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Sez. 1 - , Ordinanza n. 5574 del 08/03/2018 (Rv. 647750 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE | Prezzo di retrocessione - Determinazione - Dalla pronuncia di retrocessione - Conseguenze - Rivalutazione automatica - Esclusione - Debito di valuta - Sussistenza - Applicabilità dell'art. 1224, secondo comma c.c.
Stato
decisa il 2018-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647750-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - RETROCESSIONE

La retrocessione dei beni espropriati attua, nel concorso delle condizioni previste dalla legge, un nuovo trasferimento di proprietà, con efficacia "ex nunc" del bene espropriato e non utilizzato dall'espropriante, in conseguenza dell'esercizio del diritto potestativo dell'espropriato di ottenere il ritrasferimento mediante una sentenza costitutiva modificativa della situazione giuridica posta in essere dal provvedimento espropriativo.Ne consegue che il prezzo di retrocessione va determinato con riferimento al momento della pronuncia di retrocessione, integrando da tale data un debito di valuta, in relazione al quale non opera il meccanismo automatico della rivalutazione, giacché gli eventuali effetti negativi della mora restano regolati dall'art. 1224 c.c.

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 60, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 63 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)