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Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito

Testo in vigore al

Art. 15 Iscrizioni nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi

1. Le imposte corrispondenti agli imponibili accertati dall'ufficio ma non ancora definitivi sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli, dopo la notifica dell'atto di accertamento, per un terzo dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile accertato dall'ufficio.

2. Se il contribuente ha prodotto ricorso, dette imposte sono iscritte a titolo provvisorio nei ruoli:

  1. a) dopo la decisione della commissione tributaria di primo grado, fino alla concorrenza della meta' dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso dalla commissione stessa;

  2. b) dopo la decisione della commissione tributaria di secondo grado, fino alla concorrenza dei due terzi dell'imposta corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile deciso da questa;

  3. c) dopo la decisione della commissione centrale o la sentenza della corte d'appello, per l'ammontare corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile da queste determinato.

3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per l'iscrizione a ruolo delle ritenute alla fonte dovute dai sostituti d'imposta in base ad accertamenti non ancora definitivi.

Art. 17 Termini per l'iscrizione a ruolo

1. Le imposte liquidate in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti, comprese quelle riscuotibili mediante versamento diretto e non versate, devono essere iscritte in ruoli formati e consegnati all'intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Nello stesso termine devono essere iscritti a ruolo le ritenute alla fonte liquidate in base alle dichiarazioni presentate dai sostituti di imposta e non versate.

2. L'imposta locale sui redditi dominicali dei terreni e sui redditi agrari determinati dall'ufficio in base alle risultanze catastali deve essere iscritta nei ruoli formati e consegnati all'intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello per il quale l'imposta stessa e' dovuta.

3. Le imposte, le maggiori imposte e le ritenute alla fonte liquidate in base agli accertamenti degli uffici devono essere iscritte in ruoli formati e consegnati all'intendenza di finanza, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento e' divenuto definitivo.

Art. 18 Ripartizione delle imposte in rate

1. Le imposte iscritte nei ruoli, salvo quanto stabilito nei successivi commi, sono ripartite in due rate consecutive con scadenza al giorno 10 dei mesi di aprile e giugno per i ruoli di febbraio, dei mesi di settembre e novembre per i ruoli di luglio, dei mesi di novembre e febbraio per i ruoli di settembre e dei mesi di febbraio e aprile per i ruoli di dicembre.

2. L'imposta locale sui redditi non determinati catastalmente dovuta dai soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e' iscritta nei ruoli principali e riscossa in unica soluzione il giorno 10 dei mesi di aprile, settembre, novembre e febbraio rispettivamente per i ruoli di febbraio, luglio, settembre e dicembre.

3. Le imposte iscritte nei ruoli speciali e nei ruoli straordinari sono riscosse in unica soluzione alla prima scadenza utile.

4. Le imposte liquidate ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, ed iscritte nei ruoli principali sono riscosse in unica soluzione il giorno 10 dei mesi di giugno, novembre, febbraio e aprile rispettivamente per i ruoli di febbraio, luglio, settembre e dicembre. Le ritenute alla fonte liquidate ai sensi del predetto art. 36-bis ed iscritte nei ruoli speciali sono riscosse in unica soluzione alla scadenza immediatamente successiva a quella prevista dal comma precedente.

Art. 19 Prolungata rateazione dei debiti di imposta

1. L'amministrazione finanziaria ha facolta' di concedere, su richiesta del contribuente, la ripartizione fino a dieci rate del debito tributario per imposte arretrate e relative sopratasse. In caso di omesso pagamento di due rate consecutive l'intero ammontare iscritto nei ruoli e' riscuotibile in unica soluzione.

2. La disposizione del comma precedente non si applica alle imposte iscritte nei ruoli speciali e nei ruoli straordinari.

Art. 20 Interessi per ritardata iscrizione a ruolo

1. Decorso un semestre dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione si applica a carico del contribuente l'interesse del sei per cento sulle imposte o sulle maggiori imposte dovute, in base a rettifica o ad accertamento d'ufficio, per ogni semestre intero successivo fino alla data della consegna all'esattore dei ruoli nei quali e' effettuata l'iscrizione.

