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Sez. 4, Sentenza n. 5555 del 17/02/1981 Ud. (dep. 06/06/1981) Rv. 149217 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - COLPA PROFESSIONALE - SPECIALISTA IN OSTETRICIA E GINECOLOGIA - METRORRAGIA DELLA PAZIENTE - QUADRO CLINICO INCERTO - POSSIBILITÀ DI INTERVENTO - OMISSIONE DELLA ESPLORAZIONE MANUALE DELL'UTERO DOPO IL COSIDDETTO SECONDAMENTO - SUSSISTENZA DELLA COLPA.*
Stato
decisa il 1981-02-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149217-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - COLPA PROFESSIONALE - SPECIALISTA IN OSTETRICIA E GINECOLOGIA - METRORRAGIA DELLA PAZIENTE - QUADRO CLINICO INCERTO - POSSIBILITÀ DI INTERVENTO - OMISSIONE DELLA ESPLORAZIONE MANUALE DELL'UTERO DOPO IL COSIDDETTO SECONDAMENTO - SUSSISTENZA DELLA COLPA.*

Risponde a titolo di colpa della morte della paziente il ginecologo che, in presenza di una metrorragia, ometta non tanto di formulare istantaneamente una diversa e più ampia diagnosi, quanto di porsi, attraverso un'attenta ed esperta valutazione della situazione clinica non del tutto chiara, l'alternativa che possa trattarsi di rottura dell'utero e non proceda, quindi, senza alcuna dilazione, ad accurata esplorazione manuale del canale di parto e della cavità uterina dopo l'espulsione della placenta (cosiddetto secondamento).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)