illustri quanto meno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi. Un organismo indipendente qualificato verifica la conformità al sistema di contabilità dei costi e pubblica annualmente una dichiarazione di conformità al sistema.
Art. 75 Tariffe di terminazione
1. Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione, tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC, adotta un atto delegato a norma dell’articolo 117 che integri la presente direttiva definendo una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell’Unione e una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse a livello dell’Unione (congiuntamente «tariffe di terminazione per le chiamate vocali a livello dell’Unione»), imposte a ogni fornitore di chiamate vocali su reti rispettivamente mobili o fisse in ogni Stato membro. A tal fine la Commissione:
a) ottempera ai principi, ai criteri e ai parametri di cui all’allegato III;
b) nel determinare per la prima volta le tariffe di terminazione per le chiamate vocali a livello dell’Unione, tiene conto della media ponderata dei costi efficienti nelle reti fisse e mobili stabiliti secondo i principi di cui all’allegato III, applicata in tutta l’Unione; le tariffe di terminazione per le chiamate vocali a livello dell’Unione nel primo atto delegato non sono superiori alla tariffa massima tra le tariffe in vigore sei mesi prima dell’adozione di tale atto delegato in tutti gli Stati membri, una volta operati gli eventuali adeguamenti necessari per tenere conto di circostanze nazionali eccezionali;
c) prende in considerazione il numero totale degli utenti finali in ciascuno Stato membro, per assicurare un’adeguata ponderazione delle tariffe massime di terminazione, e tiene conto delle circostanze nazionali che causano differenze significative tra gli Stati membri nella determinazione delle tariffe massime di terminazione nell’Unione;
d) tiene conto delle informazioni di mercato fornite dal BEREC, dalle autorità nazionali di regolamentazione o, direttamente, da imprese che forniscono reti e servizi di comunicazione elettronica; e
e) prende in considerazione la necessità di prevedere un periodo di transizione pari a un massimo di 12 mesi al fine di consentire adeguamenti negli Stati membri in cui sia necessario sulla base delle tariffe precedentemente imposte.
2. Tenendo nella massima considerazione il parere del BEREC, la Commissione riesamina l’atto delegato adottato a norma del presente articolo ogni cinque anni e in tali occasioni valuta, applicando i criteri elencati all’articolo 67, paragrafo 1, se continui a essere necessario fissare tariffe di terminazione per le chiamate vocali a livello di Unione. Qualora la Commissiona decida, a seguito della sua revisione di cui al presente paragrafo, di non imporre una tariffa massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse, su reti mobili o su nessuna di queste, le autorità nazionali di regolamentazione possono condurre analisi dei mercati della terminazione di chiamate vocali conformemente all’articolo 67 per valutare se sia necessario imporre obblighi di regolamentazione. Qualora, in base all’analisi di mercato, imponga tariffe di terminazione orientate ai costi in un mercato rilevante, un’autorità nazionale di regolamentazione rispetta i principi, criteri e parametri indicati all’allegato III e il relativo progetto di misura è soggetto alle procedure di cui agli articoli 23, 32 e 33.
3. Le autorità nazionali di regolamentazione monitorano da vicino e garantiscono il rispetto dell’applicazione delle tariffe di terminazione per le chiamate vocali a livello dell’Unione da parte dei fornitori di servizi di terminazione per le chiamate vocali. Le autorità nazionali di regolamentazione possono richiedere in qualsiasi momento che un fornitore di servizi di terminazione per le chiamate vocali modifichi la tariffa che applica ad altre imprese se non rispetta l’atto delegato di cui al paragrafo 1. Le autorità nazionali di regolamentazione riferiscono annualmente alla Commissione e al BEREC in merito all’applicazione del presente articolo.
