Sez. 1, Ordinanza n. 1566 del 15/06/1977 Cc. (dep. 23/09/1977) Rv. 136781 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DURATA - DETERMINAZIONE - REATO CONTINUATO - RIFERIMENTO ALLA PENA EDITTALE PREVISTA PER I SINGOLI REATI - NECESSITA - AUMENTO DI PENA IRROGABILE PER LA CONTINUAZIONE - ESCLUSIONE.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - CUSTODIA PREVENTIVA - DURATA - DETERMINAZIONE - REATO CONTINUATO - RIFERIMENTO ALLA PENA EDITTALE PREVISTA PER I SINGOLI REATI - NECESSITA - AUMENTO DI PENA IRROGABILE PER LA CONTINUAZIONE - ESCLUSIONE.*
Per la Determinazione della durata della carcerazione preventiva si deve, nelle ipotesi di reato continuato, aver riguardo alla pena edittale prevista per i singoli episodi criminosi senza tener conto dell'aumento di pena irrogabile per la continuazione, la quale, ispirata al principio del favor rei, ha lo scopo di evitare l'applicazione delle norme sul concorso dei reati e quindi il cumulo delle pene. Di qui il motivo per cui il reato continuato, quando rechi pregiudizio all'imputato, deve essere scisso nei singoli reati che lo compongono.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 272 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)