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Sez. L, Sentenza n. 4220 del 24/06/1986 (Rv. 446997 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - QUALIFICA DI CAPO OPERAIO - RICONOSCIMENTO - CONDIZIONI - ESERCIZIO DI FATTO DELLE MANSIONI CORRISPONDENTI - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1986-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446997-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE - QUALIFICA DI CAPO OPERAIO - RICONOSCIMENTO - CONDIZIONI - ESERCIZIO DI FATTO DELLE MANSIONI CORRISPONDENTI - IRRILEVANZA.*

In tema di rapporto di lavoro del personale dipendente da aziende di trasporto pubblico, la qualifica di capo operaio non può essere riconosciuta per effetto dell'Esercizio di fatto delle mansioni ad essa corrispondenti atteso che l'art. 9 legge 1 febbraio 1978 n. 30 prescrive - con norma inderogabile - che la suddetta qualifica debba essere attribuita solo previo concorso o prove selettive o attitudinali e tale prescrizione, unitamente alla disciplina dettata dal RD 8 gennaio 1931 n. 148 e relativo regolamento all. A, costituisce disciplina speciale, come tale derogativa della normativa comune posta dall'art. 2103 cod. civ.. (V 690/85, mass n 438894; (V 51/85, mass n 438246).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Regio Decr. 08/01/1931 num. 148 all. A, Legge 01/02/1978 num. 30 art. 9 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)