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DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1976 relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (77/99/CEE)

Testo in vigore al

Art. 7

Esperti degli Stati membri e della Commissione verificano regolarmente sul posto se gli stabilimenti riconosciuto osservano effettivamente le disposizioni della presente direttiva i in particolare quelle dell'allegato A, capitoli I e II.

Essi trasmettono alla Commissione una relazione sull'esito dei controlli effettuati.

Lo Stato membro nel cui territorio viene effettuato il controllo presta tutto l'aiuto necessario agli esperti per l'adempimento dei loro compiti.

Gli esperti degli Stati membri, incaricati di effettuare tali controlli, vengono designati dalla Commissione du proposta degli Stati membri. Devono essere cittadini di uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui il controllo viene effettuato e, nel caso previsto dall'articolo 6, paragrafi 3 e 4, cittadini di uno Stato membro diverso dagli Stati membri in controversia.

I controlli sono effettuati per conto della Comunità che assume a proprio carico le spese corrispondenti.

La periodicità e le modalità di tali controlli sono determinate secondo la procedura prevista dall'articolo 18.

Art. 8

1.

In deroga alle condizioni stabilite nell'articolo 3, può essere deciso, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, che talune disposizioni della presente direttiva non sono applicabili ad alcuni prodotti che contengono altre derrate alimentari e in cui la percentuale di carne o di prodotto a base di carne è minima. Tali deroghe possono riguardare esclusivamente:

  1. a) i requisiti di riconoscimento degli stabilimenti previsti dall'allegato A, capitolo I;

  2. b) le condizioni di ispezione previste nell'allegato A, capitoli IV e V;

  3. c) le condizioni relative alla bollatura sanitaria e al certificato sanitario di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 9 e 10.

Nel concedere le deroghe previste dal presente articolo, si tiene conto sia della natura che della composizione del prodotto.

Nonostante le disposizioni del presente articolo, gli Stati membri vigilano affinchù tutti i prodotti a base di carne destinati agli scambi intracomunitari siano prodotti sani, preparati con carni fresche o con prodotti a base di carne ai sensi della presente direttiva.

2. Il paragrafo 1, primo comma, è applicato per la prima volta anteriormente alla data di applicazione della presente direttiva.

Art. 9

1.

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, stabilisce per la prima volta anteriormente alla data di applicazione della presente direttiva, le disposizioni applicabili alle carni fresche macinate, tritate o spezzettate in modo analogo, addizionate ad altre derrate alimentari e a condimenti.

Fino all'entrata in vigore delle disposizioni in tal modo adottate, tali carni restano soggette alle legislazioni nazionali.

2. Anteriormente alla data di applicazione della presente direttiva, la Commissione presenta al Consiglio una proposta volta a disciplinare il caso dei prodotti che non hanno subito un trattamento e che pertanto non soddisfano ai requisiti previsti nell'allegato A, capitolo V, punto 26.

Art. 10

I metodi necessari per il controllo dell'osservanza delle norme previste dall'allegato A, capitolo V, punti 26 e 27 nonchù i limiti di tolleranza ammissibili per tali norme sono determinati sei mesi prima della data di applicazione della presente direttiva, secondo la procedura di cui all'articolo 18.

Tali metodi, norme e limiti di tolleranza possono essere eventualmente modificati o aggiornati secondo la stessa procedura.

Art. 11

1. Fatti salvi i poteri derivanti dagli articoli 6 e 7, lo Stato membro, nel cui territorio è stato constatato durante un'ispezione sanitaria:

  1. a) che i prodotti a base di carne provenienti da un altro Stato membro sono inadatti al consumo umano, vieta la messa in circolazione di tali prodotti nel suo territorio; b) che l'articolo 3 non è stato osservato, può pronunciare tale divieto.

2.

Le decisioni prese a norma del paragrafo 1 devono autorizzare, a richiesta dello speditore o del suo mandatario, la rispedizione dei prodotti a base di carne, semprechù non vi si oppongano ragioni di carattere sanitario. Saranno comunque prese misure di sicurezza per evitare l'uso abusivo di tali prodotti.

Se la rispedizione è impossibile, detti prodotti devono essere distrutti nel territorio dello Stato membro in cui vengono effettuati i controlli.

In deroga a tale disposizione e su richiesta dell'importatore o del suo mandatario, lo Stato membro che effettua i controlli sanitari e di salubrità può autorizzare la loro introduzione, per scopi diversi dal consumo umano, purchù i prodotti suddetti non costituiscano un periodo per l'uomo o gli animali. Detti prodotti a base di carne non possono abbandonare il territorio di tale Stato membro che deve controllarne la destinazione.

Tali decisioni devono essere comunicate allo speditore o al suo mandatario con l'indicazione dei motivi. Su richiesta, le decisioni motivate devono essere comunicate immediatamente e per iscritto, con l'indicazione delle possibilità di ricorso previste dalla legislazione vigente, nonchù delle forme e dei termini prescritti per la loro presentazione.

3. Le decisioni fondate sull'accertamento di una malattia contagiosa, di un'alterazione pericolosa per la salute umana o di una grave violazione delle disposizioni della presente direttiva, sono parimenti comunicate, senza indugio e con l'indicazione dei motivi, all'autorità centrale competente del paese speditore e alla Commissione.