Art. 76 Trattamento normativo dei nuovi elementi di rete ad altissima capacità
1. Le imprese che sono state designante come detentrici di un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell’articolo 67 possono offrire impegni in conformità della procedura di cui all’articolo 79 e fatto salvo il presente paragrafo, secondo comma, per aprire al coinvestimento la realizzazione di una nuova rete ad altissima capacità che consista di elementi in fibra ottica fino ai locali degli utenti finali o alla stazione di base, ad esempio proponendo la contitolarità o la condivisione del rischio a lungo termine attraverso cofinanziamento o accordi di acquisto che comportano diritti specifici di carattere strutturale da parte di altri fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica. Quando valuta tali impegni, l’autorità nazionale di regolamentazione determina, in particolare, se l’offerta di coinvestimento soddisfa tutte le condizioni seguenti:
a) è aperta in qualsiasi momento durante il periodo di vita della rete a qualsiasi fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica;
b) consentirebbe ad altri coinvestitori che sono fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica di competere efficacemente e in modo sostenibile sul lungo termine nei mercati a valle in cui l’impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato è attivo, secondo modalità che comprendono:
i) condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie che consentano l’accesso all’intera capacità della rete nella misura in cui essa sia soggetta al coinvestimento;
ii) flessibilità in termini del valore e della tempistica della partecipazione di ciascun coinvestitore;
iii) la possibilità di incrementare tale partecipazione in futuro; e
iv) la concessione di diritti reciproci fra i coinvestitori dopo la realizzazione dell’infrastruttura oggetto del coinvestimento;
c) è resa pubblica dall’impresa in modo tempestivo e, se l’impresa non possiede le caratteristiche elencate all’articolo 80, paragrafo 1, almeno sei mesi prima dell’avvio della realizzazione della nuova rete; tale periodo può essere prolungato in funzione delle circostanze nazionali;
d) i richiedenti l’accesso che non partecipano al coinvestimento possono beneficiare fin dall’inizio della stessa qualità e velocità, delle medesime condizioni e della stessa raggiungibilità degli utenti finali disponibili prima della realizzazione, accompagnate da un meccanismo di adeguamento nel corso del tempo, confermato dall’autorità nazionale di regolamentazione, alla luce degli sviluppi sui mercati al dettaglio correlati, che mantenga gli incentivi a partecipare al coinvestimento; tale meccanismo provvede affinché i richiedenti l’accesso abbiano accesso agli elementi ad altissima capacità della rete contemporaneamente e sulla base di condizioni trasparenti e non discriminatorie in modo da rispecchiare adeguatamente i gradi di rischio sostenuti dai rispettivi coinvestitori nelle diverse fasi della realizzazione e tengano conto della situazione concorrenziale sui mercati al dettaglio;
e) è conforme almeno ai criteri di cui all’allegato IV ed è presentata in buona fede.
2. Se conclude, prendendo in considerazione i risultati del test del mercato condotto conformemente all’articolo 79, paragrafo 2, che l’impegno di coinvestimento offerto soddisfa le condizioni indicate al paragrafo 1 del presente articolo, l’autorità nazionale di regolamentazione rende l’impegno vincolante ai sensi dell’articolo 79, paragrafo 3, e non impone obblighi supplementari a norma dell’articolo 68 per quanto concerne gli elementi della nuova rete ad altissima capacità subordinate agli impegni, se almeno un potenziale coinvestitore ha stipulato un accordo di coinvestimento con l’impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato. Il primo comma lascia impregiudicato il trattamento normativo delle circostanze che, tenendo conto dei risultati di eventuali test del mercato condotti conformemente all’articolo 79, paragrafo 2, non soddisfano le condizioni indicate al paragrafo 1 del presente articolo, ma incidono sulla concorrenza e sono prese in considerazione ai fini degli articoli 67 e 68. In deroga al presente paragrafo, primo comma, un’autorità nazionale di regolamentazione può, in casi debitamente giustificati, imporre, mantenere o adeguare misure correttive in conformità degli articoli da 68 a 74 per quanto concerne le nuove reti ad altissima capacità al fine di risolvere notevoli problemi di concorrenza in mercati specifici qualora stabilisca che, viste le caratteristiche specifiche di tali mercati, detti problemi di concorrenza non potrebbero essere risolti altrimenti.
3. Le autorità nazionali di regolamentazione monitorano costantemente il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1 e possono imporre all’impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato di fornire loro dichiarazioni annuali di conformità. Il presente articolo lascia impregiudicato il potere dell’autorità nazionale di regolamentazione di adottare decisioni a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, qualora sorga una controversia tra imprese nell’ambito di un accordo di coinvestimento che si ritiene rispetti le condizioni stabilite al paragrafo 1 del presente articolo.
