Sez. 2 - , Sentenza n. 27865 del 14/05/2019 Cc. (dep. 24/06/2019) Rv. 277016 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE | Utilizzazione a fini cautelari - Diritto del difensore di accedere ai “files” audio contenenti le registrazioni ai fini del riesame - Aspecificità della richiesta – Tardiva autorizzazione del pubblico ministero - Nullità – Esclusione – Ragioni.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN GENERE
Non determina nullità del procedimento di acquisizione della prova, deducibile nel procedimento di riesame, il ritardo dell'organo dell'accusa a provvedere sull'istanza della difesa di accedere ai "files" audio contenenti le registrazioni di conversazioni o comunicazioni intercettate, utilizzate ai fini dell'adozione di una misura cautelare, ove nella stessa non sia specificato che l'ascolto, ovvero il rilascio di copia delle registrazioni, ha ragioni di urgenza in quanto finalizzato alla trattazione dell'udienza già fissata dinanzi al tribunale del riesame, potendo l'istanza avere anche il diverso scopo di predisporre e presentare una richiesta di revoca o sostituzione della misura.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 180 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)