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Sez. 1, Ordinanza n. 25618 del 18/09/2025 (Rv. 676233-01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Assegno divorzile - Componente compensativa - Mancato contributo vita coniugale e alla formazione del patrimonio familiare e personale - Esclusione - Assenza di colpa - Irrilevanza - Componente assistenziale - Riconoscimento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-09-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676233-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE

In tema di divorzio, la componente compensativa dell'assegno non va riconosciuta in caso di mancato contributo - ancorché incolpevole, perché dipeso dallo stato di salute del richiedente - alla vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale dell'ex coniuge; tuttavia, la circostanza che l'avente diritto soffra di patologie può incidere sul quantum della componente assistenziale, determinandone l'aumento in ragione di questa peculiare condizione e delle necessità ad essa connesse. (In applicazione di tali principi, la S.C., pur cassando con rinvio la sentenza della corte d'appello, che non aveva correttamente ricostruito la condizione economico-patrimoniale del soggetto obbligato, ha confermato il riconoscimento della componente assistenziale dell'assegno, con esclusione di quella compensativa, dal momento che si trattava di una donna non più giovane, con invalidità al 75%, priva di competenze spendibili sul mercato del lavoro).

Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Cod. Civ. art. 438

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)