4. Il BEREC, previa consultazione delle parti interessate e in stretta cooperazione con la Commissione, pubblica linee guida volte a promuovere l’applicazione coerente, da parte delle autorità nazionali di regolamentazione, delle condizioni di cui al paragrafo 1 e dei criteri indicati all’allegato IV.
Art. 77 Separazione funzionale
1. Qualora concluda che gli obblighi appropriati imposti ai sensi degli articoli da 69 a 74 si sono rivelati inefficaci per conseguire un’effettiva concorrenza e che esistono importanti e persistenti problemi di concorrenza o fallimenti del mercato individuati in relazione alla fornitura all’ingrosso di taluni mercati di prodotti di accesso, l’autorità nazionale di regolamentazione può, in via eccezionale e conformemente all’articolo 68, paragrafo 3, secondo comma, imporre alle imprese verticalmente integrate l’obbligo di collocare le attività relative alla fornitura all’ingrosso di detti prodotti di accesso in un’entità commerciale operante in modo indipendente. Tale entità commerciale deve fornire prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, incluso alle altre entità commerciali all’interno della società madre, negli stessi tempi, agli stessi termini e condizioni, inclusi quelli relativi ai livelli di prezzi e servizi e attraverso gli stessi sistemi e le stesse procedure.
2. Ove intenda imporre un obbligo di separazione funzionale, l’autorità nazionale di regolamentazione presenta una richiesta alla Commissione fornendo:
a) prove che giustifichino le conclusioni dell’autorità nazionale di regolamentazione di cui al paragrafo 1;
b) una valutazione motivata che concluda che le prospettive di una concorrenza effettiva e sostenibile basata sulle infrastrutture sono scarse o assenti in un lasso di tempo ragionevole;
c) un’analisi dell’impatto previsto sull’autorità nazionale di regolamentazione, sull’impresa, in particolare sulla forza lavoro dell’impresa separata, sul settore delle comunicazioni elettroniche nel suo insieme e sugli incentivi ad investirvi, in particolare per quanto riguarda la necessità di garantire la coesione sociale e territoriale, nonché sugli altri soggetti interessati, compreso in particolare l’impatto previsto sulla concorrenza e ogni potenziale effetto risultante sui consumatori;
d) un’analisi delle ragioni per cui l’obbligo in questione sarebbe lo strumento più efficace per applicare le misure correttive volte a ovviare ai problemi di concorrenza o ai fallimenti del mercato individuati.
3. Il progetto di misura comprende gli elementi seguenti:
a) la natura e il livello di separazione precisi, specificando, in particolare, lo status giuridico dell’entità commerciale separata;
b) l’individuazione dei beni dell’entità commerciale separata e i prodotti o servizi che tale entità deve fornire;
c) le disposizioni gestionali per assicurare l’indipendenza del personale dell’entità commerciale separata e gli incentivi corrispondenti;
d) le norme per garantire l’osservanza degli obblighi;
e) le norme per assicurare la trasparenza delle procedure operative, in particolare nei confronti delle altre parti interessate;
f) un programma di controllo per assicurare l’osservanza, inclusa la pubblicazione di una relazione annuale.
A seguito della decisione della Commissione sul progetto di misura adottato conformemente all’articolo 68, paragrafo 3, l’autorità nazionale di regolamentazione effettua un’analisi coordinata dei diversi mercati collegati alla rete di accesso secondo la procedura di cui all’articolo 67. Sulla base dell’analisi, l’autorità nazionale di regolamentazione impone, mantiene, modifica o revoca obblighi conformemente alle procedure indicate gli articoli 23 e 32.
4. Un’impresa alla quale sia stata imposta la separazione funzionale può essere soggetta a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 69 a 74 in ogni mercato specifico nel quale è stato stabilito che l’impresa dispone di un significativo potere di mercato ai sensi dell’articolo 67 oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione conformemente all’articolo 68, paragrafo 3.
