DIRETTIVA DEL CONSIGLIO dell'8 novembre 1990 che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE (90/619/CEE)
Testo in vigore al
Questo elemento non esiste alla data scelta.
IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57 paragrafo 2 e l'articolo 66,
visto il parere del Comitato economico e sociale3,
considerando che è necessario sviluppare il mercato interno dell'assicurazione sulla vita e delle operazioni previste dalla prima direttiva 79/267/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività di assicurazione diretta sulla vita e il suo esercizio4, qui di seguito denominata "prima direttiva", modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo; che per raggiungere questo obiettivo è opportuno agevolare per le imprese di assicurazione con sede sociale nella Comunità la prestazione di servizi negli Stati membri in modo da consentire ai contraenti di rivolgersi non solo ad assicuratori stabiliti nel proprio paese ma anche ad assicuratori aventi la sede sociale nella Comunità e stabiliti in altri Stati membri;
considerando che in applicazione del trattato sin dalla fine del periodo transitorio, è vietato qualsiasi trattamento discriminatorio in materia di prestazione di servizi basato sul fatto che un'impresa non è stabilita nello Stato membro in cui è fornita la prestazione; che tale divieto si applica alle prestazioni di servizi effettuate da qualsiasi stabilimento situato nella Comunità, sia che si tratti della sede sociale di un'impresa o di un'agenzia o succursale;
considerando che, per ragioni pratiche, è opportuno definire la prestazione di servizi tenendo conto, da una parte, dello stabilimento dell'impresa e dall'altra, del luogo dell'impegno; che occorre ugualmente adottare una definizione dell'impegno; che è opportuno inoltre delimitare l'attività esercitata in regime di stabilimento rispetto a quella esercitata in libera prestazione di servizi;
considerando che occorre completare la prima direttiva del Consiglio in particolare per precisare i poteri e i mezzi di controllo degli organi di sorveglianza; che occorre inoltre prevedere disposizioni specifiche riguardanti l'accesso, l'esercizio e il controllo dell'attività svolta in libera prestazione di servizi;
considerando che occorre accordare ai contraenti i quali, avendo preso l'iniziativa di contrarre un impegno in un altro paese mettendosi in tal modo sotto la protezione del sistema giuridico di tale altro paese, non hanno bisogno di una tutela particolare nello Stato dell'impegno, la piena libertà di fare ricorso al più ampio mercato possibile delle assicurazioni sulla vita e delle operazioni previste dalla prima direttiva; che occorre d'altra parte garantire un adeguato livello di protezione agli altri contraenti;
considerando che per certe operazioni concernenti i fondi collettivi di vecchiaia la molteplicità e complessità dei vari sistemi assicurativi e della loro stretta connessione con i regimi di previdenza sociale richiedono un attento esame; che è opportuno pertanto escluderle dal campo di applicazione delle disposizioni particolari della presente direttiva in materia di libera prestazione dei servizi; che esse formeranno oggetto di un'altra direttiva;
considerando che le disposizioni vigenti negli Stati membri per quanto riguarda la legge applicabile al contratto relativo alle attività previste dalla prima direttiva restano divergenti; che la libertà di scegliere come legge applicabile al contratto una legge diversa da quella dello Stato dell'impegno può essere accordata in taluni casi secondo regole che tengano conto delle circostanze specifiche;
considerando che è opportuno rafforzare le disposizioni della prima direttiva relative al trasferimento di portafoglio, completandole con disposizioni che riguardino specificamente il caso in cui il portafoglio di contratti conclusi in regime di prestazione di servizi è trasferito ad un'altra impresa;
considerando che, allo stato attuale del coordinamento, occorre accordare agli Stati membri, ai fini della tutela dei contraenti, la facoltà di limitare l'esercizio simultaneo dell'attività in libera prestazione di servizi e di quella svolta in regime di stabilimento; che detta limitazione non può essere prevista per quanto riguarda gli impegni per i quali i contraenti non hanno necessità di tale protezione;
considerando che occorre sottoporre l'accesso all'esercizio della libera prestazione di servizi a procedure che garantiscano il rispetto da parte dell'impresa assicuratrice delle disposizioni relative sia alle garanzie finanziarie che alle condizioni di assicurazione e alle tariffe; che tali procedure possono essere snellite se l'attività svolta in regime di prestazione di servizi riguarda contraenti che, date le caratteristiche dell'impegno che intendono contrarre, non necessitano di una particolare tutela nello Stato dell'impegno;
considerando che per i contratti di assicurazione sulla vita sottoscritti in libera prestazione di servizi è opportuno consentire ai contraenti di recedere dal contratto entro un termine compreso fra 14 e 30 giorni;
