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Sez. 1, Sentenza n. 575 del 29/01/1982 (Rv. 418314 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - MORATORI - MORA DEL DEBITORE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE - ESCLUSIONE - DANNI MAGGIORI DI QUELLI COPERTI CON L'ATTRIBUZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI - CONFIGURABILITÀ - RISARCIBILITÀ - LIMITI - PREVISTA CORRESPONSIONE DI INTERESSI MORATORI IN MISURA SUPERIORE A QUELLA LEGALE - RILEVANZA.*
Stato
decisa il 1982-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/418314-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - MORATORI - MORA DEL DEBITORE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE - ESCLUSIONE - DANNI MAGGIORI DI QUELLI COPERTI CON L'ATTRIBUZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI - CONFIGURABILITÀ - RISARCIBILITÀ - LIMITI - PREVISTA CORRESPONSIONE DI INTERESSI MORATORI IN MISURA SUPERIORE A QUELLA LEGALE - RILEVANZA.*

In tema di inadempimento di obbligazioni pecuniarie, la svalutazione monetaria verificatasi durante la mora del debitore non giustifica, in sè, alcun risarcimento automatico (sotto il profilo del danno emergente) che possa essere attuato con la rivalutazione della somma dovuta, ma può essere causa di danni maggiori di quelli coperti con l'attribuzione degli interessi legali. Tali danni non possono però essere pretesi ove sia stata pattuita la corresponsione di interessi moratori in misura superiore a quella legale. (V 3776/79, mass n 400218).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)