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Corte costituzionale

Corte cost., Sentenza n. 493 del 1995

Decisione
decisa il 1995-11-22, depositata il 1995-12-04
ECLI
ECLI:IT:COST:1995:493
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 21872

  • Sanità pubblica
  • Regione sicilia
  • Individuazione azienda regionale di secondo livello
  • Inquadramento nei ruoli regionali del servizio sanitario nazionale
  • Considerazione della anzianità maturata
  • Disposizioni esorbitanti i limiti delle competenze legislative della regione sicilia in materia di sanità
  • Promulgazione di legge regionale con omissione delle disposizioni impugnate
  • Legge regionale successiva
  • Abrogazione espressa
  • Cessazione della materia del contendere.
Leggi la massima
Cessazione della materia del contendere, in quanto la legge della Regione Sicilia 11 aprile 1995, n. 34, è stata promulgata omettendo le disposizioni che formano oggetto del ricorso proposto dallo Stato in via principale, disposizioni espressamente abrogate con legge della Regione Sicilia 21 aprile 1995, n. 39. (Nella specie, le norme regionali impugnate riguardavano l'individuazione di una azienda di riferimento regionale di secondo livello, e la valutazione dell'anzianità di servizio maturata dal personale tecnico-sanitario in servizio presso gli uffici dei medici e dei veterinari provinciali ai fini del loro inquadramento nel ruolo nominativo regionale del personale del servizio sanitario nazionale). - Per la cessazione della materia del contendere pronunciata a seguito della promulgazione parziale della legge regionale impugnata dallo Stato in via principale, v. Sentt. nn. 395/1995 e 64/1995. red.: F. Mangano

Norme impugnate

  • art. 4 legge regionale Sicilia 22 marzo 1995
  • art. 1, comma 2, legge regionale Sicilia 22 marzo 1995

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, e dell'art. 4 (limitatamente all'inciso "tenuto conto dell'anzianità di servizio maturata dagli interessati alla data di entrata in vigore della presente legge") della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 22 marzo 1995 (Individuazione delle aziende ospedaliere a gestione diretta del servizio sanitario nazionale nel territorio della Regione. Modifiche alle leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20 agosto 1994, n. 33. Variazione di destinazione di somme), promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 28 marzo 1995, depositato in cancelleria il 5 aprile 1995 ed iscritto al n. 21 del registro ricorsi 1995; Udito nell'udienza pubblica del 7 novembre 1995 il Giudice relatore Mauro Ferri; Udito l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il ricorrente.
punto 1
Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana, con ricorso notificato il 28 marzo 1995, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 2, e dell'art. 4 (limitatamente all'inciso "tenuto conto dell'anzianità di servizio maturata dagli interessati alla data di entrata in vigore della presente legge") della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 22 marzo 1995 (Individuazione delle aziende ospedaliere a gestione diretta del servizio sanitario nazionale nel territorio della Regione. Modifiche alle leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20 agosto 1994, n. 33. Variazione di destinazione di somme). In particolare, ad avviso del ricorrente: a) l'art. 1, comma 2, nell'individuare, quale azienda di riferimento regionale di secondo livello, l'Ospedale "Ospedali civili riuniti" di Sciacca, violerebbe i principi di ragionevolezza e di buon andamento della pubblica amministrazione (artt. 3 e 97 della Costituzione), nonché l'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, in relazione all'art. 17, lettera b), dello Statuto della Regione; b) l'art. 4, nel prevedere che l'inquadramento del personale tecnico-sanitario in servizio presso gli uffici dei medici provinciali e dei veterinari provinciali nel ruolo nominativo regionale del personale del servizio sanitario nazionale avviene, fra l'altro, "tenuto conto della anzianità di servizio maturata dagli interessati alla data di entrata in vigore della presente legge", violerebbe le norme che disciplinano l'immissione e la progressione in carriera del personale delle unità sanitarie locali (art. 47 della legge n. 833 del 1978, artt. 15, 17 e 18 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione all'art. 17, lettera b), dello Statuto regionale).
punto 2
In una memoria depositata in prossimità dell'udienza, il ricorrente, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto che sia dichiarata la cessazione della materia del contendere, in quanto nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 19 del 12 aprile 1995 è stata pubblicata la legge impugnata con la omissione delle disposizioni oggetto del ricorso. Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 2, e 4 - limitatamente all'inciso "tenuto conto dell'anzianità di servizio maturata dagli interessati alla data di entrata in vigore della presente legge" - della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 22 marzo 1995 (Individuazione delle aziende ospedaliere a gestione diretta del servizio sanitario nazionale nel territorio della Regione. Modifiche alle leggi regionali 3 novembre 1993, n. 30 e 20 agosto 1994, n. 33. Variazione di destinazione di somme), per violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione e 17, lettera b), dello Statuto della Regione. Dopo l'instaurazione del presente giudizio, il Presidente della Regione siciliana ha promulgato la legge impugnata (legge 11 aprile 1995, n. 34) con la omissione delle disposizioni oggetto del ricorso, delle quali è poi stata anche dichiarata la "abrogazione" con la legge regionale 21 aprile 1995, n. 39. In conformità alla costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, sentenza n. 395 del 1995), va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine al ricorso di cui in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1995. Il Presidente e redattore: Ferri Il cancelliere: Di Paola Depositato in cancelleria il 4 dicembre 1995 Il direttore della cancelleria: Di Paola

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