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Sez. 2, Sentenza n. 4382 del 23/02/2009 (Rv. 606676 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Azione per la rimozione o l'arretramento a distanza legale di opere abusive su un immobile in comproprietà - Litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari - Sussistenza - Conseguenze - Mancata notificazione dell'atto di appello a taluni comproprietari - Violazione rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
Stato
decisa il 2009-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606676-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI

L'azione con la quale si chiede, nei confronti dei comproprietari dell'immobile confinante, la rimozione, o comunque l'arretramento a distanza legale, di opere assunte come abusivamente eseguite, dà luogo ad un litisconsorzio necessario passivo e, quindi, in appello determina la configurazione di una ipotesi di cause inscindibili ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ.; ne consegue che la mancata citazione in appello di uno dei litisconsorti costituisce un vizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 1079

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)