Art. 12

Fino all'entrata in vigore di disposizioni comunitarie, l'uso di additivi nei prodotti a base di carne e le modalità di detto uso restano soggetti alla legislazione nazionale, ferma restando la disciplina comunitaria vigente in materia di additivi che possono essere impiegati nelle derrate alimentari.

Art. 13

Il Consiglio, deliberando all'unanimità du proposta della Commissione, determina prima del 31 dicembre 1978, le temperature da mantenere durante le operazioni di taglio e di condizionamento nel primo imballaggio secondo quanto previsto dall'allegato A, capitolo II, punto 9, fatto salvo l'allegato A, capitolo III, punto 20.

Art. 14

1. Il Consiglio, deliberando du proposta della Commissione, deciderà all'unanimità una normativa comunitaria relativa ai metodi di individuazione delle trichine ed ai casi in cui tale individuazione non è necessaria.

2. Fino all'entrata in vigore di detta normativa, restano valide le disposizioni degli Stati membri intese alla determinazione della presenza di trichine nei prodotti a base di carne contenenti carni suine.

3. Le carni suine in cui sia stata accertata la presenza di trichine non devono essere utilizzate nella fabbricazione di prodotti a base di carne destinati agli scambi intracomunitari.

Art. 15

1. La presente direttiva non pregiudica le possibilità di ricorso previste dalla legislazione vigente negli Stati membri contro le decisioni delle autorità competenti di cui alla presente direttiva.

2.

Ciascuno Stato membro accorda agli speditori, i cui prodotti a base di carne non possono essere messi in circolazione, conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, il diritto di ottenere il parere di un esperto. Ciascuno Stato membro provvede affinchù gli esperti possano stabilire se le condizioni dell'articolo 11, paragrafo 1, siano state soddisfatte, prima che le autorità competenti adottino ogni ulteriore misura, quale la distribuzione delle carni stesse.

L'esperto deve avere la cittadinanza di uno degli Stati membri diverso dal paese speditore o dal paese destinatario.

Su proposta degli Stati membri, la Commissione fissa l'elenco degli esperti che potranno essere incaricati di elaborare tali pareri. Essa determina, previa consultazione degli Stati membri, le modalità generali d'applicazione, in particolare per quanto riguarda la procedura da seguire nell'elaborazione di detti pareri.

Art. 16

Le disposizioni degli Stati membri in materia di polizia sanitaria relative agli scambi di prodotti a base di carne rimangono applicabili fino all'entrata in vigore delle disposizioni comunitarie in materia.

Art. 17

Fino all'applicazione di un regime comunitario relativo alle importazioni di prodotti a base di carne in provenienza dai terzi, gli Stati membri applicano a tali importazioni disposizioni almeno equivalenti a quelle risultanti dalla presente direttiva.

Art. 18

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato veterinario permanente, istituito con decisione del Consiglio del 15 ottobre 1968, in appresso denominato «comitato», è immediatamente consultato dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

2. In seno al comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il proprio parere su tali misure, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza dei problemi in esame. Esso si pronuncia a maggioranza di quarantuno voti.

5.

la Commissione adotta le misure e ne assicura l'immediata applicazione, se sono conformi al parere del comitato. Se esse non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di un parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta le misure a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non procede all'adozione di misure entro tre mesi dalla data di presentazione della proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.

Art. 19

1. Quando si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato è immediatamente consultato dal presidente, su iniziativa di quest'ultimo o su richiesta di uno Stato membro.

2. In seno al comitato, ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il proprio parere su tali misure entro il termine di due giorni. Esso si pronuncia alla maggioranza si quarantuno voti.

4.

La Commissione adotta le misure e ne assicura l'immediata applicazione, se sono conformi al parere del comitato. Se non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di un parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare. Il Consiglio adotta le misure a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non procede all'adozione di misure entro tre mesi dalla data di presentazione della proposta, la Commissione adotta le misure proposte e ne assicura l'immediata applicazione, salvo nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro dette misure.

Art. 20

Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione da presentare anteriormente al 1° luglio 1977, adotta prima del 31 dicembre 1977 le disposizioni che stabiliscono il livello professionale delle persone abilitate ad esercitare le funzioni di controllo e d'ispezione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 6, all'articolo 4, paragrafo 3 ed all'articolo 6, paragrafo 2, nonchù dell'allegato A capitoli II, IV, V, VII e VIII.

Art. 21

Gli articoli 18 e 19 sono applicabile fino al 21 giugno 1981.

Art. 22

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 1° luglio 1979.

Tuttavia, per gli Stati membri che, alla data dell'adozione della presente direttiva, non esigono un esame medico annuo, in applicazione della legislazione vigente in campo veterinario, l'esame medico di cui al n. 17 del capitolo II dell'allegato A è obbligatorio soltanto a partire dal 15 febbraio 1980, salvo che il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, decida, prima del 31 dicembre 1979, di rinviare tale data alla luce della relazione che la Commissione gli presenterà.

Art. 23

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1976. Per il Consiglio Il Presidente A.P.L.M.M. van der STEE Fatto a..., il Timbro (firma) (Cognome in lettere maiuscole) (1) A mente dell'articolo 2 della direttiva 77/99/CEE. (2) Facoltativo. (3) Eventuale menzione di un'irradiazione ionizzante per motivi di ordine medico. (4) Da completare in caso di indicazione conformemente all'articolo 4 della direttiva 77/99/CEE. (5) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare i relativi numeri d'immatricolazione; per gli serei il numero del volo e per le navi il nome della nave. (6) Cancellare la menzione superflua.