Sez. U, Sentenza n. 1484 del 16/05/1972 (Rv. 358143 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - IN GENERE POTESTA TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - RESPONSABILITA D'IMPOSTA - RESPONSABILITA DEI LIQUIDATORI DI SOCIETA PER LE IMPOSTE DOVUTE - FONDAMENTO - ORDINANZA DELL'INTENDENTE DI FINANZA - CONTENUTO - RELATIVA CONTROVERSIA - NATURA - DEVOLUZIONE ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO - COMMISSIONI TRIBUTARIE - PROCEDIMENTO - IN GENERE POTESTA TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - RESPONSABILITA D'IMPOSTA - RESPONSABILITA DEI LIQUIDATORI DI SOCIETA PER LE IMPOSTE DOVUTE - FONDAMENTO - ORDINANZA DELL'INTENDENTE DI FINANZA - CONTENUTO - RELATIVA CONTROVERSIA - NATURA - DEVOLUZIONE ALLE COMMISSIONI TRIBUTARIE - ESCLUSIONE.*
La responsabilita del liquidatore della societa, prevista dall'art 265 del tu sulle imposte dirette(secondo il quale i liquidatori dei soggetti tassabili in base al bilancio che non adempiono all'Obbligo di pagare, con le attivita della liquidazione, le imposte dovute dal soggetto per il periodo della liquidazione e per quello anteriore, rispondono in proprio del pagamento delle imposte stesse)trova il suo fondamento in una condotta colposa del liquidatore, condotta che ha reso impossibile all'amministrazione finanziaria soddisfarsi dell'imposta accertata a carico della societa. Pertanto, anche se con ordinanza dell'intendente di finanza il liquidatore sia stato dichiarato obbligato al predetto pagamento, unico soggetto passivo dell'imposizione rimane la societa, cui sia l'accertamento sia l'iscrizione a ruolo si riferiscono, e il predetto provvedimento intendentizio(peraltro non previsto a detto fine dal citato testo unico, ma regolato da istruzioni del ministero delle Finanze)ha carattere tributario solo dal punto di vista formale, per l'autorita che lo emette, mentre nel suo contenuto e solo affermazione di responsabilita del liquidatore per debito d'imposta altrui. Di conseguenza, in tale ipotesi non ricorrono i presupposti di una controversia d'imposta, devoluta alla cognizione delle commissioni tributarie. (nella specie l' amministrazione ricorrente, premesso che la Corte di merito aveva individuato il titolo legittimante l'esecuzione esattoriale nell'ordinanza intendentizia, sosteneva il difetto di giurisdizione dell' AGO in relazione alla domanda con cui il liquidatore chiedeva dichiararsi l'illegittimita dell'ordinanza. La suprema Corte nel rigettare il ricorso, ha enunciato i principi di cui in massima). (V 3021'71, mass n 354314; 952'54).*
Riferimenti normativi: Legge 29/01/1958 num. 645 art. 265
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)