DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1976 relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (77/99/CEE)
Testo in vigore al
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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
considerando che, in seguito all'attuazione delle organizzazioni comuni dei mercati, i prodotti a base di carne possono circolare liberamente all'interno della Comunità; che, tuttavia, gli scambi intracomunitari di tali prodotti sono frenati dall'esistenza, in questo campo, di prescrizioni sanitarie differenti tra i vari Stati membri; che, al fine segnatamente di eliminare queste disparità, è opportuno sostituire le disposizioni nazionali con disposizioni comuni;
considerando che, al fine di garantire la qualità dei prodotti in questione sul piano sanitario, è opportuno utilizzare per la loro fabbricazione unicamente carni fresche ottenute conformemente alle prescrizioni comunitarie fissate con la direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche2, modificata da ultimo dalla direttiva 75/379/CEE3, con la direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile4, modificata da ultimo dalla direttiva 75/379/CEE, nonchù con la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina e suina e di carni fresche in provenienza dai paesi terzi5, modificata da ultimo dalla direttiva 75/379/CEE;
considerando che i prodotti a base di carne devono essere fabbricati, immagazzinati e trasportati in condizioni che offrano tutte le garanzie per quanto riguarda l'igiene; che la necessità di un riconoscimento per gli stabilimenti di fabbricazione e di trasformazione rende più facile il controllo dell'osservanza di queste condizioni; che è opportuno prevedere una procedura destinata a comporre i conflitti che potrebbero sorgere fra Stati membri circa la fondatezza del riconoscimento di uno stabilimento di fabbricazione;
considerando che occorre inoltre instaurare un controllo comunitario per verificare che le norme prescritte siano uniformemente applicate in tutti gli Stati membri; che è opportuno prevedere che le modalità di tali controlli debbano essere precisate secondo una procedura comunitaria nell'ambito del comitato veterinario permanente, istituito con decisione del Consiglio del 15 ottobre 19686;
considerando che occorre prevedere la possibilità di derogare ad alcune disposizioni della presente direttiva per taluni prodotti a base di carne che contengono altre derrate alimentari e nella cui composizione la percentuale di carne è minima; che è opportuno che tali deroghe siano concesse secondo una procedura comunitaria nell'ambito del comitato veterinario permanente;
considerando che, per quanto riguarda gli scambi intracomunitari, il rilascio di un certificato sanitario, compilato dall'autorità competente, costituisce il mezzo più idoneo per fornire alle autorità competenti del paese destinatario la garanzia che una spedizione di prodotti a base di carne è conforme alle disposizioni della presente direttiva; che tale certificato deve accompagnare la spedizione di questi prodotti fino al luogo di destinazione;
considerando che gli Stati membri devono avere la facoltà di rifiutare la messa in circolazione sul loro territorio di prodotti a base di carne provenienti da un altro Stato membro che risultino inadatti al consumo umano o che non rispondano alle disposizioni comunitarie in materia;
considerando che, in tale caso, se motivi di ordine sanitario non vi si oppongono e se lo speditore o il suo mandatario ne fa richiesta, occorre acconsentire alla rispedizione dei prodotti a base di carne;
considerando che, per permettere agli interessati di valutare le ragione che hanno dato luogo ad un divieto o ad una restrizione, occorre che i relativi motivi siano resi noti allo speditore o al suo mandatario ed, in taluni casi, anche alle autorità competenti del paese speditore;
considerando che occorre dare allo speditore, in caso di controversia fra lo stesso e le autorità dello Stato membro destinatario circa la fondatezza di un divieto o di una restrizione, la possibilità di chiedere il parere di un perito;
considerando che per facilitare l'applicazione delle disposizioni proposte, è opportuno prevedere una procedura che stabilisca una cooperazione stretta tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato veterinario permanente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1976. Per il Consiglio Il Presidente A.P.L.M.M. van der STEE Fatto a..., il Timbro (firma) (Cognome in lettere maiuscole) (1) A mente dell'articolo 2 della direttiva 77/99/CEE. (2) Facoltativo. (3) Eventuale menzione di un'irradiazione ionizzante per motivi di ordine medico. (4) Da completare in caso di indicazione conformemente all'articolo 4 della direttiva 77/99/CEE. (5) Per i carri ferroviari e gli autocarri indicare i relativi numeri d'immatricolazione; per gli serei il numero del volo e per le navi il nome della nave. (6) Cancellare la menzione superflua.