Art. 78 Separazione volontaria da parte di un’impresa verticalmente integrata
1. Le imprese che siano state designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o più mercati rilevanti ai sensi dell’articolo 67 informano l’autorità nazionale di regolamentazione con almeno tre mesi prima di qualsiasi trasferimento delle loro attività nelle reti di accesso locale, o una parte significativa di queste, a un soggetto giuridico separato sotto controllo di terzi, o istituzione di un’entità commerciale separata per fornire a tutti i fornitori al dettaglio, comprese le sue divisioni al dettaglio, prodotti di accesso pienamente equivalenti. Tali imprese informano inoltre l’autorità nazionale di regolamentazione in merito ad eventuali cambiamenti di tale intenzione, nonché del risultato finale del processo di separazione. Tali imprese possono anche offrire impegni per quanto riguarda le condizioni di accesso che si applicheranno alla loro rete durante un periodo di attuazione dopo che la forma di separazione proposta è stata adottata al fine di assicurare un accesso effettivo e non discriminatorio da parte di terzi. L’offerta di impegni è sufficientemente dettagliata, anche per quanto riguarda i tempi di attuazione e la durata, al fine di consentire all’autorità nazionale di regolamentazione di svolgere i propri compiti a norma del paragrafo 2 del presente articolo. Tali impegni possono prorogarsi al di là del periodo massimo per le analisi di mercato fissato all’articolo 67, paragrafo 5.
2. L’autorità nazionale di regolamentazione valuta l’effetto della transazione prevista, se del caso insieme agli impegni offerti, sugli obblighi normativi esistenti in base alla presente direttiva. A tal fine, l’autorità nazionale di regolamentazione conduce un’analisi dei vari mercati collegati alla rete d’accesso secondo la procedura di cui all’articolo 67. L’autorità nazionale di regolamentazione tiene conto degli impegni offerti dall’impresa, con particolare riguardo agli obiettivi indicati all’articolo 3. A tal fine l’autorità nazionale di regolamentazione consulta terzi conformemente all’articolo 23 e si rivolge, in particolare, ai terzi che sono direttamente interessati dalla transazione prevista. Sulla base della sua analisi, l’autorità nazionale di regolamentazione impone, mantiene, modifica o revoca obblighi conformemente alle procedure di cui agli articoli 23 e 32, applicando, se del caso, l’articolo 80. Nella sua decisione l’autorità nazionale di regolamentazione può rendere vincolanti gli impegni, totalmente o parzialmente. In deroga all’articolo 67, paragrafo 5, l’autorità nazionale di regolamentazione può rendere vincolanti gli impegni, totalmente o parzialmente, per l’intero periodo per cui sono offerti.
3. Fatto salvo l’articolo 80, l’entità commerciale separata dal punto di vista giuridico o operativo che è stata designata come detentrice di un significativo potere di mercato in ogni mercato specifico ai sensi dell’articolo 67 può essere soggetta, se del caso, a uno qualsiasi degli obblighi di cui agli articoli da 69 a 74 oppure a qualsiasi altro obbligo autorizzato dalla Commissione conformemente all’articolo 68, paragrafo 3, qualora gli impegni offerti siano insufficienti a conseguire gli obiettivi indicati all’articolo 3.
4. L’autorità nazionale di regolamentazione controlla l’attuazione degli impegni offerti dalle imprese che ha reso vincolanti conformemente al paragrafo 2 e valuta se prorogarli quando è scaduto il periodo per il quale sono inizialmente offerti.
Art. 79 Procedura relativa agli impegni
1. Le imprese designate come detentrici di un significativo potere di mercato possono offrire all’autorità nazionale di regolamentazione impegni per quanto riguarda le condizioni di accesso o di coinvestimento, o entrambe, applicabili alle loro reti per quanto concerne, tra l’altro:
a) gli accordi di cooperazione rilevanti per la valutazione degli obblighi appropriati e proporzionati a norma dell’articolo 68;
b) il coinvestimento nelle reti ad altissima capacità ai sensi dell’articolo 76; oppure
c) l’accesso effettivo e non discriminatorio da parte di terzi, a norma dell’articolo 78, sia durante un periodo di attuazione della separazione volontaria da parte di un’impresa verticalmente integrata sia dopo l’attuazione della forma di separazione proposta.
L’offerta di impegni è sufficientemente dettagliata, anche per quanto riguarda i tempi e l’ambito della loro applicazione, nonché la loro durata, per consentire all’autorità nazionale di regolamentazione di svolgere la sua valutazione ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. Tali impegni possono prorogarsi al di là dei periodi di svolgimento delle analisi di mercato di cui all’articolo 67, paragrafo 5.