2. L'interesse calcolato dall'ufficio delle imposte e' riscosso mediante ruolo.

3. E' in facolta' del contribuente di richiedere, nel ricorso alla commissione di primo grado, che le imposte e le maggiori imposte risultanti dall'accertamento dell'ufficio siano iscritte provvisoriamente a ruolo nel loro intero ammontare con l'interesse semestrale del sei per cento gia' maturato, ovvero per una parte dell'ammontare stesso in misura diversa da quella prevista dall'art.

15.

Art. 21 Interessi per prolungata rateazione

1. Sull'ammontare delle somme il cui pagamento, ai sensi dell'art. 19, e' posticipato rispetto all'ultima rata di normale scadenza, si applica l'interesse del sei per cento per ogni semestre o frazione di semestre successivo alla scadenza medesima.

2. L'ammontare degli interessi dovuti e' determinato nel provvedimento con il quale viene accordata la prolungata rateazione dell'imposta ed e' riscosso unitamente all'imposta alle scadenze stabilite.

3. I privilegi generali e speciali che assistono le imposte sui redditi sono estesi a tutto il periodo per il quale la rateazione e' prolungata e riguardano anche gli interessi previsti dall'art. 20 e dal presente articolo.38

Art. 22 Attribuzione degli interessi

1. Gli interessi di cui agli articoli 20 e 21 spettano all'ente destinatario del gettito delle imposte cui si riferiscono.

Art. 23 Esecutorieta' dei ruoli

1. L'intendente di finanza, previo accertamento della conformita' del ruolo alle disposizioni di questo titolo, appone il visto di esecutorieta' e invia copia del frontespizio del ruolo alla competente ragioneria provinciale.

Art. 24 Consegna dei ruoli all'esattoria

1. Il ruolo e' consegnato dall'intendente di finanza all'esattore, il quale ne rilascia ricevuta. Detta consegna deve avvenire, per i ruoli di cui all'art. 18, quarto comma, almeno novanta giorni prima della scadenza, e per gli altri ruoli, almeno trenta giorni prima della scadenza della prima od unica rata. Con la consegna all'esattore il ruolo diventa esigibile.

2. Se la consegna e' fatta oltre il termine di cui al comma precedente, l'intendente di finanza puo' consentire, per i ruoli ripartiti in piu' rate, che la riscossione della prima rata sia fatta cumulativamente con la riscossione della seconda alla scadenza di questa.

3. Per i ruoli posti in riscossione in unica rata l'intendente di finanza puo' consentire la proroga fino ad un mese a condizione che la scadenza avvenga prima del compimento dei termini di decadenza previsti dall'art. 17.

4. La consegna dei ruoli straordinari puo' essere effettuata senza l'osservanza dei termini di cui al primo comma.

Art. 25 Cartella di pagamento

1. L'esattore, non oltre il giorno cinque del mese successivo a quello nel corso del quale il ruolo gli e' stato consegnato, deve notificare al contribuente la cartella di pagamento. La cartella deve indicare il tributo, il periodo d'imposta, l'imponibile, l'aliquota applicata e l'ammontare della relativa imposta, l'importo dei versamenti diretti effettuati, le somme dovute dal contribuente a titolo d'imposta nonche' per interessi, sopratasse e pene pecuniarie, la ripartizione in rate, la specie del ruolo, la data di consegna di esso all'esattore e ogni altro elemento in conformita' ai modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 26 Notificazione della cartella di pagamento

1. La notificazione della cartella al contribuente e' eseguita dai messi notificatori dell'esattoria o dagli ufficiali esattoriali ovvero dagli ufficiali giudiziari e nei comuni che non sono sede di pretura, dai messi comunali e dai messi di conciliazione. Alla notificazione in comuni non compresi nella circoscrizione esattoriale provvede l'esattore territorialmente competente, previa delegazione da parte dell'esattoria che ha in carico il ruolo. La notificazione puo' essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma successivo.

2. Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non e' richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.

3. Nei casi previsti dall'art. 140, del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalita' stabilite dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito e' affisso nell'albo del comune.

4. L'esattore deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.

5. Per quanto non e' regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto.

Art. 27 Luogo e tempo del pagamento

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato presso la sede dell'esattoria entro otto giorni dalla scadenza.

2. Se ai sensi del capitolato d'appalto o del decreto istitutivo del consorzio esattoriale la riscossione deve avvenire in luoghi diversi dalla sede dell'esattoria, questa e' tenuta a dare pubblica notizia, almeno otto giorni prima, del luogo, del giorno e dell'ora di inizio della riscossione.

3. L'adempimento dell'anzidetta pubblicita' deve essere provato, quando ne sia fatta richiesta, mediante dichiarazione del sindaco.

Art. 28 Modi di pagamento

1. Il contribuente puo' pagare, oltre che in contanti, con cedole scadute e, nei casi previsti dalla legge, anche con cedole non scadute dei titoli del debito pubblico, computate per il loro importo netto, nonche' mediante altri titoli di credito bancari o postali a copertura garantita.

2. Il pagamento in danaro puo' essere effettuato anche a mezzo del servizio dei conti correnti postali, con versamento all'ufficio postale sull'apposito conto corrente intestato all'esattore non oltre il giorno dodici del mese di scadenza della rata. I certificati di allibramento e le ricevute relative ai versamenti in contanti rilasciate dagli uffici postali debbono indicare l'esattore destinatario, le generalita' del contribuente e la specificazione del debito al quale il pagamento si riferisce. Le ricevute sono liberatorie per il contribuente fino all'ammontare delle somme pagate, le quali sono imputate a norma dell'art. 31.

Art. 29 Rilascio della quietanza

1. Per ogni pagamento di imposte iscritte a ruolo l'esattore deve rilasciare quietanza al contribuente e deve farne annotazione nella scheda intestata al contribuente.

2. L'esattore puo' rilasciare la quietanza sulla cartella di pagamento. In tale caso la quietanza, oltre ad essere annotata nel ruolo o nella scheda, deve essere trascritta in apposito registro, numerato, timbrato e siglato in ogni foglio, prima dell'uso, dall'ufficio delle imposte.

3. Le quietanze possono essere firmate anche dai dipendenti dell'esattoria espressamente autorizzati dal titolare.

Art. 30 Indennita' di mora

1. Decorso il termine utile per il pagamento, il contribuente che non ha pagato in tutto o in parte la rata di imposta e' obbligato a corrispondere sulla somma non pagata l'indennita' di mora nella misura del due per cento del debito, se il pagamento e' eseguito entro i tre giorni successivi alla scadenza, e del sei per cento se il pagamento e' effettuato oltre il detto termine.

2. Quando la cartella di pagamento e' notificata oltre il termine stabilito dall'art. 25, il contribuente che non ha pagato in tutto o in parte la rata di imposizione entro il termine di cui al primo comma dell'art. 27 e' obbligato a corrispondere sulla somma non pagata l'indennita' di mora, nella misura del sei per cento, dopo il decorso di sessanta giorni da quello della notificazione, se l'imposta e' stata liquidata in base alla dichiarazione ai sensi dell'art. 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dopo il decorso di sedici giorni da quello della notificazione, negli altri casi.

3. L'indennita' di mora e' dovuta dopo il decorso di cinque giorni dalla notificazione dell'avviso di mora quando l'esattore non abbia notificato la cartella di pagamento ovvero quando l'esattore, per le riscossioni fuori della sede dell'esattoria, non abbia ottemperato all'adempimento prescritto dal secondo comma dell'art. 27.

