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Sez. 3, Sentenza n. 3420 del 12/06/1975 Ud. (dep. 15/03/1976) Rv. 133371 - 01

REATI CONTRO LA MORALITA PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - FAVOREGGIAMENTO - SFRUTTAMENTO - NOZIONI DIFFERENZIALI.*
Stato
decisa il 1975-06-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/133371-01

REATI CONTRO LA MORALITA PUBBLICA E IL BUON COSTUME - PROSTITUZIONE - FAVOREGGIAMENTO - SFRUTTAMENTO - NOZIONI DIFFERENZIALI.*

I delitti di favoreggiamento e di sfruttamento della prostituzione si differenziano tra di loro per la diversita dell'elemento materiale, dell'elemento psicologico, e del bene giuridico protetto. Il primo si esplica mediante la creazione di piu facili condizioni dirette ad agevolare in concreto le prestazioni sessuali della prostituta, indipendentemente dall'intento speculativo, mentre lo elemento soggettivo consiste nella consistenza e volonta di favorire, con la propria condotta, la prostituzione altrui (dolo generico) e la obiettivita giuridica della norma e quella di impedire che si faciliti l'Esercizio del turpe mestiere assecondando, sia non a scopo di lucro, l'inclinazione depravata della prostituta. Lo sfruttamento della prostituzione, invece, si realizza, col trarre una qualsiasi utilita dal mercimonio della prostituta e richiede il dolo specifico, concretantesi nella volonta del colpevole di trarre vantaggio economico dalla prostituzione, mediante la partecipazione totale o parziale ai guadagni che la donna ritrae dall'illecito mestiere; oggetto specifico della tutela penale e, poi, l'interesse a salvaguardare la moralita pubblica ed il buon costume, mediante la repressione della partecipazione ai guadagni che la donna ricava dalla sua turpe attivita.*

Riferimenti normativi: Legge 20/02/1958 num. 75 art. 3 com. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)