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Sez. 3, Sentenza n. 2344 del 08/03/1988 (Rv. 458119 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - SENTENZA DI INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO - IMPUGNABILITÀ CON IL REGOLAMENTO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1988-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/458119-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI - IN GENERE - SENTENZA DI INAMMISSIBILITÀ DELL'APPELLO - IMPUGNABILITÀ CON IL REGOLAMENTO - ESCLUSIONE.*

Il provvedimento del giudice di secondo grado che abbia statuito solo in ordine all'ammissibilità o meno del gravame proposto è impugnabile con ordinario ricorso per Cassazione e non con regolamento di Competenza ex artt. 42 e segg. del codice di rito. (V 3858/77, mass n 387535; (V 1424/76, mass n 380133; (V 766/75, mass n 374123).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)