Sez. 2, Sentenza n. 504 del 26/01/1982 (Rv. 418207 - 01)
PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - NEGATORIA - PROVA - DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELLA INESISTENZA DI UNA SERVITÙ - NEGATORIA SERVITUTIS - CONFIGURABILITÀ - CONTESTAZIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ DELL'ATTORE DA PARTE DEL CONVENUTO E DEDUZIONE DI UN PROPRIO DIRITTO DOMINICALE SUL FONDO STESSO - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE IN TEMA DI PROVA.*
PROPRIETÀ - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETÀ - NEGATORIA - PROVA - DOMANDA DI ACCERTAMENTO DELLA INESISTENZA DI UNA SERVITÙ - NEGATORIA SERVITUTIS - CONFIGURABILITÀ - CONTESTAZIONE DEL DIRITTO DI PROPRIETÀ DELL'ATTORE DA PARTE DEL CONVENUTO E DEDUZIONE DI UN PROPRIO DIRITTO DOMINICALE SUL FONDO STESSO - IRRILEVANZA - CONSEGUENZE IN TEMA DI PROVA.*
Va qualificata come negatoria servitutis l'Azione con cui l'attore chiede l'accertamento dell'inesistenza di una servitù a vantaggio del fondo del convenuto e a carico del fondo di cui egli sostenga di essere proprietario, ancorché il convenuto contesti il diritto di proprietà dell'attore ed opponga, in via di eccezione, un proprio diritto dominicale sul fondo dello stesso; ne consegue che, anche in tale ultima ipotesi, vertendosi pur sempre in tema di negatoria servitutis l'attore non è tenuto a fornire la prova rigorosa della proprietà richiesta per la rivendicazione, essendo sufficiente che egli dimostri con ogni mezzo di avere acquistato il fondo in base ad un valido titolo e che soltanto ove sia adempiuto tale Onere probatorio spetta, invece, al convenuto, il quale impegni la libertà del fondo dare la prova del suo diritto di servitù. (Conf 3151/79, mass n 399515; (Conf 3245/76, mass n 382040).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)