Sez. 1, Sentenza n. 897 del 09/10/1970 Ud. (dep. 03/04/1971) Rv. 117518 - 01
ARMI - MATERIE ESPLODENTI - DETENZIONE ABUSIVA - PORTO ABUSIVO - DELITTI PREVISTI DAGLI ARTT 2 E 4 LEGGE 2 OTTOBRE 1967, N 895 - ELEMENTO PSICOLOGICO - DOLO GENERICO - ELEMENTI DI PROVA.*
ARMI - MATERIE ESPLODENTI - DETENZIONE ABUSIVA - PORTO ABUSIVO - DELITTI PREVISTI DAGLI ARTT 2 E 4 LEGGE 2 OTTOBRE 1967, N 895 - ELEMENTO PSICOLOGICO - DOLO GENERICO - ELEMENTI DI PROVA.*
In tema di detenzione illegale e di porto abusivo di esplosivi l'elemento soggettivo del reato si concreta e si esaurisce rispettivamente nella consapevolezza di avere la disponibilita degli esplosivi e nella cosciente volonta di portarli illegalmente, indipendentemente dal fine specifico che l'agente si proponga di raggiungere. Legittimamente il giudice desume la prova della sussistenza dell'elemento soggettivo di tali delitti dalla confessione resa dal prevenuto circa la provenienza degli esplosivi da un furto da lui commesso e circa la destinazione in funzione della quale li trasportava.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST., Legge 02/10/1967 num. 895 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)