diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 7995 del 26/06/1992 (Rv. 477931 - 01)

Prova civile - Giuramento - Ammissibilità - Oggetto - Su fatti illeciti | Divieto - Estensione al soggetto leso dal fatto illecito - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 1992-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477931-01

Prova civile - Giuramento - Ammissibilità - Oggetto - Su fatti illeciti

Il divieto contenuto nell'art. 2739 cod. civ. di deferire il giuramento sopra un fatto illecito trova fondamento nell'opportunità di non obbligare il giurante a confessarsi autore di un atto illecito produttivo di responsabilità civile, penale o amministrativa a suo carico. Tale situazione riguarda l'autore del fatto, non il soggetto leso, giacché l'eventuale concorso di quest'ultimo nella produzione del danno ex art. 1227 cod. civ., non si sostanzia nell'ammissione di una responsabilità verso terzi, ma nell'ammissione di un fatto limitativo della responsabilità altrui nei propri confronti. (Nella specie la S.C. ha confermato in parte qua la sentenza impugnata la quale aveva ritenuto ammissibile il deferimento del giuramento suppletorio al soggetto leso dall'investimento da parte di un autoveicolo rimasto sconosciuto, per integrare la prova delle modalità del sinistro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2736 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2739

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)