Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5662 del 07/03/2017 (Rv. 644378 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - IN GENERE | Mutuo contratto dal debitore ai fini del deposito delle spese ex art. 163, comma 2, n. 4, l.fall. - Prededucibilità - Ricorrenza delle condizioni previste dall'art. 182-quater, comma 2, l.fall. - Necessità.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - IN GENERE
Nell’ipotesi di concordato preventivo seguito dalla dichiarazione di fallimento, il credito relativo al mutuo contratto dal debitore ai fini del deposito dell’acconto per le spese che si presumono necessarie per l’intera procedura, ai sensi dell’art. 163, comma 2, n. 4, l.fall., può essere soddisfatto in prededuzione, ai sensi dell’art. 182-quater, comma 2, l.fall., purché ricorrano le condizioni ivi previste, consentendo in tal modo ai creditori ammessi al voto le necessarie valutazioni circa la convenienza del concordato e di formulare una ragionevole prognosi sulle effettive possibilità di adempimento.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 163 com. 2 lett. 4, Legge Falliment. art. 182 quater com. 2, Legge Falliment. art. 111 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)