considerando che la prima direttiva ha adottato il principio del divieto del cumulo delle attività previste dalla direttiva 73/239/CEE1 (detta prima direttiva di coordinamento delle assicurazioni "danni"), modificata da ultimo dalla direttiva 88/357/CEE2, con quelle della prima direttiva; che pur autorizzando le imprese multirami esistenti a continuare l'esercizio delle loro attività, la prima direttiva ha fatto loro divieto di costituire agenzie o succursali per l'assicurazione vita; che il carattere specifico degli impegni presi in materia di assicurazione in regime di prestazioni di servizi giustifica, tuttavia, almeno a titolo transitorio, a partire dalla notifica della presente direttiva agli Stati membri, l'introduzione di una certa elasticità nell'applicazione del principio succitato;
considerando che nessuna disposizione della presente direttiva impedisce alle imprese multirami di scindersi in due imprese, praticando l'una l'assicurazione sulla vita, l'altra l'assicurazione diversa dall'assicurazione sulla vita, e che per realizzare questa separazione nelle migliori condizioni possibili, è opportuno permettere agli Stati membri di prevedere nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di concorrenza un regime fiscale appropriato per quanto riguarda in particolare le plusvalenze che potrebbero risultare da questa separazione;
considerando che occorre prevedere nel campo della libera prestazione dei servizi una collaborazione particolare tra le competenti autorità di controllo degli Stati membri, nonché tra queste e la Commissione; che occorre inoltre prevedere un regime di sanzioni applicabili qualora l'impresa prestatrice di servizi non si conformi alle disposizioni dello Stato membro della prestazione;
considerando che occorre sottoporre le riserve tecniche, comprese quelle matematiche, alle norme e al controllo dello Stato membro della prestazione se l'attività di prestazione dei servizi concerne impegni per i quali lo Stato destinatario della prestazione vuole offrire ai contraenti una tutela particolare; che, per contro, le riserve tecniche e quelle matematiche restano sottoposte alle norme e al controllo dello Stato membro in cui l'impresa assicuratrice è stabilita, qualora questa esigenza di tutela del contraente non si giustifichi;
considerando che diversi Stati membri non sottopongono i contratti di assicurazione vita e le altre operazioni previste dalla prima direttiva ad alcuna forma di imposizione indiretta, mentre altri Stati membri applicano nei loro riguardi tasse particolari; che in questi ultimi Stati membri le strutture e le aliquote di tali tasse divergono sensibilmente; che è opportuno evitare che queste differenze provochino per le imprese distorsioni di concorrenza fra gli Stati membri; che a condizione di una ulteriore armonizzazione l'applicazione del regime fiscale vigente nello Stato membro in cui è assunto l'impegno permette di ovviare a tale inconveniente; che spetta agli Stati membri stabilire le modalità destinate ad assicurare la riscossione di tali tasse;
considerando che la prima direttiva prevede espressamente norme specifiche per l'autorizzazione di agenzie e succursali dipendenti da imprese la cui sede sociale si trova fuori della Comunità;
considerando che è opportuno prevedere una procedura elastica che consenta di valutare la reciprocità con i paesi terzi su una base comunitaria; che tale procedura non ha lo scopo di chiudere i mercati finanziari della Comunità, ma _ poiché la Comunità si propone di conservare i suoi mercati finanziari aperti al resto del mondo _ di migliorare la liberalizzazione dei mercati finanziari globali in altri paesi terzi; che, pertanto, la presente direttiva prevede procedure di negoziazione con paesi terzi o, in ultima istanza, la possibilità di prendere misure consistenti nella sospensione di nuove richieste di autorizzazione o nella limitazione di nuove autorizzazioni;
considerando che, ai sensi dell'articolo 8 C del trattato, occorre tener conto dell'ampiezza dello sforzo che deve essere sostenuto da alcune economie che presentano differenze di sviluppo; che occorre pertanto accordare a taluni Stati membri un regime transitorio che consenta un'applicazione graduale delle disposizioni della presente direttiva alla libera prestazione dei servizi;
considerando che, tenuto conto delle diversità esistenti fra le legislazioni nazionali, è opportuno accordare anche agli Stati membri che lo auspicano un regime transitorio che permetta loro di adattare la loro legislazione prima di applicare globalmente, per quanto concerne i contratti di assicurazione di gruppo vincolati a un contratto di lavoro o di intervento degli intermediari, le disposizioni della presente direttiva relative al caso in cui il contraente assume l'inziativa di contrattare in libera prestazione di servizi;
considerando che è particolarmente importante prevedere un termine sufficiente per permettere agli Stati membri che lo desiderino di adottare disposizioni appropriate per accertarsi della qualificazione professionale e dell'indipendenza degli intermediari di assicurazione; che, tenuto conto del ruolo sempre più importante che questi intermediari acquisteranno nel consigliare i contraenti di assicurazioni di fronte ad una più ampia offerta di prodotti dovuta alla libera prestazione di servizi, la loro qualificazione professionale e la loro indipendenza costituiscono elementi fondamentali ai fini della protezione del consumatore,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 1990. Per il Consiglio Il Presidente P. ROMITA (1) La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 20 novembre 1990.