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Sez. 1, Sentenza n. 3330 del 08/10/1976 (Rv. 382128 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - DOMANDA DI PARTE - NECESSITA - OPPOSIZIONE DEL CONVENUTO AL DIVORZIO - DOMANDA SUBORDINATA DI ATTRIBUZIONE DELL'ASSEGNO IN CASO DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI DIVORZIO - FORMULAZIONE IN SEDE DI CONCLUSIONI - DOMANDA NUOVA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-10-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382128-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - DOMANDA DI PARTE - NECESSITA - OPPOSIZIONE DEL CONVENUTO AL DIVORZIO - DOMANDA SUBORDINATA DI ATTRIBUZIONE DELL'ASSEGNO IN CASO DI ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DI DIVORZIO - FORMULAZIONE IN SEDE DI CONCLUSIONI - DOMANDA NUOVA - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*

Il giudice non puo concedere l'assegno di divorzio senza che vi sia stata domanda della parte interessata. Tuttavia, se nel giudizio di scioglimento di matrimonio il convenuto, opponendosi, insista per il mantenimento del vincolo e dei relativi obblighi, patrimoniali e non, l'eventuale domanda subordinata - formulata per la prima volta in Sede di precisazione delle conclusioni - avente ad oggetto la statuizione dell'assegno patrimoniale in caso di accoglimento della domanda attrice, non puo ritenersi una domanda 'nuovà, ma solo una modificazione, consentita dall'art 184 cod proc civ, delle conclusioni precedentemente assunte. (Conf 2174/75, mass n 375948).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)