diritto.io

Sez. 1, Ordinanza n. 14944 del 28/05/2024 (Rv. 671467-01)

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CORRETTEZZA PROFESSIONALE (USO DI MEZZI NON CONFORMI ALLA) | Concorrenza sleale - Atti contrari alla correttezza professionale - Storno di dipendenti - Rilevanza - Condizioni - Fondamento.
Stato
decisa il 2024-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/671467-01

CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - CORRETTEZZA PROFESSIONALE (USO DI MEZZI NON CONFORMI ALLA)

In tema di concorrenza sleale, il cd. storno vietato di dipendenti non ricorre ove l'imprenditore avvii una collaborazione professionale con il prestatore d'opera, che abbia posto fine al precedente rapporto di lavoro, disattendendo l'obbligo di preavviso o il divieto di concorrenza contratti con il vecchio datore di lavoro, poiché l'imprenditore che recluti il lavoratore dimissionario non è vincolato al rispetto degli accordi che inerivano al precedente rapporto e l'assunzione in tali circostanze non implica necessariamente una condotta disgregatrice dell'altrui impresa, salvo dimostrare che tale comportamento è univocamente finalizzato all'intenzionale scomposizione dell'organizzazione e della funzionalità dell'unità concorrente, così da menomarne la vitalità economica.

Cod. Civ. art. 2105, Cod. Civ. art. 2598

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)