Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna
Testo in vigore al
Capo II. Giunta regionale
Art. 5
1. La giunta regionale e' composta del presidente e di dodici assessori.
2. Gli Assessori che non siano consiglieri regionali prestano giuramento ai sensi dell'art. 9 del presente decreto.
Art. 6
1. Decadono dalla carica i membri della Giunta regionale che vengano a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilita' previste dallo statuto speciale per la Sardegna relativamente alla funzione di Consigliere regionale.
2. La decadenza e' pronunziata dal Consiglio.
Art. 7
1. La Giunta delibera con l'intervento del Presidente o di chi ne fa le veci e di almeno la meta' dei suoi componenti e a maggioranza assoluta di voti.
2. Le riunioni della Giunta non sono pubbliche.
Art. 8
1. La Giunta regionale:
a) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
b) predispone il bilancio preventivo;
c) delibera gli storni di fondi da un articolo all'altro dello stesso capitolo del bilancio;
d) cura l'accertamento delle entrate e ne vigila la riscossione;
e) approva i progetti di lavori nei limiti dei piani di cui all'art. 4, lettera d);
f) approva i contratti della Regione;
g) delibera in materia di liti attive e passive;
h) nomina, colloca al riposo e revoca gli impiegati e salariati regionali;
i) esercita tutte le altre attribuzioni che non rientrino nella competenza del Consiglio e del Presidente della Giunta.
Capo III. Presidente della Giunta regionale
Art. 9
1. Il Presidente della Giunta regionale e' eletto dal Consiglio in prima convocazione con l'intervento di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione.
2. In seconda convocazione, da indirsi entro il termine di otto giorni dalla mancata nomina in prima, convocazione, e' sufficiente l'intervento di meta' dei componenti del Consiglio.
Art. 10
1. In caso di morte, dimissioni o decadenza del Presidente, l'adunanza in prima convocazione per la nomina del successore deve essere tenuta, entro quindici giorni dalla data in cui si e' prodotta la vacanza.
Art. 11
Art. 12
1. Gli Assessori preposti ai singoli rami dell'Amministrazione regionale ne dirigono l'attivita' e rispondono dei loro atti alla Giunta.
2. Il Presidente, con decreto da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, potra' delegare in tutto o in parte ai singoli Assessori le proprie attribuzioni relativamente ai servizi cui essi sono preposti.
Art. 13
1. Il Presidente designa un Assessore facente parte del Consiglio regionale quale incaricato di sostituirlo in caso di impedimento o di assenza, dandone notizia al Presidente del Consiglio regionale e al Rappresentante del Governo.
Capo IV. Leggi e regolamenti regionali
Art. 14
1. Le comunicazioni al Governo, ai sensi e per i fini di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna s'intendono avvenute col recapito al Rappresentante del Governo nella Regione dell'atto, in esemplare certificato conforme dal Presidente del Consiglio regionale, l'avvenuto recapito risultera' da avviso di ricevimento.
Art. 15
1. La promulgazione delle leggi regionali ha luogo facendo precedere il testo delle leggi dalla formula:
Il Consiglio regionale ha approvato il Presidente della Giunta regionale promulga:
Al testo deve seguire la formula:
2. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Art. 16
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 19 MAGGIO 1950, N. 327)
Art. 17
1. La pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione e' curata dalla Presidenza della Giunta regionale ed ha luogo normalmente all'inizio di ogni decade.
2. Il Bollettino Ufficiale e' diviso in tre parti:
1) nella prima sono pubblicati tutte le leggi e i regolamenti della Regione ed i decreti del Presidente della Giunta;
2) nella seconda sono pubblicati gli annunzi e gli altri avvisi prescritti dalle leggi e dai regolamenti vigenti nella Regione;
3) nella terza sono pubblicati gli annunzi e gli avvisi di cui, a norma delle disposizioni anteriori al presente decreto, e' obbligatoria la pubblicazione nei Fogli degli annunzi legali delle Province e quelli liberamente richiesti dagli interessati.
3. I Fogli degli annunzi legali delle Province sono, pertanto, sostituiti, a tutti gli effetti, dal Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 18
1. Le leggi ed i regolamenti regionali debbono anche essere pubblicati per notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. La pubblicazione e' gratuita.
Capo V. Uffici regionali
Art. 19
1. La Regione ha un Segretario generale, il quale sovraintende al funzionamento di tutti gli uffici regionali.2
Art. 20
1. Alla nomina del Segretario generale della Regione si provvede mediante concorso pubblico.
2. E' altresi' obbligatorio il pubblico concorso per l'assunzione in carriera degli impiegati amministrativi e tecnici della Regione quando la Giunta regionale non ravvisi la possibilita', di provvedere con personale comandato appartenente a uffici statali o ad enti locali.2
Art. 21
1. Il personale assunto dalla Regione e' iscritto agli istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti.
Capo VI. Controllo di legittimita' sugli atti della Regione
Art. 22
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 16 GENNAIO 1978, N. 21
Art. 23
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 16 GENNAIO 1978, N. 21
Art. 24
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 16 GENNAIO 1978, N. 21
Art. 25
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 16 GENNAIO 1978, N. 21