Sez. 3, Sentenza n. 39711 del 03/07/2003 Cc. (dep. 21/10/2003) Rv. 226993 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - FORME - ORDINANZA | Provvedimento di giudice collegiale - Sottoscrizione del solo presidente - Legittimità - Sussistenza.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - FORME - ORDINANZA
Le ordinanze deliberate dal giudice collegiale possono essere sottoscritte dal solo presidente, anche quando diversa sia la persona dell'estensore, posto che la doppia siglatura è richiesta dal codice di rito penale per le sole sentenze, e d'altra parte il codice di procedura civile (art. 134 e 135), esprimendo un principio a carattere generale utile per la materia penale in assenza di disposizioni specifiche, stabilisce espressamente che le ordinanze ed i decreti pronunciati dal giudice collegiale siano sottoscritti dal solo presidente.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546, Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 135
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)