2. Per valutare gli impegni offerti da un’impresa ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, l’autorità nazionale di regolamentazione, salvo ove tali impegni non soddisfino chiaramente una o più condizioni o criteri pertinenti, esegue un test del mercato, in particolare in merito alle condizioni offerte, conducendo una consultazione pubblica delle parti interessate, in particolare i terzi direttamente interessati. I potenziali coinvestitori o richiedenti l’accesso possono fornire pareri in merito alla conformità degli impegni offerti alle condizioni di cui agli articoli 68, 76 o 78, ove applicabili, e proporre cambiamenti. Per quanto concerne gli impegni offerti a norma del presente articolo, nel valutare gli obblighi di cui all’articolo 68, paragrafo 4, l’autorità nazionale di regolamentazione tiene conto, in particolare:
a) delle prove riguardanti la natura equa e ragionevole degli impegni offerti;
b) dell’apertura degli impegni a tutti i partecipanti al mercato;
c) della tempestiva disponibilità dell’accesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie, anche alle reti ad altissima capacità, prima del lancio dei relativi servizi al dettaglio; e
d) della capacità generale degli impegni offerti di consentire una concorrenza sostenibile nei mercati a valle e di agevolare l’introduzione e la diffusione cooperative di reti ad altissima capacità, nell’interesse degli utenti finali.
Tenendo conto di tutti i pareri espressi durante la consultazione, come pure della misura in cui tali pareri sono rappresentativi delle varie parti interessate, l’autorità nazionale di regolamentazione comunica all’impresa designata come detentrice di un significativo potere di mercato le sue conclusioni preliminari atte a determinare se gli impegni offerti siano conformi agli obiettivi, ai criteri e alle procedure di cui al presente articolo e, ove applicabili, all’articolo 68, 76 o 78 e a quali condizioni potrebbe prendere in considerazione la possibilità di rendere detti impegni vincolanti. L’impresa può rivedere la sua offerta iniziale al fine di tenere conto delle conclusioni preliminari dell’autorità nazionale di regolamentazione e di soddisfare i criteri di cui al presente articolo e, ove applicabili, all’articolo 68, 76 o 78.
3. Fatto salvo l’articolo 76, paragrafo 2, primo comma, l’autorità nazionale di regolamentazione può decidere di rendere gli impegni vincolanti, totalmente o parzialmente. In deroga all’articolo 67, paragrafo 5, l’autorità nazionale di regolamentazione può rendere vincolanti alcuni o tutti gli impegni per uno specifico periodo, che può corrispondere all’intero periodo per cui sono offerti, e, nel caso degli impegni di coinvestimento resi vincolanti ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 2, primo comma, li rende vincolanti per almeno sette anni. Fatto salvo l’articolo 76, il presente articolo lascia impregiudicata l’applicazione della procedura per l’analisi del mercato ai sensi dell’articolo 67 e l’imposizione di obblighi ai sensi dell’articolo 68. Qualora renda gli impegni vincolanti a norma del presente articolo, l’autorità nazionale di regolamentazione valuta, ai sensi dell’articolo 68, le conseguenze di tale decisione per l’evoluzione del mercato e l’appropriatezza di qualsiasi obbligo che abbia imposto o che, in assenza di tali impegni, avrebbe considerato di imporre a norma di detto articolo o degli articoli da 69 a 74. Al momento della notifica del progetto di misura pertinente ai sensi dell’articolo 68 in conformità dell’articolo 32, l’autorità nazionale di regolamentazione accompagna il progetto di misura notificato con la decisione sugli impegni.
4. L’autorità nazionale di regolamentazione controlla, vigila e garantisce il rispetto degli impegni che essa ha reso vincolanti conformemente al paragrafo 3 del presente articolo nello stesso modo in cui controlla, sorveglia e garantisce il rispetto degli obblighi imposti ai sensi dell’articolo 68 e valuta se prorogarli per il periodo per il quale sono stati resi vincolanti quando è scaduto il periodo di tempo iniziale. Se conclude che un’impresa non ha soddisfatto gli impegni che sono stati resi vincolanti conformemente al paragrafo 3 del presente articolo, l’autorità nazionale di regolamentazione può imporle sanzioni in conformità dell’articolo 29. Fatta salva la procedura tesa a garantire l’osservanza di obblighi specifici ai sensi dell’articolo 30, l’autorità nazionale di regolamentazione può rivalutare gli obblighi imposti ai sensi dell’articolo 68, paragrafo 6.