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Sez. 1, Sentenza n. 9500 del 23/09/1998 (Rv. 519830 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE | Del ricorrente principale - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1998-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/519830-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE

Il ricorso incidentale per cassazione è esperibile dalla parte cui è notificato il ricorso principale (artt. 370 e 371 cod. proc. civ.), non anche, pertanto, dal ricorrente principale in risposta al ricorso incidentale di detta parte, operando, in difetto di espressa previsione di legge, il principio della consumazione del diritto di impugnazione per effetto della proposizione del ricorso principale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 333, Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)