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Sez. 3, Sentenza n. 40532 del 11/06/2014 Ud. (dep. 01/10/2014) Rv. 259924 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Inosservanza prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale - Depenalizzazione a seguito della modifica apportata dal D.Lgs n. 46 del 2014 - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2014-06-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259924-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

In materia di reati ambientali, a seguito delle modifiche apportate all'art. 29 quattuordecies del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 156, dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46, recante attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali, la condotta di chi, essendo in possesso dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), non ne osserva le prescrizioni è depenalizzata e costituisce illecito amministrativo, quando attiene a violazioni diverse da quelle previste dai commi terzo e quarto della medesima disposizione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 29 quaterdecies, Decreto Legisl. 04/03/2014 num. 46 art. 7, Direttive del Consiglio CEE 24/11/2010 num. 75

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)