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Sez. 2, Sentenza n. 11840 del 06/11/1991 (Rv. 474520 - 01)

Procedimento civile - Domanda giudiziale - Modificazioni | Domanda di sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ. - Successiva qualificazione del contratto come definitivo anziché preliminare di compravendita - Richiesta in sede di precisazione delle conclusioni di pronuncia dichiarativa dell'avvenuto trasferimento della proprietà - "Emendatio libelli" - Sussistenza - Mancata notifica al convenuto contumace dell'avvenuta modificazione della domanda - Ininfluenza.
Stato
decisa il 1991-11-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/474520-01

Procedimento civile - Domanda giudiziale - Modificazioni

Nel caso in cui l'attore, dopo aver domandato con l'atto introduttivo del giudizio una sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. sulla base di un contratto da lui qualificato come preliminare di vendita immobiliare, formuli nelle conclusioni definitive di primo grado la richiesta di una pronuncia dichiarativa dell'avvenuto trasferimento della proprietà del medesimo immobile oggetto del contratto, qualificato come contratto definitivo di compravendita, è configurabile non una "mutatio", ma una semplice "emendatio libelli", poiché il "thema decidendum" resta circoscritto all'accertamento dell'esistenza di uno strumento giuridico idoneo al trasferimento della proprietà, restando così identico nella sostanza il bene effettivamente chiesto e identica la "causa petendi" costituita dal contratto, del quale viene prospettata, rispetto alla domanda originaria, soltanto una diversa qualificazione giuridica. Tale "emendatio", consentita dall'art. 184 cod. proc. civ. fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, non trova ostacolo nel fatto che il convenuto sia rimasto contumace e che non gli sia stata notificata l'avvenuta modificazione della domanda, giacché l'art. 292 cod. proc. civ. prescrive che al contumace debbano essere notificate con una apposita comparsa le domande nuove e non anche quelle che costituiscono la semplice precisazione o modificazione, consentita ex art. 184, delle domande originariamente proposte e debitamente notificate.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1470, Cod. Civ. art. 2932, Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 292 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)