Sez. 2, Sentenza n. 929 del 03/04/1973 (Rv. 363296 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - IN GENERE - MALATTIE SOPRAVVENUTE DOPO LA CHIUSURA DELLA FASE AMMINISTRATIVA - RILEVANZA - DIRITTO ALLA PENSIONE - DECORRENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - IN GENERE - MALATTIE SOPRAVVENUTE DOPO LA CHIUSURA DELLA FASE AMMINISTRATIVA - RILEVANZA - DIRITTO ALLA PENSIONE - DECORRENZA.*
Nei giudizi promossi per ottenere la pensione di invalidita, le malattie sopravvenute, anche se dopo la chiusura della fase amministrativa debbono essere considerate ai fini della valutazione del complesso invalidante, salva la diversa decorrenza della pensione dal primo giorno del mese successivo al superamento della soglia di invalidita. (V 549/73, mass n 362585).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 460 CORTE COST., Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 62
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)