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Sez. 2, Sentenza n. 2167 del 04/08/1966 (Rv. 324234 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - SENTENZA NON DEFINITIVE - RISERVA DI IMPUGNAZIONE DIFFERITA - INSCINDIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE CONTRO LA SENTENZA DEFINITIVA E LA SENTENZA NON DEFINITIVA - CONSEGUENZE - RICORSO PRINCIPALE PROPOSTO CONTRO LA SENTENZA DEFINITIVA - RICORSO INCIDENTALE CONTRO LA SENTENZA NON DEFINITIVA - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1966-08-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/324234-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - SENTENZA NON DEFINITIVE - RISERVA DI IMPUGNAZIONE DIFFERITA - INSCINDIBILITA DELL'IMPUGNAZIONE CONTRO LA SENTENZA DEFINITIVA E LA SENTENZA NON DEFINITIVA - CONSEGUENZE - RICORSO PRINCIPALE PROPOSTO CONTRO LA SENTENZA DEFINITIVA - RICORSO INCIDENTALE CONTRO LA SENTENZA NON DEFINITIVA - AMMISSIBILITA.*

A norma degli artt. 340, 2 comma, e 361, 2 comma, cod.proc.civ., la riserva di impugnazione contro la sentenza non definitiva, con conseguente differimento dell'impugnazione stessa, fa si che questa debba essere proposta unitamente a quella contro la sentenza che definisce il giudizio o con quella che venga proposta dalla medesima o da altra parte contro altra sentenza successiva non definitiva. Pertanto, da tali norme risulta che l'impugnazione avverso le due sentenze non definitiva o definitiva (o comunque successiva) e inscindibile e regolata come se si trattasse di impugnazione contro un'unica sentenza, cosicche, quand'anche l'impugnazione principale concerna solo una delle sentenze, la sua proposizione costituisce il presupposto per l'impugnazione incidentale di tutte le sentenze che avrebbero potuto essere unitamente impugnate. Da tanto consegue che il ricorso principale per Cassazione pur concernendo soltanto la sentenza definitiva, consente la proposizione del ricorso incidentale contro la sentenza non definitiva dopo la scadenza del termine annuale di decadenza di cui all'art. 327 cod.proc.civ..*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 361, Cod. Proc. Civ. art. 340

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)