4. L'indennita' di mora non e' dovuta quando, pur avendo il contribuente versato l'imposta a mezzo del servizio dei conti correnti postali oltre il giorno dodici del mese di scadenza della rata, il certificato di allibramento o di accreditamento pervenga all'esattore entro il termine utile per il pagamento della rata medesima.

Art. 31 Imputazione dei pagamenti

1. L'esattore non puo' rifiutare pagamenti parziali di rate scadute e pagamenti in acconto per rate di imposte non ancora scadute.

2. Tuttavia se il contribuente e' debitore di rate scadute il pagamento non puo' essere imputato alle rate non scadute se non per la eventuale eccedenza sull'ammontare delle prime, comprese le indennita' di mora, i diritti e le spese maturati a favore dell'esattore.

3. Nei riguardi delle rate scadute l'imputazione e' fatta, rata per rata, iniziando dalla piu' remota, al debito d'imposta, di sopratassa, di pena pecuniaria e poi al debito per indennita' di mora e non puo' essere fatta ai diritti ed alle spese maturati a favore dell'esattore se non dopo la completa estinzione del debito per le rate scadute e relative indennita' di mora.

4. Per i debiti di imposta gia' scaduti l'imputazione e' fatta con preferenza alle imposte o quote di imposta meno garantite e fra imposte o quote di imposta ugualmente garantite con precedenza a quella piu' remota.

5. Per quanto non e' regolato dal presente articolo si applicano le norme degli articoli 1193 e 1194 del codice civile.

Art. 32 Responsabilita' solidale dei nuovi possessori di immobili

1. Agli effetti dell'imposta locale sui redditi i nuovi possessori di immobili a titolo di proprieta' o di altri diritti reali rispondono, solidalmente con i precedenti possessori, delle imposte, sopratasse e interessi iscritti od iscrivibili a ruolo a nome di questi ultimi per il periodo di tempo successivo alla data del titolo che serve per base alla voltura catastale.

2. Tuttavia nei casi in cui la presentazione di domanda di voltura catastale non abbia avuto effetto nei ruoli, l'intendente di finanza dispone, su richiesta dell'interessato, che vengano escussi soltanto i nuovi possessori con espresso divieto all'esattore di compiere qualsiasi procedura sui beni dei precedenti.

Art. 33 Responsabilita' solidale per l'imposta locale sui redditi

1. Quando il presupposto dell'imposta locale sui redditi si verifica unitariamente nei confronti di piu' soggetti, ciascuno di essi e' tenuto in solido al pagamento dell'imposta, sopratasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo, salvo rivalsa nei confronti degli altri in proporzione alla quota di spettanza dei redditi.

2. La solidarieta' di cui al precedente comma non opera se il possesso dei redditi spetta a piu' soggetti in forza di diritti reali di diversa natura.

Art. 34 Responsabilita' solidale per l'imposta sui redditi delle persone fisiche

1. Le persone i cui redditi per l'accertamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono stati cumulati con quelli del soggetto iscritto a ruolo sono responsabili in solido con il soggetto medesimo per il pagamento dell'imposta, sopratasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a nome di quest'ultimo.

2. La responsabilita' solidale stabilita dal comma precedente opera anche nella ipotesi in cui non si fa luogo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, al computo cumulativo dei redditi ai soli fini della determinazione dell'aliquota.

3. Quando non ricorrono le ipotesi di cui ai commi precedenti le persone indicate nelle lettere a) e b) dell'articolo 4 del predetto decreto sono comunque solidalmente responsabili, limitatamente al valore dei beni ad esse ceduti a qualsiasi titolo dal soggetto passivo, per il pagamento delle imposte da questo dovute per l'anno in cui e' avvenuta la cessione e per gli anni precedenti.

Art. 35 Solidarieta' del sostituto di imposta

1. Quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte, sopratasse e interessi relativi a redditi sui quali non ha effettuato ne' le ritenute a titolo di imposta ne' i relativi versamenti, il sostituito e' coobbligato in solido.