diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 6221 del 03/06/1993 (Rv. 482663 - 01)

Esecuzione forzata - Opposizioni - Agli atti esecutivi - In genere | Pignoramento eseguito in base ad un titolo esecutivo spedito con firma irregolare del cancelliere - Validità - Contestazione - Opposizione del debitore - Natura - Opposizione agli atti esecutivi - Configurabilità - Proposizione - Termini.
Stato
decisa il 1993-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482663-01

Esecuzione forzata - Opposizioni - Agli atti esecutivi - In genere

L'opposizione, con la quale il debitore contesta la validità del pignoramento eseguito in base ad un titolo esecutivo spedito con firma irregolare del cancelliere in calce alla formula esecutiva apposta dopo il provvedimento giudiziale, ha la natura di una opposizione agli atti esecutivi, e non alla esecuzione, perché investe non il diritto della parte istante di procedere alla esecuzione ma la regolarità formale dei singoli atti di esecuzione, ed, ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ., non può essere, pertanto, proposta dopo cinque giorni dalla notifica del titolo esecutivo (e del precetto) per far valere gli effetti della dedotta nullità (sanabile) sul successivo pignoramento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 475, Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)